Ordinanza n. 5905/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensiva, del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato avente n. -OMISSIS- rilasciato in data 02/12/2023 al datore di lavoro sig. -OMISSIS- nell’interesse del -OMISSIS-, emesso il 14/07/2026 e notificato il 14/07/2026, nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 2 dicembre 2023 al datore di lavoro nell'interesse del ricorrente, emessa e notificata il 14 luglio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. L'ordinanza non riporta i motivi di illegittimità articolati nel ricorso e non decide la domanda cautelare; ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire la documentazione alloggiativa prodotta e la nota richiamata nel provvedimento, con cui il Comune di Grumo Nevano avrebbe disconosciuto la paternità dell'attestato di idoneità alloggiativa prodotto il 16 aprile 2025.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né l'istanza cautelare. Ha disposto che il Ministero dell'Interno - Prefettura di Napoli depositi in giudizio la documentazione alloggiativa e la nota del Comune di Grumo Nevano sul disconoscimento dell'attestato, in tempo utile per la camera di consiglio del 2 dicembre 2026, fissata per la prosecuzione della trattazione cautelare. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e degli altri soggetti citati.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
La tutela dei diritti o della dignità della parte interessata giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla o a identificare gli altri soggetti citati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi per tutelare i diritti o la dignità degli interessati.
Come è indicizzato
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