Sentenza del 28/01/2019 n. 211 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - IVA- fattura generica - elementi di riscontro oggettivi - deduzione di costo - detrazione IVA - sono possibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA, nonostante la descrizione generica contenuta nelle fatture, poiché gli altri elementi oggettivi consentivano di ritenere effettivamente svolte le prestazioni di intermediazione del procacciatore d'affari. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la genericità delle fatture, ritenute prive di una descrizione sufficientemente dettagliata delle prestazioni di intermediazione rese. L'Amministrazione finanziaria aveva quindi messo in dubbio l'effettività delle operazioni e negato la deduzione dei costi ai fini IRES e la detrazione dell'IVA. Il giudice ha tuttavia valorizzato il rapporto consolidato tra le parti, il sodalizio commerciale, gli ulteriori elementi oggettivi disponibili e la regolare tenuta della contabilità.
Norme richiamate
Disciplina IRES sulla deducibilità dei costi
Il costo è deducibile quando risulta effettivo, inerente e adeguatamente comprovato nel complesso, anche mediante elementi diversi dal contenuto dettagliato della fattura.
Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta
L'IVA può essere detratta quando l'operazione è effettivamente posta in essere e l'inerenza dell'acquisto all'attività economica è dimostrata; la genericità formale della fattura non è necessariamente decisiva se esistono altri elementi oggettivi di riscontro.
Massime di principio
- La fattura costituisce un importante documento probatorio, ma la sua descrizione generica non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo o l'indetraibilità dell'IVA.
- L'effettività dell'operazione può essere dimostrata attraverso una valutazione complessiva degli elementi disponibili, quali contratti, corrispondenza, pagamenti tracciabili, risultati dell'attività, rapporto commerciale consolidato e regolare contabilità.
- In caso di prestazioni di intermediazione o procacciamento d'affari, è opportuno conservare documentazione che individui il soggetto incaricato, l'attività svolta, i clienti o affari procurati e il criterio di determinazione del compenso.
- La mera irregolarità o insufficienza descrittiva della fattura non basta, da sola, a dimostrare l'inesistenza della prestazione; l'Amministrazione deve considerare anche gli elementi oggettivi favorevoli al contribuente.
- La regolare tenuta della contabilità è un elemento favorevole, ma non sostituisce la prova dell'effettività, dell'inerenza e della corretta contabilizzazione dell'operazione.
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