L.R. Umbria 10/2016
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna in modo organico il testo unico umbro su sanità, servizi sociali, patrimonio e tutela degli animali, ridefinendo competenze, procedure e sanzioni. Introduce norme su farmacie, autorizzazioni sanitarie, sangue, randagismo e zone sociali. Alcune disposizioni sono transitorie, altre abrogano norme previgenti con effetti dal 1° gennaio 2017 o dall’entrata in vigore delle nuove regole.
Modifiche al testo unico sanità e servizi sociali e alla disciplina collegata di bilancio
Modifiche al testo unico sanità e servizi sociali dell’Umbria
La legge regionale Umbria 17 agosto 2016, n. 10 interviene in modo ampio sulla l.r. 11/2015, riorganizzando profili sanitari, patrimonio, tutela degli animali e sistema dei servizi sociali. Aggiorna inoltre la disciplina finanziaria collegata e reca alcune norme transitorie e finali.
Sanità: procedimenti, personale, patrimonio e autorizzazioni
La legge modifica varie disposizioni del testo unico sanitario per allinearle alla disciplina statale sul procedimento amministrativo e per semplificare o razionalizzare alcune regole organizzative.
Sul piano del personale delle aziende sanitarie regionali:
- vengono rimodulati i riferimenti ai posti vacanti, distinguendo la copertura dei posti di dirigente da quella degli altri profili amministrativi;
- la Giunta regionale deve stabilire periodicamente, per ciascuna azienda, la percentuale dei posti vacanti del ruolo amministrativo copribile nel periodo considerato, con esclusione dei dirigenti;
- viene introdotta una norma sui limiti di spesa del personale, che consente di considerare adempiuto il vincolo dell’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 quando la Regione rispetti il vincolo complessivo di spesa del personale parametrato al 2004 ridotto dell’1,4%.
Sul patrimonio immobiliare sanitario:
- il piano triennale del patrimonio deve indicare anche gli immobili da acquisire nel triennio per fini istituzionali;
- l’acquisizione di immobili già prevista nel piano triennale deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale;
- anche i contratti atipici relativi a beni immobili sono soggetti ad autorizzazione regionale.
È inoltre previsto un sistema organico per il riuso del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie:
- la Regione promuove e coordina, per fini umanitari o comunque non lucrativi, la cessione e l’utilizzo in Italia e all’estero dei beni mobili dismessi;
- la disciplina riguarda solo beni dichiarati fuori uso e cancellati dall’inventario;
- l’adesione delle strutture è volontaria;
- la cessione deve essere gratuita;
- la Giunta definisce criteri operativi, vigilanza e controllo;
- il trasporto è a carico dei richiedenti;
- l’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Viene anche riformata l’autorizzazione delle strutture e delle attività sanitarie e socio-sanitarie:
- la Giunta disciplina con regolamento modalità e termini per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
- la disciplina deve rispettare i requisiti minimi del d.P.R. 14 gennaio 1997;
- sono previste regole specifiche per studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie;
- per gli studi che non necessitano di autorizzazione, la Giunta disciplina la comunicazione di avvio dell’attività e le verifiche successive ai sensi della SCIA.
Struttura regionale di coordinamento del sangue e rimborsi alle associazioni
La precedente disciplina trasfusionale viene aggiornata:
- il Centro Regionale Sangue è qualificato come Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Regione;
- la SRC assicura supporto alla programmazione, coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale in raccordo con il Centro Nazionale Sangue;
- la Giunta definisce composizione e funzionamento della struttura.
Per le associazioni di volontariato della raccolta sangue:
- non si parla più di “contributi”, ma di rimborso dei costi dell’attività associativa e dell’eventuale attività di raccolta, in attuazione della normativa nazionale e dell’accordo attuativo in sede Stato-Regioni;
- sono abrogati i commi precedenti della relativa disciplina regionale.
Benessere animale, randagismo e animali di affezione
La parte più ampia della legge riscrive il capo sulla tutela degli animali, il randagismo e le strutture di ricovero.
Principi e definizioni
La Regione afferma il benessere animale come obiettivo pubblico e riconosce agli animali da affezione lo status di esseri senzienti. Promuove:
- tutela degli animali di affezione;
- contrasto al randagismo;
- possesso responsabile;
- controllo delle nascite;
- affidamento e adozione in alternativa al ricovero permanente;
- accesso degli animali, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, a luoghi pubblici, mezzi di trasporto, strutture ricettive e sanitarie, secondo misure che la Giunta regionale deve stabilire.
Sono inoltre ridefinite numerose definizioni: animale di affezione, cane/gatto vagante, cane abbandonato, cane randagio, cane a rischio di aggressività, colonia felina, gattile sanitario, oasi felina, canile sanitario, canile rifugio, canile privato convenzionato, detenzione personale amatoriale e detenzione con finalità economiche.
Competenze regionali, dei comuni e delle ASL
La Giunta regionale:
- stabilisce criteri per costruzione, risanamento e gestione dei canili;
- adotta il piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo;
- approva il programma annuale di attuazione;
- sviluppa l’anagrafe regionale informatizzata;
- fissa le tariffe minime per il mantenimento nei canili e nelle oasi feline;
- emana indirizzi ai servizi veterinari per l’autorizzazione dei veterinari liberi professionisti all’iscrizione degli animali in anagrafe;
- promuove l’adozione anche con campagne di sensibilizzazione;
- stabilisce tassi di affidamento annuale per i canili rifugio;
- definisce criteri di riparto dei contributi ai comuni;
- istituisce un numero unico per le emergenze veterinarie.
I comuni devono:
- attuare piani di controllo delle nascite mediante sterilizzazione;
- costruire o ristrutturare canili sanitari e rifugio;
- in mancanza di proprie strutture, individuare strutture alternative;
- gestire canili e oasi feline direttamente o tramite convenzioni;
- rispettare i tassi di affidamento;
- promuovere campagne di adozione;
- curare identificazione e registrazione dei cani vaganti;
- garantire ricovero e assistenza ai gatti delle oasi feline;
- censire le colonie feline e vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie;
- occuparsi della raccolta e smaltimento delle carcasse di animali non identificati.
Le ASL provvedono, tra l’altro, a:
- microchippatura e registrazione dei cani;
- aggiornamento dell’anagrafe;
- cattura dei cani vaganti;
- affidamento temporaneo, osservazione, profilassi e assistenza sanitaria;
- controlli pre e post affido;
- sterilizzazione e cure dei cani randagi e dei gatti di colonia;
- pronto soccorso veterinario;
- collaborazione al piano triennale e al programma annuale.
Piano triennale e programma annuale
Il piano regionale degli interventi di prevenzione del randagismo:
- è adottato dalla Giunta sentite le ASL;
- è approvato dall’Assemblea legislativa;
- ha validità triennale;
- contiene criteri per canili, iniziative informative ed educative, formazione e tariffe.
Ogni anno, entro il 30 aprile, la Giunta adotta il programma annuale degli interventi.
Associazioni di volontariato
Presso la struttura regionale competente è istituito l’elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali. L’iscrizione avviene su richiesta ed è disciplinata dalla Giunta. Le associazioni già iscritte all’albo previgente sono automaticamente iscritte al nuovo elenco.
Le convenzioni con le associazioni devono rispettare la legge sul volontariato e le linee guida ANAC.
Interventi assistiti con animali e doveri del proprietario
La Regione promuove gli Interventi Assistiti con gli Animali (TAA, EAA, AAA).
Il proprietario o detentore è responsabile della salute e del benessere dell’animale e deve:
- garantirgli sistemazione, cure e attenzioni adeguate;
- non detenere animali inadatti alla cattività o in condizioni pregiudizievoli;
- non usarli come premio, per spettacoli crudeli, accattonaggio, esposizioni troppo precoci o vendita in negozio;
- non abbandonarli o lasciarli incustoditi;
- denunciare le cucciolate al servizio veterinario entro 20 giorni.
Smarrimento, soccorso, soppressione, trasporto e detenzione
Sono disciplinati:
- la comunicazione di furto o smarrimento entro 3 giorni;
- l’obbligo di soccorso per animali feriti;
- la segnalazione dei cani vaganti entro 48 ore;
- la soppressione eutanasica solo con rigorosi presupposti sanitari, da documentare e conservare per almeno due anni;
- il divieto di soppressione volontaria di animali sani o curabili;
- le regole di trasporto, compreso l’uso dei trasportini sui mezzi pubblici;
- il divieto di detenzione dei cani alla catena;
- i requisiti delle strutture di detenzione personale, ludico-sportiva ed economica.
Identificazione e anagrafe degli animali
Per i cani:
- l’iscrizione all’anagrafe regionale informatizzata è obbligatoria entro 60 giorni di vita o entro 10 giorni dal possesso se l’animale non è registrato;
- la registrazione è comunque necessaria prima di ogni cessione;
- l’identificazione avviene con microchip ISO;
- l’applicazione è effettuata dal servizio veterinario o da veterinari liberi professionisti autorizzati;
- il proprietario deve comunicare furto, smarrimento, cessione, morte e variazione di residenza.
Per i gatti:
- l’identificazione è facoltativa in via generale, ma obbligatoria in caso di vendita o cessione;
- l’applicazione del microchip e la registrazione seguono le modalità previste per i cani.
Il costo della microchippatura è a carico del proprietario, salvo l’esenzione per le persone disabili nel caso di microchippatura presso il servizio veterinario.
Controllo del randagismo, affido e adozione
Il sindaco è responsabile dei cani vaganti rinvenuti o catturati nel territorio comunale e delle colonie feline. In sintesi:
- i cani vaganti identificati vanno restituiti al proprietario o detentore, con spese a suo carico;
- i cani randagi catturati sono identificati e portati in canile sanitario;
- in alternativa, il servizio veterinario può disporre un affidamento temporaneo;
- se non reclamati entro 60 giorni, l’affidamento temporaneo diventa definitivo;
- prima dell’affidamento definitivo o del trasferimento al canile rifugio i cani devono essere sterilizzati;
- i cani e i gatti non possono essere destinati alla sperimentazione;
- canili rifugio e strutture convenzionate devono consentire l’accesso alle associazioni di volontariato e orari di apertura al pubblico non inferiori a due ore al giorno;
- di norma non si possono affidare o adottare più di due cani per richiedente in un anno;
- il richiedente deve essere maggiorenne, garantire il buon trattamento e sottoscrivere richiesta con impegno ai controlli;
- sono vietati affidi o adozioni a soggetti condannati per maltrattamento o uccisione di animali o sottoposti a sequestro/confisca.
Canili, oasi feline e requisiti strutturali
La legge definisce in modo dettagliato canili e oasi feline:
- i canili sanitari e rifugio possono essere gestiti dai comuni o tramite convenzioni;
- i canili devono rispettare requisiti di distanza, approvvigionamento idrico, scarichi, ricoveri, locali per mangimi e servizi per il personale;
- i canili sanitari devono avere anche ambulatorio, locale isolamento, reparti per osservazione, custodia temporanea e cuccioli/femmine in allattamento;
- i canili rifugio devono garantire assistenza quotidiana di un veterinario libero professionista come direttore sanitario;
- le strutture devono registrare ingressi, uscite e decessi tramite SIVA;
- la Giunta definisce requisiti strutturali, tecnici e gestionali e i tempi di adeguamento;
- le oasi feline devono garantire ricovero, custodia, identificazione, sterilizzazione, mantenimento e assistenza sanitaria;
- i gatti di colonia restano, di regola, nel territorio o nel gruppo di appartenenza, salvo motivi sanitari o di tutela.
Medicina veterinaria e cani morsicatori
Le prestazioni veterinarie sono distinte in primo e secondo livello:
- primo livello: microchip, profilassi vaccinale, cure di base, sterilizzazione e pronto soccorso;
- secondo livello: interventi complessi, erogati da strutture universitarie o private autorizzate previa intesa con la Regione.
Sono previsti servizi di pronto intervento notturno e festivo per cani e gatti vaganti, e campagne straordinarie gratuite, in particolare per microchippatura e sterilizzazione di animali di soggetti svantaggiati o disabili e di animali impiegati negli IAA.
Per i cani morsicatori o a rischio di aggressività:
- il servizio veterinario avvia un percorso di valutazione;
- il proprietario deve stipulare una polizza di responsabilità civile e usare guinzaglio e museruola in area urbana e luoghi aperti al pubblico;
- in caso di incapacità gestionale il comune può disporre sequestro e confisca;
- il cane può essere rinunciato dal proprietario, che resta tenuto alle spese fino al cambio di proprietà;
- se irrecuperabile, il cane può essere mantenuto o ceduto a un’associazione.
Sanzioni e destinazione dei proventi
Sono previste sanzioni amministrative differenziate per violazioni delle disposizioni sul benessere animale, la detenzione, il trasporto, l’identificazione, le strutture e l’affidamento/adozione. I proventi delle sanzioni sono destinati al bilancio regionale con vincolo per gli interventi del capo.
Avvelenamenti di animali e nuove competenze comunali/regionali
La disciplina sugli avvelenamenti viene aggiornata:
- il medico veterinario che sospetti un avvelenamento deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario;
- i comuni devono adottare misure di prevenzione e contrasto;
- la Regione stabilisce misure di prevenzione e monitoraggio e aggiorna ogni due anni la lista dei prodotti velenosi soggetti a regime controllato.
Farmacie e medicinali a distanza
La legge riformula la procedura di individuazione delle zone dove collocare nuove farmacie:
- i comuni, sentite ASL e Ordine provinciale dei farmacisti, identificano le zone;
- la Giunta prende atto con deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.
Inoltre, l’ASL competente è individuata come autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali interessati.
Servizi sociali: riorganizzazione in Zone sociali e Comune capofila
La legge ridisegna l’assetto territoriale dei servizi sociali sostituendo progressivamente gli ATI con le Zone sociali, corrispondenti ai distretti sanitari.
Ruolo del comune e gestione associata
Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali. Le funzioni sono esercitate in forma associata mediante convenzione tra comuni, con eventuale delega a un Comune capofila. La convenzione deve disciplinare:
- fini e durata;
- consultazione degli enti;
- rapporti finanziari;
- obblighi e garanzie reciproche;
- criteri di assegnazione del personale;
- modalità di approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti sociali zonali.
Zone sociali, Ufficio di piano e Conferenza di zona
Le Zone sociali:
- sono le articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari;
- svolgono le funzioni di programmazione, erogazione dei servizi, accreditamento, monitoraggio e integrazione socio-sanitaria;
- sono coordinate politicamente dalla Conferenza di zona, composta dai sindaci o loro delegati;
- si dotano di un Ufficio di piano e di un responsabile sociale di zona;
- trasmettono annualmente alla Giunta una relazione sulle attività svolte entro il 31 marzo.
La Conferenza di zona:
- delibera con criteri di maggioranza dei comuni e dei residenti;
- adotta il regolamento sociale zonale e il Piano sociale di zona.
Tavoli partecipativi e coprogettazione
Sono istituiti:
- il Tavolo zonale di concertazione, con funzioni di partecipazione alla programmazione e valutazione;
- i Tavoli zonali di coprogettazione, per la progettazione e la valutazione dei servizi anche tramite accordi procedimentali.
Piano sociale di zona
Il Piano sociale di zona:
- programma interventi e servizi sociali;
- dura tre anni;
- contiene obiettivi, modalità organizzative, risorse e criteri di riparto;
- per l’integrazione socio-sanitaria tiene conto del PRINA, del Piano attuativo delle aziende sanitarie regionali e del PAT di distretto;
- per le attività socio-sanitarie integrate costituisce parte integrante del PAT.
Il procedimento prevede:
- invio alla Giunta per il parere di coerenza con la programmazione regionale;
- adozione tramite accordo di programma sottoscritto dai comuni della Zona sociale;
- partecipazione di ASP, persone giuridiche di diritto privato e altri soggetti del terzo settore.
Altre modifiche in materia sociale, lavoro e partecipazione
La legge sostituisce o adegua numerosi rinvii interni alla l.r. 11/2015 per allineare la normativa alla nuova architettura delle Zone sociali e del Comune capofila. Sono inoltre ritoccate disposizioni su:
- accreditamento e qualità dei servizi;
- raccordo con l’ufficio di piano;
- partecipazione delle strutture sociali e socio-sanitarie;
- programmazione triennale del PRINA.
Norme finanziarie, transitorie e finali
La parte finale aggiorna le voci di bilancio e detta norme transitorie rilevanti.
Sul piano finanziario:
- vengono adeguate le autorizzazioni di spesa per la SRC, per i rimborsi alle associazioni di volontariato del sangue, per gli interventi sul randagismo e per i servizi sociali legati alle Zone sociali;
- è istituita una specifica unità previsionale per il finanziamento degli interventi di prevenzione del randagismo e delle prestazioni veterinarie.
Sul piano transitorio:
- la Giunta deve adottare entro 120 giorni le indicazioni operative per la cessione del patrimonio mobiliare dismesso;
- le nuove norme regolamentari sull’autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie devono essere emanate entro 60 giorni;
- nella prima applicazione, il programma annuale di prevenzione del randagismo può essere adottato anche prima dell’approvazione del piano triennale;
- le associazioni già iscritte al precedente albo sono automaticamente iscritte al nuovo elenco;
- i cani già identificati con tatuaggio leggibile e iscritti all’anagrafe canina restano disciplinati dalla normativa previgente;
- le associazioni in convenzione non iscritte al Registro regionale del volontariato devono iscriversi entro sei mesi;
- la prima relazione sulla clausola valutativa è presentata entro il 31 luglio 2017.
Abrogazioni e decorrenze
Sono abrogate numerose disposizioni della l.r. 11/2015, in particolare quelle relative ai precedenti assetti dei servizi sociali, alle strutture sanitarie obsolete e a varie parti della disciplina del randagismo e dei controlli.
Rilevano inoltre queste decorrenze specifiche:
- l’art. 14 della l.r. 30 marzo 2015, n. 8 è abrogato dal 1° gennaio 2017;
- dalla stessa data si applica la disciplina sul limite di spesa del personale delle aziende sanitarie di cui al nuovo art. 47 bis;
- il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 è abrogato dalla data di efficacia delle nuove norme regolamentari sull’autorizzazione delle strutture sanitarie.
Valutazione di attualità
La legge ha contenuto ancora utile per la parte strutturale della l.r. 11/2015, ma presenta anche numerose disposizioni ormai superate da successive evoluzioni normative e organizzative. È quindi da considerarsi parzialmente obsoleta sul piano applicativo, soprattutto per le norme transitorie e per i riferimenti a regimi organizzativi ormai consolidati o superati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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