Cassazione Penale, Sentenza n. 20952/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per due censure: (1) violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione per il riconoscimento della recidiva reiterata, con la critica che la Corte non avrebbe valutato la natura e il maggior o minor disvalore del nuovo reato rispetto ai precedenti; (2) violazione dell'art. 240 c.p. e vizio nella conferma della confisca del denaro sequestrato (in particolare censura della confisca di €830 trovati in una successiva perquisizione domiciliare, non direttamente collegati alle €130 rinvenute nelle tasche dell'imputato).
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, confermando che la recidiva reiterata è correttamente stata riconosciuta in ragione dei numerosi e gravi precedenti che dimostravano una progressione criminosa e aumentata pericolosità sociale. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la confisca del denaro in sequestro non fosse applicabile come effettuata e, pur richiamando la disciplina sulla confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p. e i rinvii dell'art. 85-bis DPR 309/1990), ha osservato che le modifiche normative rilevanti non potevano essere applicate retroattivamente al caso (sentenza di primo grado del 1/12/2020). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma complessiva di €960, con disposizione di restituzione all'avente diritto; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti)
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma che configura il reato per il quale Fanelli è stato condannato (detenzione di stupefacenti a fini di spaccio). La Corte ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi di questa disposizione.
art. 99 c.p.
Disciplina la recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva reiterata basandosi sulla gravità e numerosità dei precedenti, senza obbligo di una disamina comparativa approfondita della 'maggiore riprovevolezza' richiesta dal ricorrente.
art. 240 c.p.
Regola la confisca del profitto o del prezzo del reato; la Corte ha ritenuto che, per la fattispecie di detenzione di stupefacenti, non fosse pacifico il collegamento eziologico tra tutta la somma sequestrata e l'attività illecita, giustificando l'annullamento della confisca.
art. 240-bis c.p.
Istituisce la confisca per sproporzione; la Corte ha richiamato la disciplina e l'intervento riformatore che l'ha reso applicabile anche ad alcune fattispecie di stupefacenti, ma ha osservato i limiti di retroattività previstos dall'art. 200 c.p. rispetto alla sentenza di primo grado.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
art. 85-bis d.P.R. n.309/1990
Norma richiamata per il coordinamento tra Testo Unico e le disposizioni sulla confisca speciale (art. 240-bis). La pronuncia sottolinea il rinvio e l'evoluzione normativa che incide sul regime della confisca nei reati di stupefacenti.
art. 200 c.p.
art. 200, comma 1, cod. pen.
Regola la retroattività delle norme penali più favorevoli: la Corte ha applicato il principio per escludere l'applicazione delle modifiche legislative successive alla sentenza di primo grado quando non favorevoli o non retroattive nei termini rilevanti.
interventi normativi richiamati (DL 15/09/2023 n.123 e legge di conversione 13/11/2023 n.159)
art. 4, comma 3-bis dl. 15/09/2023, n.123, conv. L. 13/11/2023, n.159
Riforma che ha incluso anche la fattispecie dell'art. 73, comma 5, tra i delitti presupposto per la confisca per sproporzione (art. 240-bis). La Corte ha rilevato che tale modifica non poteva essere applicata al caso dato il momento della pronuncia di primo grado.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva reiterata non richiede che il giudice confronti dettagliatamente il 'grado di disvalore' tra il nuovo reato e i precedenti: la presenza di precedenti numerosi e gravi può legittimamente giustificare l'aggravante quando evidenzino una progressione criminosa e una maggiore pericolosità sociale.
- La confisca del denaro a seguito di reati di stupefacenti richiede un nesso eziologico tra le somme sequestrate e l'attività illecita; somme trovate in momenti o luoghi diversi (es. parte nelle tasche, parte in casa) devono essere adeguatamente motivate come provento o prezzo del reato, altrimenti la misura ablativa può essere annullata.
- Dopo le riforme legislative (in particolare l'introduzione dell'art. 240-bis e i rinvii dell'art. 85-bis DPR 309/1990), è possibile la confisca per sproporzione anche per talune fattispecie di stupefacenti, ma l'applicazione di tali novità è soggetta ai limiti di retroattività stabiliti dall'art. 200 c.p.; dunque va considerata la data della sentenza di primo grado per individuare il regime applicabile.
- In sede di impugnazione, la Corte di legittimità può limitare l'annullamento solo agli specifici profili viziati (es. solo alla confisca) senza revocare l'intera sentenza quando le altre censure risultino infondate.
- Per il difensore, in caso di confisca contestata, è strategico evidenziare discontinuità tra il luogo/t momento del rinvenimento del denaro e l'attività illecita contestata, chiedendo specifica motivazione del nesso causale; in assenza di tale motivazione la confisca è vulnerabile.
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