Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15987/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dal concessionario della riscossione per far dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., un atto di compravendita immobiliare stipulato dal debitore con un terzo. In via subordinata era stata anche chiesta la condanna del terzo contraente al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. La domanda era stata respinta in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello, sul rilievo che l'eventus damni mancasse perché l'immobile era gravato da tre ipoteche di importo complessivo superiore al valore del bene, sicché il creditore chirografario non avrebbe potuto trarre utile soddisfazione neppure in assenza dell'atto dispositivo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l'eventus damni in modo errato, pretendendo un depauperamento attuale e concreto della garanzia patrimoniale e valorizzando in modo decisivo la sola presenza delle ipoteche; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché il giudice d'appello si sarebbe limitato a rilevare l'esistenza dei gravami ipotecari senza svolgere un vero giudizio prognostico sull'incidenza futura di tali garanzie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo fondato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento consolidato, ribadito da Cass. n. 5815/2023, secondo cui la presenza di ipoteche sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se tali da assorbirne potenzialmente il valore, non esclude di per sé l'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria. La verifica va compiuta con giudizio prognostico proiettato al futuro, considerandosi che l'azione revocatoria non ha effetti recuperatori del bene, ma solo di inefficacia relativa dell'atto, e che le garanzie ipotecarie possono subire vicende estintive o modificative. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azionare la revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace l'atto nei confronti del creditore

    Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario un depauperamento attuale e concreto della garanzia patrimoniale; è sufficiente il pericolo di pregiudizio, valutato con giudizio prognostico sulla futura utilità della garanzia patrimoniale e sull'idoneità dell'atto a rendere più incerta o meno proficua l'esecuzione forzata.

  • art. 2043 c.c.

    domanda subordinata di responsabilità del terzo contraente

    Nel caso concreto era stata invocata in via subordinata come base di una domanda risarcitoria, ma la decisione di legittimità si è concentrata sul motivo relativo alla revocatoria e all'eventus damni.

  • art. 132 c.p.c.

    nullità della sentenza per motivazione apparente

    La motivazione è apparente quando si limita a un riscontro statico dello stato attuale delle garanzie senza fornire una reale giustificazione del decisum e senza affrontare il necessario giudizio prognostico richiesto dalla giurisprudenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la censura di violazione di legge per erronea ricostruzione del requisito dell'eventus damni.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per motivazione apparente

    La censura è stata accolta perché la sentenza d'appello si era sostanzialmente risolta in una motivazione meramente apparente sul punto decisivo dell'eventus damni.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste quando l'atto dispositivo renda più incerta o meno proficua la futura esecuzione forzata del creditore, senza che sia necessario provare un depauperamento attuale e definitivo della garanzia patrimoniale.
  • La presenza di ipoteche sul bene alienato non esclude automaticamente il pregiudizio ai creditori: il giudice deve compiere una valutazione prognostica sull'evoluzione futura delle garanzie, tenendo conto che esse possono estinguersi o ridursi.
  • L'azione revocatoria non mira a riportare il bene nel patrimonio del debitore, ma a renderne inefficace l'atto nei confronti del solo creditore attore; perciò non è richiesta la libera e piena capienza del bene al momento della decisione.
  • La motivazione che neghi l'eventus damni limitandosi a valorizzare il valore nominale dei gravami ipotecari, senza spiegare perché essi assicurino una garanzia stabile e definitiva, è meramente apparente.
  • Quando il giudice di merito richiami astrattamente il criterio prognostico ma poi decida solo sullo stato attuale dei gravami, la decisione è censurabile per violazione di legge e per difetto di motivazione effettiva.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.