Risoluzione n. 126 del 9/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le indennità e i rimborsi spese corrisposti al difensore civico per l’esercizio delle sue funzioni costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR. Esclude invece l’inquadramento tra le cariche elettive di cui alla lett. g) e, quindi, l’applicazione del regime di esenzione previsto per i relativi rimborsi spese.
Trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese al difensore civico
Trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese al difensore civico
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte al difensore civico regionale, in particolare alle indennità e ai rimborsi spese per missioni e attività svolte nell’esercizio dei compiti istituzionali. L’obiettivo è uniformare il trattamento sul territorio e chiarire la corretta qualificazione reddituale delle somme percepite.
Quadro normativo e funzioni del difensore civico
Il documento richiama l’articolo 11 del decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce allo statuto comunale e provinciale la facoltà di istituire il difensore civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Lo statuto disciplina anche elezione, prerogative, mezzi e rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Viene inoltre precisato che le leggi regionali possono istituire il difensore civico a livello regionale, regolando compiti e funzioni. In base alle fonti normative e regolamentari richiamate, il difensore civico svolge una funzione di tutela dei cittadini rispetto a inefficienze, disservizi, inerzie e abusi della pubblica amministrazione, con un ruolo di mediazione tra cittadino e amministrazione.
Natura della funzione e modalità di nomina
La risoluzione evidenzia che, nella maggior parte dei casi, il difensore civico viene eletto dai consiglieri regionali, provinciali o comunali. La retribuzione percepita è qualificata come indennità e varia in relazione all’impegno richiesto e alla dimensione dell’amministrazione presso cui opera.
Si richiama anche la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, finanziaria per il 2010, che all’articolo 2, comma 186, ha disposto la soppressione dell’ufficio del difensore civico comunale e l’attribuzione delle relative funzioni al difensore civico provinciale competente.
Inquadramento reddituale ai fini del TUIR
La conclusione principale è che la funzione del difensore civico è fiscalmente riconducibile all’esercizio di pubbliche funzioni ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR. Perché tale qualificazione operi, devono concorrere due presupposti:
- la remunerazione deve essere erogata dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni;
- l’attività deve consistere nell’espletamento di una pubblica funzione.
La risoluzione precisa che non si configura esercizio di pubbliche funzioni quando ricorrono altre fattispecie già tipizzate dal TUIR, come il rapporto di impiego con il soggetto erogante, il collegamento funzionale con attività di dipendente, la carica elettiva di cui alla lett. g), oppure l’esercizio di arte o professione o di impresa commerciale.
Indennità e rimborsi: qualificazione come reddito assimilato al lavoro dipendente
Le somme ricevute per l’esercizio di pubbliche funzioni, incluse le indennità corrisposte al difensore civico e i rimborsi spese per convegni, seminari, conferenze e gruppi di lavoro svolti nell’assolvimento dei compiti istituzionali, costituiscono reddito assimilato al lavoro dipendente. Tali somme sono quindi soggette alla tassazione prevista dagli articoli 51 e 52 del TUIR.
La risoluzione aggiunge che, se il percettore svolge un’attività professionale o esercita un’impresa commerciale, il corrispettivo confluisce tra i redditi di lavoro autonomo o di impresa, con i conseguenti obblighi di fatturazione IVA e l’incremento della base imponibile IRAP.
Esclusione del regime delle cariche elettive
Il documento chiarisce che la funzione di difensore civico non rientra tra le cariche elettive tassativamente individuate dall’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR. Tale disposizione riguarda le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed europeo, le indennità percepite in funzione di cariche elettive per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge n. 816 del 27 dicembre 1985, nonché gli assegni vitalizi e l’assegno del Presidente della Repubblica.
La risoluzione ricorda che, per effetto dell’abrogazione della legge n. 816/1985 ad opera del d.lgs. n. 267/2000, la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali è oggi contenuta negli articoli 77 e seguenti del TUEL. Sono elencate, in tale ambito, le figure degli amministratori locali, tra cui sindaci, presidenti di provincia, consiglieri, componenti delle giunte, presidenti dei consigli e altri organi degli enti locali.
Nonostante il difensore civico sia spesso eletto da consiglieri regionali, provinciali o comunali, tale circostanza non lo trasforma in titolare di carica elettiva ai fini dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR. Di conseguenza, alle somme corrisposte a titolo di rimborso spese non è applicabile il regime di esenzione previsto dall’articolo 52, comma 1, lettera b), per i rimborsi riconosciuti ai titolari di cariche elettive.
Indicazioni conclusive
La risoluzione afferma quindi che le indennità e i rimborsi spese corrisposti al difensore civico devono essere trattati come redditi assimilati al lavoro dipendente, salvo il diverso regime applicabile qualora il percettore operi come professionista o imprenditore. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme delle istruzioni fornite.
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