Cassazione Penale, Ordinanza n. 16274/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con un primo motivo, la nullità del procedimento di secondo grado per asserito mancato rispetto del termine a comparire: la difesa sosteneva che avrebbe dovuto applicarsi il termine di quaranta giorni anziché quello di venti. Con ulteriore censura, contestava il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo determinante l'intensità del dolo e la gravità del danno, oltre alla negazione della responsabilità di fronte all'evidenza. Veniva inoltre dedotto il mancato apprezzamento dell'età del ricorrente, che però la difesa riteneva erroneamente considerata dalla Corte di appello sulla base di una data di nascita errata riportata nel frontespizio della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla nullità del giudizio di appello, chiarendo che il nuovo termine di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p., come modificato dal d.lgs. 150/2022, si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024. Ha poi rilevato che la censura sulle attenuanti generiche si limitava a riproporre doglianze già adeguatamente respinte dalla Corte di appello e che l'errore sulla data di nascita indicata nel frontespizio era del tutto marginale rispetto alle ragioni principali del diniego. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, c.p.p.
Il termine a comparire di quaranta giorni nei giudizi di appello, introdotto dalla riforma, opera solo per gli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024.
art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disposizione ha modificato l'art. 601, comma 3, c.p.p. introducendo il termine di quaranta giorni per la comparizione in appello.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La disciplina processuale che modifica il termine a comparire nel giudizio di appello si applica solo agli atti di impugnazione presentati dalla data di efficacia indicata dalla riforma, con esclusione delle impugnazioni anteriori.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che invoca l'applicazione retroattiva di un termine processuale più ampio quando la giurisprudenza di legittimità ne circoscrive l'operatività ai soli impugnati successivi alla data di decorrenza.
- Le censure sulle attenuanti generiche non sono ammissibili in cassazione quando si risolvono nella mera riproposizione di contestazioni già esaminate e congruamente confutate dal giudice di merito.
- Un errore materiale sulla data di nascita o su un dato anagrafico, se marginale rispetto alla complessiva motivazione del diniego delle attenuanti, non incide sulla tenuta logica della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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