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Sentenza

Sentenza n. 2651/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di validazione dell’aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di Marineo, le deliberazioni comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024, e la nota con osservazioni della SRR; non è stata impugnata un’approvazione definitiva del PEF da parte di ARERA

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente territoriale competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti ha chiesto l’annullamento della validazione dell’aggiornamento biennale del PEF 2024-2025 del Comune di Marineo, degli atti comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024 e della nota della SRR dell’8 novembre 2024. Ha dedotto violazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990, dei principi di giusto procedimento, correttezza, buon andamento e trasparenza, del principio di terzietà dell’ente territorialmente competente, degli artt. 4 e 7 della deliberazione ARERA 363/2021 e dell’art. 28 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 389/2023; ha inoltre lamentato erroneità dei presupposti, illogicità, travisamento, difetto e erroneità dell’istruttoria e della motivazione, disparità di trattamento e sviamento. In un secondo motivo ha riproposto le censure procedimentali e regolatorie, deducendo anche l’illegittimità derivata degli atti. La SRR ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse, sostenendo che gli atti impugnati erano endoprocedimentali, e in subordine l’infondatezza nel merito. La ricorrente ha preso atto dell’orientamento giurisprudenziale sull’inammissibilità, insistendo nel merito solo in caso di mancata adesione a tale orientamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure procedimentali e sostanziali. Ha ritenuto che il procedimento di aggiornamento del PEF si articoli in una fase di validazione dell’ente territorialmente competente e in una successiva fase, attribuita ad ARERA, di verifica della coerenza regolatoria e di approvazione definitiva. Poiché l’approvazione ARERA non risultava adottata né impugnata, gli atti contestati erano provvisori ed endoprocedimentali, non immediatamente lesivi e non autonomamente impugnabili. Il controllo di ARERA è sostanziale e investe anche la correttezza delle verifiche svolte dall’ente di governo d’ambito; l’impugnazione va quindi rivolta contro l’atto definitivo, salvo specifiche peculiarità estranee alla fattispecie. Spese compensate per l’esito in rito e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8 deliberazione ARERA 363/2021

    l’art. 8, Del. n. 363/2021 di ARERA, disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito (nel caso di specie, la SSR resistente) che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la “coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie dell’Ente di governo

    La validazione dell’ente territorialmente competente è una fase preparatoria; l’approvazione definitiva spetta ad ARERA, la quale compie una verifica sostanziale della coerenza regolatoria degli atti e della documentazione prima di approvare le determinazioni tariffarie.

Massime di principio

  • Nel procedimento di aggiornamento biennale del PEF regolato dalla deliberazione ARERA 363/2021, la validazione compiuta dall’ente territorialmente competente precede la verifica di coerenza regolatoria e l’approvazione definitiva riservate ad ARERA.
  • In assenza dell’approvazione definitiva di ARERA, gli atti di validazione del PEF adottati dall’ente territorialmente competente hanno natura endoprocedimentale o provvisoria e non sono immediatamente lesivi né autonomamente impugnabili.
  • La verifica di ARERA sull’aggiornamento del PEF non è meramente formale: riguarda la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione e può investire anche la correttezza delle verifiche svolte dall’ente di governo d’ambito.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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