Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 128 del 10/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando i lavoratori esteri esonerati devono possedere la qualifica di diplomatico o frontaliere per non compilare il modulo RW. L’esonero opera se la condizione sussiste al 31 dicembre e con continuità per più di 183 giorni nell’anno; per i soggetti in frontiera l’esonero riguarda solo le attività detenute nel Paese di lavoro e si applica dal periodo d’imposta 2009.

Esonero dall’obbligo di presentazione del modulo RW

Esonero dall’obbligo di presentazione del modulo RW

La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’esonero dal monitoraggio fiscale introdotto dall’articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento ai lavoratori esteri qualificabili come diplomatici o frontalieri. Il chiarimento principale riguarda il momento in cui deve sussistere il requisito soggettivo e la durata minima della relativa condizione.

Quesito posto

ALFA chiede chiarimenti sulla disciplina di esonero dalla compilazione del modulo RW per:

  • il conto corrente di appoggio dello stipendio;
  • le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da specifiche categorie di lavoratori che svolgono la propria attività fuori dal territorio italiano.

In particolare, si domanda quando debba verificarsi la condizione soggettiva di “diplomatico” o “frontaliere” e per quanto tempo essa debba permanere per beneficiare dell’esonero.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che il requisito soggettivo di esonero possa essere individuato nell’avere, al 31 dicembre di ciascun periodo d’imposta, la qualifica di “diplomatico” o di “frontaliere”.

Inquadramento generale del monitoraggio fiscale

L’Agenzia ricorda che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati fiscalmente residenti in Italia.

Per le persone fisiche, la residenza fiscale va individuata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, secondo cui sono residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

La risoluzione precisa che la verifica del requisito temporale di permanenza in Italia, rilevante ai fini della residenza fiscale, può essere effettuata solo alla fine dell’anno solare, considerando 183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile.

Precedenti chiarimenti e disciplina previgente

Richiamando la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, l’Agenzia ricorda che i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia sia determinata ex lege o in base ad accordi internazionali ratificati in Italia, e che svolgono in via continuativa attività lavorative all’estero, non sono soggetti all’obbligo di compilazione del modulo RW con riferimento al conto corrente estero destinato all’accredito degli stipendi o di altri emolumenti derivanti dall’attività svolta all’estero.

Tale esonero permane finché il lavoratore presta attività all’estero e viene meno al rientro in Italia, qualora il soggetto mantenga le disponibilità estere.

Viceversa, i lavoratori all’estero per i quali non esiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione restano assoggettati agli obblighi di monitoraggio, se ne ricorrono i presupposti.

Estensione dell’esonero introdotta dall’articolo 38, comma 13, del d.l. n. 78/2010

La norma del 2010 amplia le ipotesi di deroga agli obblighi di monitoraggio fiscale, esonerando integralmente dalla compilazione del modulo RW, non solo per il conto corrente di appoggio dello stipendio, ma anche per tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, le seguenti categorie:

  • le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, nonché le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, quando la residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga ai criteri ordinari del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
  • i soggetti residenti in Italia che svolgono in via continuativa attività lavorativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, con esonero limitato alle attività finanziarie e patrimoniali detenute nel Paese in cui si svolge il lavoro.

Per i primi soggetti, l’esonero si applica anche al coniuge, purché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico dei dipendenti pubblici, in base all’articolo 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Decorrenza dell’esonero

La circolare n. 45/E del 13 settembre 2010, richiamata nella risoluzione, ha chiarito che la disciplina di esonero si applica agli adempimenti dei contribuenti a decorrere dal periodo d’imposta 2009.

Resta fermo, per i soggetti interessati, l’obbligo di dichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri nei corrispondenti quadri reddituali del modello UNICO.

Momento in cui deve sussistere il requisito soggettivo

L’Agenzia afferma che, ai fini dell’esonero dal modulo RW, la qualifica di “diplomatico” o di “frontaliere” deve sussistere al 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.

La ragione è che a tale data il contribuente deve verificare i presupposti per la compilazione del modulo RW, ossia l’esistenza all’estero delle attività da monitorare.

In concreto:

  • il lavoratore pubblico non deve essere rientrato in Italia al 31 dicembre;
  • il dipendente privato deve prestare ancora la propria attività in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo al 31 dicembre.

Requisito di continuità dell’attività estera

La risoluzione precisa che non è sufficiente che la condizione di lavoratore all’estero sussista solo al termine del periodo d’imposta. La situazione deve essere caratterizzata da continuità.

Ai fini della continuità, l’attività lavorativa può considerarsi prestata all’estero in via continuativa quando è svolta per un numero di giorni superiore a 183 nell’arco dell’anno; il periodo non deve necessariamente essere ininterrotto, essendo sufficiente il superamento complessivo di tale soglia nel periodo d’imposta.

Conclusione operativa

Il principio finale ricavabile dalla risoluzione è che l’esonero dal modulo RW per diplomatici e frontalieri richiede:

  • la sussistenza del relativo status al 31 dicembre del periodo d’imposta;
  • la continuità dell’attività lavorativa all’estero per più di 183 giorni nell’anno;
  • per i frontalieri, l’esonero limitato alle attività finanziarie e patrimoniali detenute nel Paese di lavoro.

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.