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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2207

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32017R2207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riconosce quattro società cinesi come nuovi produttori esportatori nel quadro della misura antidumping già vigente sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC. A seguito dell’esame della Commissione, tali imprese vengono aggiunte all’elenco dei produttori esportatori dell’allegato I del regolamento (UE) n. 412/2013. L’effetto principale è l’attribuzione dei relativi codici addizionali TARIC per l’applicazione del trattamento doganale corrispondente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’elenco dei produttori esportatori cinesi soggetti al dazio antidumping definitivo su oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, aggiungendo quattro nuove società con codici TARIC specifici.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla determinazione del trattamento da riservare a quattro nuovi produttori esportatori riconosciuti dalla Commissione. Incide sull’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio e riguarda la classificazione doganale ai fini dell’applicazione del dazio antidumping. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica del regime antidumping sugli oggetti in ceramica per la tavola e la cucina originari della RPC

Il regolamento modifica il regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione interviene a seguito di richieste di quattro operatori che hanno chiesto il riconoscimento come nuovi produttori esportatori ai fini dell’applicazione della misura antidumping.

Contesto normativo e procedimento precedente

Nel regolamento originario del 13 maggio 2013 il Consiglio aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola in ceramica originari della RPC. Nell’inchiesta iniziale, considerato il numero elevato di produttori esportatori, la Commissione aveva selezionato un campione. Il regime prevedeva aliquote individuali tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione, un dazio medio ponderato del 17,9 % per le società che avevano համագործorato ma non erano incluse nel campione, e un dazio del 36,1 % per tutte le altre società cinesi.

L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 412/2013 consente di modificare il trattamento tariffario di un nuovo produttore esportatore quando siano provate tre circostanze cumulative:

  • non aver esportato nell’Unione il prodotto durante il periodo dell’inchiesta, compreso tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
  • non essere collegato a produttori o esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping;
  • aver esportato effettivamente il prodotto dopo il periodo dell’inchiesta oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione.

Esame delle domande dei nuovi produttori esportatori

Dopo la pubblicazione del regolamento originario, quattro società si sono presentate alla Commissione sostenendo di soddisfare le condizioni richieste. Tre di esse risultavano già operative durante l’inchiesta iniziale, ma hanno dichiarato di non aver esportato nell’Unione nel periodo rilevante; la quarta ha affermato di non esistere ancora durante l’inchiesta iniziale, e dunque di non aver potuto esportare in quel periodo.

La Commissione ha valutato gli elementi prodotti e ha concluso che tutte e quattro le società soddisfano le condizioni per essere qualificate come nuovi produttori esportatori. Le imprese e l’industria dell’Unione sono state informate dell’esito dell’esame e hanno potuto presentare osservazioni, ma non ne sono pervenute.

Modifica dell’elenco dei produttori esportatori e codici TARIC

L’articolo 1 del regolamento aggiunge le quattro società all’elenco dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 412/2013, associando a ciascuna un codice addizionale TARIC specifico:

  • Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd — C303;
  • Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd — C304;
  • Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd — C305;
  • Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd — C306.

L’effetto pratico dell’inclusione è l’estensione a tali società del trattamento riservato alle società che hanno collaborato e non erano incluse nel campione, cioè il dazio medio ponderato del 17,9 % previsto dal regolamento originario.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ricognizione dei nuovi produttori esportatori

La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite da quattro società cinesi, ha concluso che esse soddisfano le tre condizioni previste dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 412/2013 per essere considerate nuovi produttori esportatori: assenza di esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta (1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure, ed effettiva esportazione successiva al periodo dell’inchiesta o esistenza di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione rilevante.

Modifica dell’allegato I del regolamento n. 412/2013

Le quattro società vengono aggiunte all’elenco dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013. Le società e i relativi codici addizionali TARIC sono: Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd (C303), Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd (C304), Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd (C305) e Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd (C306).

Effetti sul dazio antidumping

L’inclusione nell’elenco dei nuovi produttori esportatori comporta l’accesso al trattamento previsto per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, nel caso di specie al dazio medio ponderato del 17,9 % indicato nel regolamento originario, in sostituzione del dazio residuale applicabile alle altre società cinesi non individuate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialeunione doganale

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