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Risoluzione

Risoluzione n. 130 del 14/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, alle condizioni previste dalla normativa, possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% sia le indennità/maggiorazioni per lavoro a turni sia le remunerazioni per lavoro notturno, comprese le fattispecie del contratto poligrafico e del contratto giornalistico indicate nel quesito, purché sia attestata dal datore di lavoro la finalità di incremento di produttività.

tassazione agevolata su indennità di turno e lavoro notturno

Tassazione agevolata per incrementi di produttività su lavoro a turni e notturno

La risoluzione esamina l’applicabilità del regime di tassazione agevolata previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, con riferimento a indennità e maggiorazioni collegate a specifiche prestazioni lavorative nel settore editoriale e giornalistico. L’Agenzia conclude che, alle condizioni previste dalla disciplina, tali somme possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%.

Quesito sottoposto

ALFA chiede se il regime agevolato sia applicabile alle quote base e alle maggiorazioni relative a due ipotesi:

  • prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurno/notturno) e notturni previste dal CCNL per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa, c.d. contratto poligrafico;
  • prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23.00 da giornalisti, previste dal CCNL giornalistico.

Posizione dell’istante

L’istante non formula una vera soluzione interpretativa, ma evidenzia che la turnazione del contratto poligrafico consente di ottimizzare i regimi produttivi e di migliorare la copertura informativa dei quotidiani, assumendo una configurazione strutturale nelle imprese del settore. Sottolinea inoltre che nel contratto giornalistico non è prevista la medesima turnazione, ma soltanto il lavoro notturno.

Quadro normativo e proroghe

L’Agenzia ricorda che:

  • l’art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha prorogato per il 2009 l’imposta sostitutiva del 10%;
  • l’art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha prorogato l’applicazione del regime anche per il 2010.

L’agevolazione riguarda somme erogate in relazione a:

  • incrementi di produttività;
  • innovazione;
  • efficienza organizzativa;
  • altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Ambito soggettivo e limiti economici

Il regime si applica ai dipendenti del settore privato che nel 2008 o nel 2009 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, calcolato al lordo delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva.

L’agevolazione opera su un importo massimo di 6.000 euro annui.

Chiarimenti interpretativi richiamati

La risoluzione richiama le circolari n. 49 dell’11 luglio 2008 e n. 59 del 22 ottobre 2008, che avevano già chiarito che possono rientrare nel regime agevolato:

  • le indennità o maggiorazioni di turno;
  • le maggiorazioni retributive per lavoro normalmente prestato con orario articolato su turni.

La ragione di tale inclusione è che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.

Viene inoltre ribadito che il regime comprende anche:

  • le somme erogate per il lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate;
  • le prestazioni notturne rese da lavoratori non turnisti, quando la prestazione rientra nella nozione di lavoro notturno prevista dalla contrattazione collettiva.

Le richiamate fonti di prassi chiariscono anche che gli incrementi di produttività non devono necessariamente essere nuovi o superiori in senso quantitativo rispetto al passato, purché rappresentino comunque un risultato positivo per l’impresa.

Ambito applicativo secondo i documenti di prassi recenti

La risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010 e la circolare n. 47 del 27 settembre 2010 hanno ulteriormente precisato che:

  • per il lavoro diurno a turni, l’agevolazione riguarda le indennità o maggiorazioni di turno;
  • per il lavoro notturno, l’agevolazione riguarda l’intero compenso percepito, cioè compenso ordinario più maggiorazione;
  • il beneficio è ammesso solo se tali somme sono subordinate al perseguimento di un incremento di produttività, riscontrabile in una dichiarazione dell’impresa.

Per coerenza sistematica, lo stesso trattamento è stato esteso anche:

  • ai lavoratori non turnisti che svolgono normalmente la prestazione in orario notturno;
  • a chi, occasionalmente, svolge prestazioni rientranti nella nozione di lavoro notturno definita dalla contrattazione collettiva.

Condizione essenziale: attestazione del datore di lavoro

La risoluzione sottolinea che in tutti i casi considerati dal regime agevolato, inclusi lavoro straordinario, notturno, a turni e premi di produttività, è necessario che la finalità di incremento di produttività risulti da un’attestazione del datore di lavoro.

Tale attestazione deve essere resa con una dichiarazione esplicita nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD. L’Agenzia precisa che questa attestazione è di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità richiesta dalla norma.

Conclusione della risoluzione

Sulla base di tali condizioni, l’Agenzia afferma che sono assoggettabili a imposta sostitutiva del 10%:

  • le indennità per la turnazione di cui alla lettera A del quesito;
  • le remunerazioni per lavoro notturno di cui alla lettera B del quesito.

Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi enunciati vengano applicati in modo uniforme.

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