Sentenza n. 1179/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, notificato il 29 gennaio 2025, e revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia, del 20 febbraio 2025, nonché i relativi avvii procedimentali
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e la successiva revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per gravi carenze istruttorie e per falsità del presupposto fattuale. Ha sostenuto di aver ceduto il fucile a un acquirente titolare di regolare porto d’armi il 9 novembre 2024, il giorno prima che l’arma fosse trovata in possesso del padre durante un controllo del 10 novembre; la cessione sarebbe stata documentata da una scrittura privata e denunciata alle stazioni dei Carabinieri competenti entro 72 ore. Ha quindi affermato di essere estraneo ai fatti e di non essere più proprietario dell’arma al momento del controllo. La Questura ha opposto che, durante il controllo e il sequestro, non vennero dichiarate né la cessione né l’esistenza della scrittura, presentata soltanto nel successivo contraddittorio procedimentale e priva di data certa; il ricorrente era stato deferito per omessa custodia di arma e, il 13 febbraio 2025, destinatario di decreto penale di condanna. Il successivo 25 settembre 2025 il giudice penale ha dichiarato non doversi procedere perché il ricorrente non aveva commesso il fatto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha valutato la legittimità dei provvedimenti in base alle circostanze esistenti al momento della loro adozione (tempus regit actum). Il divieto prefettizio del 29 gennaio 2025 è stato ritenuto ragionevole e cautelare, considerato il deferimento del ricorrente per un reato in materia di armi e gli elementi istruttori allora disponibili; tali elementi giustificavano anche la successiva revoca della licenza. La Questura poteva inoltre considerare il decreto penale di condanna del 13 febbraio 2025, preceduto dal vaglio del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari. La scrittura privata di cessione, prodotta solo durante il procedimento amministrativo e priva di data certa, non ha smentito il presupposto dell’inaffidabile custodia, anche perché durante il controllo del 10 novembre non furono riferite la cessione o l’esistenza del documento. La successiva pronuncia penale del 25 settembre 2025, intervenuta dopo gli atti impugnati, non ne determina l’illegittimità retroattiva; potrà rilevare in caso di istanza di revisione dei provvedimenti, nell’ambito della riedizione del potere. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
“il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è preventivo e può essere esercitato sulla base di una valutazione di affidabilità che ravvisi il rischio di abuso.
art. 20 l. 18 aprile 1975, n. 110
Come risulta dal depositato casellario dei carichi pendenti ex art. 60 c.p.p. (allegato 11, deposito dell’8 aprile 2025 del Ministero dell’Interno) il 13 febbraio 2025 il ricorrente è stato destinatario di decreto penale di condanna per il reato punito dall’art. 20 L. 110/1975 (omissione di custodia di armi).
La risultanza del decreto penale di condanna per omessa custodia di armi, esistente al momento della revoca della licenza, poteva essere considerata dall’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione discrezionale dell’affidabilità.
art. 20-bis l. 18 aprile 1975, n. 110
A fronte del procedimento penale avviato per incauta custodia dell’arma e delle altre informazioni acquisite nell’istruttoria, non appare censurabile la decisione di inibire la detenzione delle armi.
Il procedimento penale per omessa o incauta custodia dell’arma, insieme agli altri elementi istruttori disponibili, può giustificare il divieto preventivo di detenzione.
art. 459 c.p.p.
L’emissione del decreto penale di condanna è stata, quindi, preceduta dal duplice vaglio degli atti da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, il quale, ai sensi dell’art. 459 c. 3 c.p.p., non ha ravvisato le condizioni per un proscioglimento de plano ex art. 129 c.p.p., bensì ha emesso il decreto penale di condanna (che può essere emesso dal giudice solo “se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129”).
Il decreto penale di condanna è preceduto dal vaglio del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari; il giudice lo emette quando non ritiene di dover pronunciare un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La sentenza considera tale risultanza nel valutare la ragionevolezza della revoca.
art. 129 c.p.p.
Il fatto poi che in sede di opposizione al decreto penale di condanna, presentata ai sensi dell’art. 464 c. 2 c.p.p., ossia con contestuale richiesta di oblazione ai sensi dell’art. 162 c.p., il giudice per le indagini preliminari (andando questa volta di contrario avviso rispetto alla precedente valutazione del giudice per le indagini preliminari circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento de plano ex art. 129 c.p.p., resa in seno al procedimento per decreto, ai sensi dell’art. 459 c. 3 c.p.p.) il 25 settembre 2025 (ossia diversi mesi dopo l’adozione degli atti qui gravati) abbia, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto, rappresenta una sopravvenienza che non può incidere retroattivamente sulla legittimità degli atti gravati.
Il successivo proscioglimento penale, intervenuto dopo l’adozione degli atti amministrativi, non ne incide retroattivamente sulla legittimità, pur potendo essere considerato nell’eventuale riedizione del potere.
art. 2704 c.c.
È vero che nell’ambito del dialogo procedimentale il ricorrente ha depositato una scrittura privata attestante la cessione dell’arma recante data 9 novembre 2024 (cioè il giorno prima dei fatti contestati), ma è anche vero che di tale cessione o di tale documento (non recante data certa, cfr. art. 2704 c.c. “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”) durante il controllo del 10 novembre 2024, da cui è scaturito il procedimento penale, non è stata fatta mai menzione alcuna dal dichiarato acquirente del fucile (come da questi ammesso, cfr. pag. 3 allegato n. 8 deposito dell’8 aprile 2025 del Ministero dell’Interno).
La data di una scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi come certa se non ricorre uno degli eventi indicati dalla norma. Nel caso concreto, l’assenza di data certa e la mancata menzione del documento durante il controllo hanno consentito di non attribuire alla scrittura valore sufficiente a smentire i presupposti dei provvedimenti.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Ha preceduto il decreto prefettizio la notifica, previa comunicazione di avvio del procedimento e previo confronto procedimentale, del provvedimento della Questura di Macerata, notificato il 20 febbraio 2025, che disponeva la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
La decisione dà atto che il provvedimento questorile è stato adottato dopo la comunicazione di avvio e il confronto procedimentale; non ravvisa, su questo profilo, una violazione invalidante.
art. 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
Ha preceduto il decreto prefettizio la notifica, previa comunicazione di avvio del procedimento e previo confronto procedimentale, del provvedimento della Questura di Macerata, notificato il 20 febbraio 2025, che disponeva la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
La pronuncia considera svolto il confronto procedimentale prima della revoca; non accoglie censure fondate sulla sua omissione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
È vero che nell’ambito del dialogo procedimentale il ricorrente ha depositato una scrittura privata attestante la cessione dell’arma recante data 9 novembre 2024 (cioè il giorno prima dei fatti contestati), ma è anche vero che di tale cessione o di tale documento (non recante data certa, cfr. art. 2704 c.c. “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”) durante il controllo del 10 novembre 2024, da cui è scaturito il procedimento penale, non è stata fatta mai menzione alcuna dal dichiarato acquirente del fucile (come da questi ammesso, cfr. pag. 3 allegato n. 8 deposito dell’8 aprile 2025 del Ministero dell’Interno).
Le deduzioni presentate nel contraddittorio procedimentale sono state valutate dall’amministrazione, ma la scrittura di cessione non ha smentito gli elementi istruttori per la mancanza di data certa e la mancata menzione al momento del controllo.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata sulla base delle circostanze esistenti al momento della sua adozione; una successiva pronuncia penale favorevole non ne determina, di per sé, l’illegittimità retroattiva, pur potendo rilevare nell’eventuale riedizione del potere.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato quando gli elementi istruttori disponibili, compreso il deferimento per un reato in materia di armi, giustifichino una valutazione di possibile inaffidabilità del detentore.
- La successiva revoca della licenza di porto d’armi può fondarsi sulla valutazione discrezionale e prudenziale dell’autorità di pubblica sicurezza degli elementi istruttori e delle risultanze penali disponibili al momento dell’adozione, senza che sia necessario attendere l’esito definitivo del procedimento penale.
- Una scrittura privata non autenticata, priva di data certa e non menzionata durante il controllo che ha dato origine agli accertamenti, può essere ritenuta insufficiente a dimostrare che la cessione dell’arma sia anteriore ai fatti contestati.
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