Regolamento (UE) 2018/173
Regolamento delegato (UE) 2018/173 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I dello stesso regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 per allinearlo alle modifiche intervenute nella nomenclatura combinata, in particolare a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821. L'intervento è tecnico e riguarda esclusivamente i codici NC associati alle categorie di prodotti tessili e di abbigliamento soggette al regime comune per le importazioni da taluni paesi terzi. L'effetto pratico è garantire coerenza tra la disciplina settoriale e la nomenclatura tariffaria vigente, evitando disallineamenti classificatori nelle operazioni doganali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 mediante l'allineamento dei codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti tessili e di abbigliamento.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti tessili da taluni paesi terzi soggette al regime comune del regolamento (UE) 2015/936, non coperte da accordi bilaterali, protocolli o altre disposizioni né da altri regimi specifici dell'Unione in materia di importazioni. Incide su operatori economici importatori, dogane e autorità nazionali competenti, limitatamente alla classificazione tariffaria dei prodotti indicati nell'allegato I, aggiornato ai codici NC 2017. Non introduce un nuovo regime materiale, ma modifica l'elenco dei prodotti/settori già disciplinati; si applica dalla sua entrata in vigore.
Aggiornamento dei codici NC dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/936
Il regolamento delegato (UE) 2018/173 della Commissione ha natura essenzialmente tecnica e aggiorna l'elenco dei prodotti tessili soggetti al regime comune di importazione previsto dal regolamento (UE) 2015/936. L'intervento si rende necessario per allineare tale allegato alle modifiche della nomenclatura combinata introdotte a livello unionale, in particolare con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2015/936 disciplina il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non coperti da accordi bilaterali, protocolli o altre disposizioni, né da altri regimi specifici dell'Unione in materia di importazioni. L'allegato I di quel regolamento identifica i prodotti mediante i corrispondenti codici della nomenclatura combinata; poiché la nomenclatura combinata viene aggiornata annualmente, si è reso necessario adeguare l'elenco per mantenere coerenza tra classificazione tariffaria e disciplina commerciale.
Modifica dell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento delegato. La sostituzione riguarda la sezione A dell'allegato, denominata "Prodotti tessili di cui all'articolo 1", nella quale sono riepilogate le categorie merceologiche con i codici NC 2017 aggiornati.
Criteri di classificazione nell'allegato
L'allegato contiene alcune regole interpretative rilevanti per l'applicazione pratica:
- la descrizione delle merci ha valore puramente indicativo;
- la determinazione dei prodotti avviene in base alla portata del codice NC;
- quando un codice è preceduto da "ex", l'ambito dei prodotti interessati deriva dal codice NC e dalla descrizione corrispondente;
- gli indumenti non riconoscibili come maschili o femminili sono classificati come indumenti per donna o ragazza;
- l'espressione "indumenti per bambini piccoli (bebè)" comprende i capi fino alla taglia commerciale 86 inclusa.
Contenuto sostanziale dell'elenco aggiornato
La nuova sezione A ripartisce i prodotti in più gruppi e categorie, coprendo un'ampia gamma di merci tessili e di abbigliamento. Tra le principali classi figurano:
- filati e tessuti di cotone, lana, seta, lino, ramiè, canapa, iuta e altre fibre vegetali;
- filati e tessuti di fibre sintetiche e artificiali;
- capi di abbigliamento a maglia e non a maglia, per uomo, donna, ragazzo e bambino;
- biancheria da letto, da tavola, da toeletta e da cucina;
- guanti, calze, cappelli e altri accessori di abbigliamento;
- tende, tendine, tende da interno e da esterno, coperture e rivestimenti tessili;
- tappeti, rivestimenti del suolo, sacchi e sacchetti da imballaggio;
- manufatti tecnici, feltri, stoffe non tessute, reti e altri prodotti speciali.
Per alcune categorie sono inoltre indicate equivalenze quantitative in pezzi/kg, grammi per pezzo o paia, utili ai fini classificatori.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore tessile e per gli intermediari doganali ciò implica l'uso dei codici NC aggiornati nell'applicazione del regime di importazione previsto dal regolamento (UE) 2015/936.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/936
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento delegato. La modifica consiste nella sostituzione integrale della sezione A dell'allegato I, contenente l'elenco dei prodotti tessili di cui all'articolo 1 con i relativi codici della nomenclatura combinata (NC 2017).
Finalità di allineamento alla nomenclatura combinata
Nei considerando si chiarisce che la nomenclatura combinata è istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 e viene aggiornata annualmente. Il regolamento interviene per allineare il regolamento (UE) 2015/936 al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821, che aveva modificato la nomenclatura per alcuni prodotti ricompresi nell'allegato I.
Regole di lettura dell'allegato e criteri di classificazione
L'allegato sostituito precisa che il testo delle designazioni delle merci ha valore puramente indicativo e che la determinazione dei prodotti avviene in base alla portata del codice NC. Se un codice è preceduto da "ex", i prodotti compresi sono definiti dal codice NC e dalla designazione corrispondente. Sono inoltre stabilite regole interpretative: gli indumenti non riconoscibili come maschili o femminili sono classificati come indumenti da donna/ragazza; l'espressione "indumenti per bambini piccoli (bebè)" comprende quelli fino alla taglia commerciale 86 inclusa.
Revisione dettagliata delle categorie di prodotti tessili
La nuova sezione A dell'allegato I elenca numerose categorie di prodotti tessili e di abbigliamento suddivise in gruppi (I A, I B, II A, II B, III A, III B, IV, V), con indicazione puntuale dei codici NC 2017. Sono ricomprese, tra le altre, fibre e filati di cotone, lana, seta, lino, ramiè, fibre sintetiche e artificiali, tessuti di diversa tipologia, biancheria per la casa, capi di abbigliamento, accessori, tende, tappeti, sacchi e sacchetti da imballaggio, articoli tecnici, reti, feltri e manufatti non tessuti.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2205
- Regolamento · 29 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2206
- Regolamento · 29 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2207
- Regolamento · 29 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2208
- Regolamento · 28 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2200
- Regolamento · 28 nov 2017Regolamento (UE) 2018/172
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →