Regolamento (UE) 2017/2200
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre contingenti tariffari annuali a dazio zero per alcune importazioni di cereali originari dell’Ucraina nel triennio 2018-2020. La gestione è affidata a un regime di titoli di importazione, con regole specifiche su presentazione delle domande, validità dei titoli e notifiche degli Stati membri alla Commissione. L’allegato individua i prodotti e i quantitativi contingentati per ciascun numero d’ordine.
Apertura e gestione di contingenti tariffari a dazio zero per l'importazione nell'UE di alcuni cereali originari dell'Ucraina, tramite regime di titoli di importazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di alcuni prodotti cerealicoli originari dell'Ucraina, indicati nell'allegato, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Riguarda gli operatori economici che chiedono titoli di importazione e le autorità competenti degli Stati membri che li rilasciano e notificano i dati alla Commissione. Restano applicabili, salvo deroghe specifiche, il regolamento (CE) n. 1342/2003, il regolamento (CE) n. 1301/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Contingenti tariffari per alcuni cereali originari dell’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 disciplina l’apertura e la gestione di contingenti tariffari annuali a dazio zero per l’importazione nell’Unione di determinati cereali e prodotti cerealicoli originari dell’Ucraina. La misura si inserisce nel quadro dei regimi preferenziali previsti dal regolamento (UE) 2017/1566 e mira, secondo i considerando, a garantire importazioni ordinate e non speculative mediante un sistema di titoli di importazione.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento è adottato in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 187, lettere a) e c), e si coordina con il regolamento (CE) n. 1342/2003, con il regolamento (CE) n. 1301/2006 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, salvo deroghe espressamente previste. I considerando precisano che i contingenti tariffari istituiti dal regolamento (UE) 2017/1566 si applicano per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 e che la gestione tramite titoli di importazione serve a prevenire comportamenti speculativi e a mantenere un controllo amministrativo ordinato.
Ambito di applicazione temporale e oggettivo
L’articolo 1 stabilisce che i contingenti tariffari all’importazione dei prodotti indicati nell’allegato sono aperti ogni anno dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Le importazioni effettuate entro i contingenti sono soggette a un dazio pari a 0 EUR/t. Il regime riguarda esclusivamente i prodotti originari dell’Ucraina e, per gli aspetti non derogati, si applicano le regole generali sui titoli di importazione ed esportazione del settore agricolo.
Domande di titoli di importazione
L’articolo 2 introduce una disciplina speciale rispetto al regolamento (CE) n. 1301/2006. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per settimana; la presentazione di più domande comporta il rigetto di tutte le domande del medesimo operatore e l’incameramento delle cauzioni da parte dello Stato membro interessato. Le domande devono essere depositate settimanalmente presso le autorità competenti di uno Stato membro entro il venerdì alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Contenuto delle domande, rilascio e validità dei titoli
Ogni domanda deve indicare un quantitativo espresso in chilogrammi, senza decimali, e non superiore al quantitativo complessivo del contingente interessato. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di notifica previsto dall’articolo 4, paragrafo 1. Sia la domanda sia il titolo devono riportare nella casella 8 il nome «Ucraina» e la crocetta nella casella «sì»; i titoli sono validi unicamente per prodotti originari dell’Ucraina. La validità del titolo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, decorre dalla data del rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese di rilascio.
Notifiche alla Commissione
L’articolo 4 impone agli Stati membri obblighi di comunicazione elettronica verso la Commissione. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande, e comunque entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), devono essere trasmesse per ciascun numero d’ordine le domande ricevute, con l’indicazione dell’origine del prodotto e del quantitativo richiesto per codice NC, incluse le notifiche recanti l’indicazione «nulla». Il giorno del rilascio dei titoli, gli Stati membri devono inoltre inviare le informazioni sui titoli effettivamente rilasciati e sui quantitativi totali per codice NC, secondo le modalità di notifica previste dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Allegato: prodotti e quantitativi
L’allegato definisce i contingenti per i singoli numeri d’ordine e codici NC, specificando che la designazione delle merci ha valore puramente indicativo e che il regime preferenziale è determinato in base ai codici NC esistenti al 1° gennaio 2017. I principali contingenti annui sono: 65 000 tonnellate per spelta, frumento tenero e frumento segalato non destinati alla semina; 625 000 tonnellate per granturco non destinato alla semina e alcuni prodotti derivati; 325 000 tonnellate per orzo non destinato alla semina e alcuni prodotti derivati. Per i codici preceduti da «ex», il regime si determina sulla base del codice NC e della descrizione del prodotto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dei contingenti e dazio applicabile
L'articolo 1 apre ogni anno, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, i contingenti tariffari all'importazione dei prodotti originari dell'Ucraina indicati in allegato. Le importazioni effettuate nell'ambito dei contingenti sono assoggettate a un dazio pari a 0 EUR/t.
Regime applicabile e rinvio ad altri regolamenti
In assenza di disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1342/2003, il regolamento (CE) n. 1301/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Il sistema è adottato sulla base dell'articolo 187, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Presentazione delle domande di titoli di importazione
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Le domande vanno presentate ogni settimana alle autorità competenti di uno Stato membro, entro il venerdì alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le domande sono respinte e le cauzioni sono incamerate dallo Stato membro interessato.
Contenuto delle domande e dei titoli
Ogni domanda deve indicare un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, non superiore al quantitativo totale del contingente interessato. La domanda e il titolo di importazione devono riportare, nella casella 8, il nome «Ucraina» e la crocetta nella casella «sì»; i titoli sono validi solo per prodotti originari dell'Ucraina.
Rilascio e validità dei titoli
I titoli di importazione sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la notifica previsto dall'articolo 4, paragrafo 1. La loro validità, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, decorre dalla data del rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese di rilascio.
Obblighi di notifica degli Stati membri
Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), per via elettronica, ciascuna domanda per numero d'ordine, con indicazione dell'origine del prodotto e del quantitativo richiesto per codice NC, comprese le notifiche con indicazione «nulla». Il giorno del rilascio dei titoli, gli Stati membri comunicano inoltre, per via elettronica, le informazioni sui titoli rilasciati e i quantitativi totali per codice NC.
Allegato: prodotti e quantitativi contingentati
L'allegato individua i contingenti per alcuni cereali e prodotti trasformati di origine ucraina, con numeri d'ordine e quantitativi annui in tonnellate. Tra i principali figurano: spelta, frumento tenero e frumento segalato non destinati alla semina (65 000 t); granturco non destinato alla semina e taluni prodotti derivati (625 000 t); orzo non destinato alla semina e taluni prodotti derivati (325 000 t).
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