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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/389

Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo dettagliato l’autenticazione forte del cliente nei servizi di pagamento elettronici e le ipotesi in cui essa può essere omessa in presenza di rischi contenuti. Stabilisce inoltre requisiti tecnici per la protezione delle credenziali di sicurezza personalizzate, per la gestione dei codici di autenticazione e per gli standard aperti di comunicazione tra banche, TPP e altri operatori del mercato dei pagamenti. Il testo fissa soglie quantitative, condizioni procedurali, obblighi di monitoraggio dei tassi di frode e meccanismi di emergenza per garantire continuità operativa e sicurezza.

Norme tecniche di regolamentazione su autenticazione forte del cliente, esenzioni limitate e standard aperti di comunicazione sicuri per i servizi di pagamento.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi di pagamento nell’Unione che prestano servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, in particolare ai prestatori di servizi di radicamento del conto, di informazione sui conti, di disposizione di ordine di pagamento e di emissione di strumenti di pagamento basati su carta. Riguarda pagamenti elettronici, accesso online ai conti di pagamento, operazioni a distanza, pagamenti senza contatto al punto vendita, terminali incustoditi, bonifici tra conti dello stesso soggetto, processi/protocolli dedicati per imprese e scambio di dati tramite interfacce sicure; non modifica le norme sull’accesso ai conti diversi dai conti di pagamento. Si applica dal 14 settembre 2019, salvo gli articoli 30, paragrafi 3 e 5, applicabili dal 14 marzo 2019.

Regolamento delegato (UE) 2018/389: autenticazione forte del cliente e comunicazioni sicure nei servizi di pagamento

Il regolamento completa la direttiva (UE) 2015/2366 con norme tecniche vincolanti in materia di sicurezza dei pagamenti elettronici. La sua finalità è ridurre il rischio di frodi, rafforzare la protezione dell’utente e garantire l’interoperabilità tra i diversi prestatori di servizi di pagamento, anche nel contesto dell’open banking. Le previsioni sono costruite in modo tecnologicamente neutro, ma impongono requisiti molto puntuali su autenticazione, esenzioni, credenziali e interfacce di comunicazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai prestatori di servizi di pagamento interessati dalla direttiva (UE) 2015/2366, in particolare ai prestatori di servizi di radicamento del conto, di informazione sui conti, di disposizione di ordine di pagamento e agli emittenti di strumenti di pagamento basati su carta. Riguarda l’accesso online ai conti di pagamento, le operazioni elettroniche a distanza, i pagamenti contactless, i terminali incustoditi, i bonifici intra-soggetto e le interfacce necessarie per la comunicazione tra PSP e terze parti abilitate. Non incide sulle regole di accesso ai conti diversi dai conti di pagamento.

Struttura generale della disciplina

L’architettura del regolamento è tripartita: da un lato, definisce quando e come applicare l’autenticazione forte del cliente; dall’altro, individua una serie di esenzioni limitate e monitorate; infine, detta le regole per la protezione delle credenziali e per gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri. In parallelo, introduce obblighi di riesame periodico, documentazione tecnica, test, audit e reporting verso le autorità competenti e l’ABE.

Autenticazione forte del cliente

L’autenticazione forte deve basarsi su almeno due elementi tra conoscenza, possesso e inerenza e generare un codice di autenticazione accettabile una sola volta. Il codice non può rivelare informazioni sugli elementi che lo hanno generato, non deve consentire la ricostruzione di codici successivi e non deve essere falsificabile. Il regolamento impone inoltre la protezione delle sessioni, un massimo di cinque tentativi consecutivi falliti, un timeout di inattività non superiore a cinque minuti per l’accesso al conto online e, in caso di blocco definitivo, una procedura protetta di ripristino.

Collegamento dinamico nelle operazioni a distanza

Per i pagamenti elettronici a distanza è richiesto il collegamento dinamico del codice di autenticazione all’importo e al beneficiario. Il pagatore deve essere informato dell’importo e del beneficiario, e qualsiasi modifica di uno dei due elementi invalida il codice. Per i pagamenti con carta in cui sia autorizzato il blocco di un importo esatto, il codice deve riferirsi a quell’importo; per le serie di pagamenti ricorrenti a distanza, il codice deve riferirsi all’importo totale della serie e ai beneficiari specifici.

Esenzioni dall’autenticazione forte

Il regolamento consente varie esenzioni, tutte condizionate al rispetto degli obblighi generali di monitoraggio e sicurezza. Tra le principali: consultazione del saldo e delle operazioni recenti senza dati sensibili, pagamenti contactless sotto 50 EUR con limiti cumulativi o di numero di operazioni, terminali incustoditi per trasporti e parcheggi, beneficiari di fiducia, serie di operazioni ricorrenti, bonifici tra conti della stessa persona presso lo stesso prestatore, operazioni a distanza di modesta entità e processi/protocolli sicuri per le imprese, previa valutazione dell’autorità competente.

Esenzione basata sul rischio e controllo dei tassi di frode

L’esenzione più sofisticata è quella basata sull’analisi dei rischi in tempo reale. Essa è ammessa solo se il tasso di frode del prestatore per il tipo di operazione è pari o inferiore alle soglie dell’allegato, l’importo non supera la soglia prevista e l’analisi non rileva anomalie, malware, scenari di frode o localizzazioni anomale. Il tasso di frode va calcolato su base trimestrale, in un periodo continuo di 90 giorni, considerando tutte le operazioni a distanza del tipo rilevante, siano o meno autenticate con SCA. Se il tasso supera la soglia per due trimestri consecutivi, l’esenzione va cessata; può essere riutilizzata solo dopo un trimestre di conformità.

Monitoraggio, documentazione e revisione

Per avvalersi delle esenzioni, i prestatori devono registrare e monitorare trimestralmente il valore delle operazioni fraudolente o non autorizzate, il valore complessivo delle operazioni, i tassi di frode, il valore medio delle operazioni e il numero di operazioni per ciascuna esenzione applicata. Le metodologie di calcolo e i dati devono essere documentati e resi disponibili alle autorità competenti e all’ABE su richiesta. Inoltre, l’articolo 3 e l’articolo 37 prevedono audit e riesami periodici, con revisione da parte dell’ABE dei tassi di frode e delle esenzioni sulle interfacce dedicate entro il 14 marzo 2021.

Protezione delle credenziali di sicurezza personalizzate

Il regolamento dedica un intero capo alla riservatezza e all’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione. Le credenziali devono essere mascherate, non conservate in chiaro, protette crittograficamente e trattate in ambienti protetti. La creazione, l’associazione all’utente, la consegna, il rinnovo e la revoca devono avvenire tramite processi sicuri, con particolare attenzione ai rischi di perdita, furto o copia e alla necessità di attivazione protetta prima del primo uso, ove richiesta.

Standard aperti di comunicazione e interfacce di accesso

Sul versante dell’open banking, il regolamento impone ai prestatori di radicamento del conto di offrire almeno un’interfaccia che consenta a PISP, AISP ed emittenti di carte di identificarsi, comunicare in modo sicuro e utilizzare le procedure di autenticazione del prestatore di radicamento del conto. Le specifiche tecniche devono essere documentate e pubblicate; devono essere resi disponibili ambienti di prova e preavvisi sulle modifiche. Le interfacce devono essere conformi a standard di comunicazione internazionali o europei e, se dedicate, devono garantire disponibilità e prestazioni equivalenti all’interfaccia destinata ai clienti finali.

Meccanismi di emergenza per le interfacce dedicate

Quando il prestatore di radicamento del conto opta per un’interfaccia dedicata, deve predisporre strategie e piani di emergenza in caso di disservizi o indisponibilità. In emergenza, PISP e AISP possono utilizzare l’interfaccia cliente del prestatore di radicamento, ma con vincoli stringenti su minimizzazione dei dati, tracciabilità e mantenimento degli obblighi di direttiva. In presenza di specifiche condizioni di affidabilità e utilizzo, l’autorità competente può esonerare dal meccanismo di emergenza; l’esenzione va revocata se i requisiti non sono rispettati per più di due settimane consecutive.

Sicurezza della sessione e scambio di dati

Le comunicazioni via Internet devono essere cifrate in modo sicuro per l’intera sessione. Il regolamento richiede inoltre che ogni sessione sia tracciabile, identificabile e sincronizzata su un riferimento temporale ufficiale. I prestatori devono scambiarsi solo le informazioni necessarie: agli AISP le informazioni già visibili al cliente, ai PISP i dati sull’avvio e sull’esecuzione dell’operazione, agli altri PSP la conferma sì/no della disponibilità dei fondi. In caso di errore o evento imprevisto, deve essere inviata una notifica esplicativa.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 settembre 2019. Le disposizioni dell’articolo 30, paragrafi 3 e 5, si applicano anticipatamente dal 14 marzo 2019. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce quattro blocchi di disciplina: applicazione della strong customer authentication ai sensi dell’articolo 97 della direttiva (UE) 2015/2366; esenzioni limitate fondate su rischio, importo, frequenza e canale; tutela della riservatezza e integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate; standard aperti, comuni e sicuri di comunicazione tra prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, prestatori di informazione sui conti, di disposizione di ordine di pagamento, pagatori, beneficiari e altri PSP.

Obblighi generali di monitoraggio e riesame

L’articolo 2 impone meccanismi di monitoraggio delle operazioni per rilevare pagamenti non autorizzati o fraudolenti, basati sull’analisi delle operazioni e su fattori di rischio minimi (elenchi di elementi compromessi o rubati, importo, scenari di frode noti, malware, utilizzo anomalo di dispositivi o software forniti dal PSP). L’articolo 3 richiede che le misure di sicurezza siano documentate, testate periodicamente, valutate e controllate da revisori competenti e indipendenti; per l’esenzione dell’articolo 18 è previsto almeno un controllo annuale della metodologia, del modello e dei tassi di frode, con revisore esterno indipendente nel primo anno e poi almeno ogni tre anni.

Autenticazione forte del cliente e codice di autenticazione

L’articolo 4 prevede che l’autenticazione si basi su almeno due elementi tra conoscenza, possesso e inerenza e comporti la generazione di un codice di autenticazione accettabile una sola volta. Il codice non deve consentire di ricavare informazioni sugli elementi, non deve permettere di generare nuovi codici da codici precedenti e non deve essere falsificabile; sono inoltre previsti limite a cinque tentativi falliti, protezione delle sessioni, e timeout massimo di inattività di cinque minuti dopo l’accesso online. In caso di blocco temporaneo, durata e numero di nuovi tentativi dipendono dal rischio e l’utente deve essere avvisato prima che il blocco diventi permanente, con procedura protetta di ripristino.

Collegamento dinamico

L’articolo 5 richiede che, per le operazioni elettroniche a distanza, il codice di autenticazione sia collegato in modo dinamico all’importo e al beneficiario, con informazione preventiva del pagatore su importo e beneficiario, validità del codice solo per quella specifica combinazione e invalidazione in caso di modifica. Per pagamenti basati su carta con importo bloccato e per serie di pagamenti ricorrenti a distanza, il codice deve essere specifico rispettivamente per l’importo approvato e per l’importo totale della serie e i beneficiari specifici.

Requisiti per conoscenza, possesso e inerenza; indipendenza degli elementi

Gli articoli 6, 7 e 8 impongono misure per ridurre il rischio che gli elementi rispettivamente di conoscenza, possesso e inerenza siano acquisiti o usati da soggetti non autorizzati, inclusa la prevenzione della duplicazione degli elementi di possesso e la resistenza contro l’uso non autorizzato tramite dispositivi/software biometrico o di autenticazione. L’articolo 9 impone l’indipendenza tecnica degli elementi, così che la compromissione di uno non pregiudichi gli altri; se usati su dispositivo multifunzione, devono essere adottate misure di mitigazione, come ambienti di esecuzione protetti, rilevazione di manomissioni e contromisure in caso di alterazioni.

Esenzioni dall’autenticazione forte del cliente

Gli articoli 10-18 disciplinano le esenzioni: accesso a saldo e operazioni recenti senza dati sensibili, con limite di 90 giorni; pagamenti contactless al punto vendita con soglia di 50 EUR, cumulo massimo di 150 EUR o massimo cinque operazioni consecutive; terminali incustoditi per tariffe di trasporto e parcheggio; beneficiari di fiducia; serie di operazioni ricorrenti; bonifici tra conti della stessa persona fisica o giuridica presso lo stesso PSP; operazioni a distanza di modesta entità con soglia di 30 EUR, cumulo di 100 EUR o massimo cinque operazioni; processi e protocolli sicuri per imprese, previa valutazione positiva dell’autorità competente; e analisi dei rischi in tempo reale per operazioni a distanza considerate a basso rischio.

Esenzione basata su analisi dei rischi e tassi di frode

L’articolo 18 consente l’esenzione solo se il tasso di frode del tipo di operazione è pari o inferiore ai tassi di riferimento dell’allegato, l’importo non supera la soglia applicabile e l’analisi in tempo reale non rileva anomalie, malware, scenari di frode, localizzazione anomala o localizzazione ad alto rischio del beneficiario. L’articolo 19 definisce il metodo di calcolo del tasso di frode su base trimestrale continuativa di 90 giorni, includendo operazioni autenticate e operate in esenzione; l’articolo 20 impone cessazione immediata dell’esenzione in caso di superamento dei tassi di riferimento e reintroduzione solo dopo un trimestre di conformità. L’articolo 21 obbliga al monitoraggio trimestrale di valore, tassi e numero di operazioni per ciascuna esenzione, con disponibilità dei dati alle autorità competenti e all’ABE su richiesta.

Protezione delle credenziali di sicurezza personalizzate

Gli articoli 22-27 impongono la riservatezza e integrità delle credenziali, inclusi i codici di autenticazione, in tutte le fasi del processo. Le credenziali devono essere mascherate in visualizzazione, non conservate in chiaro, protette da divulgazione del materiale crittografico e trattate in ambienti protetti; la creazione deve avvenire in ambiente sicuro, l’associazione al solo utente legittimo deve essere effettuata in ambienti protetti e, a distanza, tramite SCA. La consegna deve essere sicura e prevedere misure contro perdita, furto o copia, autenticità del software fornito via Internet, attivazione in ambiente protetto se richiesta, rinnovo/riattivazione secondo le stesse procedure e distruzione, disattivazione o revoca sicura, anche dei dati memorizzati nei sistemi e archivi pubblici.

Standard di comunicazione, identificazione e tracciabilità

Gli articoli 28 e 29 impongono identificazione protetta tra dispositivo del pagatore e dispositivi di accettazione del beneficiario, e procedure che rendano tracciabili tutte le operazioni e interazioni, con sessioni basate su identificatore univoco, registrazione dettagliata, marcature temporali e sincronizzazione su riferimento orario ufficiale.

Interfacce di accesso per AISP, PISP e emittenti di carte

L’articolo 30 impone almeno un’interfaccia che consenta a prestatori di informazione sui conti, disposizione di ordine di pagamento ed emittenti di strumenti di pagamento basati su carta di identificarsi presso il prestatore di radicamento del conto e di comunicare in modo sicuro. L’interfaccia deve consentire l’uso delle procedure di autenticazione del prestatore di radicamento del conto, essere documentata e pubblicata almeno sei mesi prima dell’applicazione o del lancio, e disporre di un ambiente di prova; le eventuali modifiche vanno rese disponibili con almeno tre mesi di anticipo, salvo emergenze.

Interfacce dedicate, equivalenza di prestazioni e meccanismi di emergenza

Gli articoli 31-33 disciplinano le interfacce dedicate: devono offrire disponibilità e prestazioni equivalenti a quelle dell’interfaccia clienti, con KPI e obiettivi di servizio almeno altrettanto rigorosi, e non devono creare ostacoli indebiti ai PISP e AISP. Devono essere previste strategie di emergenza in caso di indisponibilità o guasti; dopo cinque richieste consecutive senza risposta entro 30 secondi si può presumere un malfunzionamento. In emergenza, PISP e AISP possono usare l’interfaccia clienti del prestatore di radicamento, nel rispetto di obblighi di minimizzazione e tracciamento; in presenza di specifiche condizioni, l’autorità competente può esentare dall’obbligo del meccanismo di emergenza, con revoca se le condizioni vengono meno per più di due settimane consecutive.

Certificati e sicurezza della sessione di comunicazione

L’articolo 34 prevede l’uso di certificati qualificati di sigillo elettronico o di autenticazione di sito web ai fini dell’identificazione, con il numero di autorizzazione come numero di registrazione e con attributi aggiuntivi sul ruolo del PSP e sull’autorità competente, senza compromettere interoperabilità o riconoscimento. L’articolo 35 impone crittografia sicura per tutta la sessione Internet, sessioni quanto più brevi possibile, collegamento sicuro di sessioni parallele, riferimenti espliciti alle singole sessioni e divieto di rendere leggibili al personale credenziali e codici; in caso di compromissione, l’utente e l’emittente devono essere informati senza ritardo.

Scambio di dati tra prestatori di servizi di pagamento

L’articolo 36 stabilisce che il prestatore di radicamento del conto deve fornire agli AISP le stesse informazioni già disponibili al cliente, senza dati sensibili, agli PISP le informazioni necessarie sull’avvio ed esecuzione dell’operazione e agli altri PSP la conferma sì/no della disponibilità dei fondi. In caso di eventi imprevisti o errori, deve essere inviato un messaggio di notifica; gli AISP devono impedire accessi a dati ulteriori rispetto a quelli autorizzati, e possono accedere alle informazioni al massimo quattro volte in 24 ore se il cliente non richiede esplicitamente l’accesso, salvo accordi diversi con consenso dell’utente.

Riesame e aggiornamento

L’articolo 37 prevede che entro il 14 marzo 2021 l’ABE riesamini i tassi di frode dell’allegato e le esenzioni sulle interfacce dedicate dell’articolo 33, paragrafo 6, e presenti, se del caso, progetti di aggiornamento alla Commissione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 38 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione dal 14 settembre 2019; i paragrafi 3 e 5 dell’articolo 30 si applicano dal 14 marzo 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentosicurezza informaticatutela dei consumatorimercato internoprotezione dei dati

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