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Legge

L.R. Umbria 10/2016

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

Normativa regionaleL.R. Umbria 10/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in modo organico il testo unico umbro su sanità, servizi sociali, patrimonio e tutela degli animali, ridefinendo competenze, procedure e sanzioni. Introduce norme su farmacie, autorizzazioni sanitarie, sangue, randagismo e zone sociali. Alcune disposizioni sono transitorie, altre abrogano norme previgenti con effetti dal 1° gennaio 2017 o dall’entrata in vigore delle nuove regole.

Modifiche al testo unico sanità e servizi sociali e alla disciplina collegata di bilancio

Modifiche al testo unico sanità e servizi sociali dell’Umbria

La legge regionale Umbria 17 agosto 2016, n. 10 interviene in modo ampio sulla l.r. 11/2015, riorganizzando profili sanitari, patrimonio, tutela degli animali e sistema dei servizi sociali. Aggiorna inoltre la disciplina finanziaria collegata e reca alcune norme transitorie e finali.

Sanità: procedimenti, personale, patrimonio e autorizzazioni

La legge modifica varie disposizioni del testo unico sanitario per allinearle alla disciplina statale sul procedimento amministrativo e per semplificare o razionalizzare alcune regole organizzative.

Sul piano del personale delle aziende sanitarie regionali:

  • vengono rimodulati i riferimenti ai posti vacanti, distinguendo la copertura dei posti di dirigente da quella degli altri profili amministrativi;
  • la Giunta regionale deve stabilire periodicamente, per ciascuna azienda, la percentuale dei posti vacanti del ruolo amministrativo copribile nel periodo considerato, con esclusione dei dirigenti;
  • viene introdotta una norma sui limiti di spesa del personale, che consente di considerare adempiuto il vincolo dell’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 quando la Regione rispetti il vincolo complessivo di spesa del personale parametrato al 2004 ridotto dell’1,4%.

Sul patrimonio immobiliare sanitario:

  • il piano triennale del patrimonio deve indicare anche gli immobili da acquisire nel triennio per fini istituzionali;
  • l’acquisizione di immobili già prevista nel piano triennale deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale;
  • anche i contratti atipici relativi a beni immobili sono soggetti ad autorizzazione regionale.

È inoltre previsto un sistema organico per il riuso del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie:

  • la Regione promuove e coordina, per fini umanitari o comunque non lucrativi, la cessione e l’utilizzo in Italia e all’estero dei beni mobili dismessi;
  • la disciplina riguarda solo beni dichiarati fuori uso e cancellati dall’inventario;
  • l’adesione delle strutture è volontaria;
  • la cessione deve essere gratuita;
  • la Giunta definisce criteri operativi, vigilanza e controllo;
  • il trasporto è a carico dei richiedenti;
  • l’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Viene anche riformata l’autorizzazione delle strutture e delle attività sanitarie e socio-sanitarie:

  • la Giunta disciplina con regolamento modalità e termini per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
  • la disciplina deve rispettare i requisiti minimi del d.P.R. 14 gennaio 1997;
  • sono previste regole specifiche per studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie;
  • per gli studi che non necessitano di autorizzazione, la Giunta disciplina la comunicazione di avvio dell’attività e le verifiche successive ai sensi della SCIA.

Struttura regionale di coordinamento del sangue e rimborsi alle associazioni

La precedente disciplina trasfusionale viene aggiornata:

  • il Centro Regionale Sangue è qualificato come Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Regione;
  • la SRC assicura supporto alla programmazione, coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale in raccordo con il Centro Nazionale Sangue;
  • la Giunta definisce composizione e funzionamento della struttura.

Per le associazioni di volontariato della raccolta sangue:

  • non si parla più di “contributi”, ma di rimborso dei costi dell’attività associativa e dell’eventuale attività di raccolta, in attuazione della normativa nazionale e dell’accordo attuativo in sede Stato-Regioni;
  • sono abrogati i commi precedenti della relativa disciplina regionale.

Benessere animale, randagismo e animali di affezione

La parte più ampia della legge riscrive il capo sulla tutela degli animali, il randagismo e le strutture di ricovero.

Principi e definizioni

La Regione afferma il benessere animale come obiettivo pubblico e riconosce agli animali da affezione lo status di esseri senzienti. Promuove:

  • tutela degli animali di affezione;
  • contrasto al randagismo;
  • possesso responsabile;
  • controllo delle nascite;
  • affidamento e adozione in alternativa al ricovero permanente;
  • accesso degli animali, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, a luoghi pubblici, mezzi di trasporto, strutture ricettive e sanitarie, secondo misure che la Giunta regionale deve stabilire.

Sono inoltre ridefinite numerose definizioni: animale di affezione, cane/gatto vagante, cane abbandonato, cane randagio, cane a rischio di aggressività, colonia felina, gattile sanitario, oasi felina, canile sanitario, canile rifugio, canile privato convenzionato, detenzione personale amatoriale e detenzione con finalità economiche.

Competenze regionali, dei comuni e delle ASL

La Giunta regionale:

  • stabilisce criteri per costruzione, risanamento e gestione dei canili;
  • adotta il piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo;
  • approva il programma annuale di attuazione;
  • sviluppa l’anagrafe regionale informatizzata;
  • fissa le tariffe minime per il mantenimento nei canili e nelle oasi feline;
  • emana indirizzi ai servizi veterinari per l’autorizzazione dei veterinari liberi professionisti all’iscrizione degli animali in anagrafe;
  • promuove l’adozione anche con campagne di sensibilizzazione;
  • stabilisce tassi di affidamento annuale per i canili rifugio;
  • definisce criteri di riparto dei contributi ai comuni;
  • istituisce un numero unico per le emergenze veterinarie.

I comuni devono:

  • attuare piani di controllo delle nascite mediante sterilizzazione;
  • costruire o ristrutturare canili sanitari e rifugio;
  • in mancanza di proprie strutture, individuare strutture alternative;
  • gestire canili e oasi feline direttamente o tramite convenzioni;
  • rispettare i tassi di affidamento;
  • promuovere campagne di adozione;
  • curare identificazione e registrazione dei cani vaganti;
  • garantire ricovero e assistenza ai gatti delle oasi feline;
  • censire le colonie feline e vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie;
  • occuparsi della raccolta e smaltimento delle carcasse di animali non identificati.

Le ASL provvedono, tra l’altro, a:

  • microchippatura e registrazione dei cani;
  • aggiornamento dell’anagrafe;
  • cattura dei cani vaganti;
  • affidamento temporaneo, osservazione, profilassi e assistenza sanitaria;
  • controlli pre e post affido;
  • sterilizzazione e cure dei cani randagi e dei gatti di colonia;
  • pronto soccorso veterinario;
  • collaborazione al piano triennale e al programma annuale.

Piano triennale e programma annuale

Il piano regionale degli interventi di prevenzione del randagismo:

  • è adottato dalla Giunta sentite le ASL;
  • è approvato dall’Assemblea legislativa;
  • ha validità triennale;
  • contiene criteri per canili, iniziative informative ed educative, formazione e tariffe.

Ogni anno, entro il 30 aprile, la Giunta adotta il programma annuale degli interventi.

Associazioni di volontariato

Presso la struttura regionale competente è istituito l’elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali. L’iscrizione avviene su richiesta ed è disciplinata dalla Giunta. Le associazioni già iscritte all’albo previgente sono automaticamente iscritte al nuovo elenco.

Le convenzioni con le associazioni devono rispettare la legge sul volontariato e le linee guida ANAC.

Interventi assistiti con animali e doveri del proprietario

La Regione promuove gli Interventi Assistiti con gli Animali (TAA, EAA, AAA).

Il proprietario o detentore è responsabile della salute e del benessere dell’animale e deve:

  • garantirgli sistemazione, cure e attenzioni adeguate;
  • non detenere animali inadatti alla cattività o in condizioni pregiudizievoli;
  • non usarli come premio, per spettacoli crudeli, accattonaggio, esposizioni troppo precoci o vendita in negozio;
  • non abbandonarli o lasciarli incustoditi;
  • denunciare le cucciolate al servizio veterinario entro 20 giorni.

Smarrimento, soccorso, soppressione, trasporto e detenzione

Sono disciplinati:

  • la comunicazione di furto o smarrimento entro 3 giorni;
  • l’obbligo di soccorso per animali feriti;
  • la segnalazione dei cani vaganti entro 48 ore;
  • la soppressione eutanasica solo con rigorosi presupposti sanitari, da documentare e conservare per almeno due anni;
  • il divieto di soppressione volontaria di animali sani o curabili;
  • le regole di trasporto, compreso l’uso dei trasportini sui mezzi pubblici;
  • il divieto di detenzione dei cani alla catena;
  • i requisiti delle strutture di detenzione personale, ludico-sportiva ed economica.

Identificazione e anagrafe degli animali

Per i cani:

  • l’iscrizione all’anagrafe regionale informatizzata è obbligatoria entro 60 giorni di vita o entro 10 giorni dal possesso se l’animale non è registrato;
  • la registrazione è comunque necessaria prima di ogni cessione;
  • l’identificazione avviene con microchip ISO;
  • l’applicazione è effettuata dal servizio veterinario o da veterinari liberi professionisti autorizzati;
  • il proprietario deve comunicare furto, smarrimento, cessione, morte e variazione di residenza.

Per i gatti:

  • l’identificazione è facoltativa in via generale, ma obbligatoria in caso di vendita o cessione;
  • l’applicazione del microchip e la registrazione seguono le modalità previste per i cani.

Il costo della microchippatura è a carico del proprietario, salvo l’esenzione per le persone disabili nel caso di microchippatura presso il servizio veterinario.

Controllo del randagismo, affido e adozione

Il sindaco è responsabile dei cani vaganti rinvenuti o catturati nel territorio comunale e delle colonie feline. In sintesi:

  • i cani vaganti identificati vanno restituiti al proprietario o detentore, con spese a suo carico;
  • i cani randagi catturati sono identificati e portati in canile sanitario;
  • in alternativa, il servizio veterinario può disporre un affidamento temporaneo;
  • se non reclamati entro 60 giorni, l’affidamento temporaneo diventa definitivo;
  • prima dell’affidamento definitivo o del trasferimento al canile rifugio i cani devono essere sterilizzati;
  • i cani e i gatti non possono essere destinati alla sperimentazione;
  • canili rifugio e strutture convenzionate devono consentire l’accesso alle associazioni di volontariato e orari di apertura al pubblico non inferiori a due ore al giorno;
  • di norma non si possono affidare o adottare più di due cani per richiedente in un anno;
  • il richiedente deve essere maggiorenne, garantire il buon trattamento e sottoscrivere richiesta con impegno ai controlli;
  • sono vietati affidi o adozioni a soggetti condannati per maltrattamento o uccisione di animali o sottoposti a sequestro/confisca.

Canili, oasi feline e requisiti strutturali

La legge definisce in modo dettagliato canili e oasi feline:

  • i canili sanitari e rifugio possono essere gestiti dai comuni o tramite convenzioni;
  • i canili devono rispettare requisiti di distanza, approvvigionamento idrico, scarichi, ricoveri, locali per mangimi e servizi per il personale;
  • i canili sanitari devono avere anche ambulatorio, locale isolamento, reparti per osservazione, custodia temporanea e cuccioli/femmine in allattamento;
  • i canili rifugio devono garantire assistenza quotidiana di un veterinario libero professionista come direttore sanitario;
  • le strutture devono registrare ingressi, uscite e decessi tramite SIVA;
  • la Giunta definisce requisiti strutturali, tecnici e gestionali e i tempi di adeguamento;
  • le oasi feline devono garantire ricovero, custodia, identificazione, sterilizzazione, mantenimento e assistenza sanitaria;
  • i gatti di colonia restano, di regola, nel territorio o nel gruppo di appartenenza, salvo motivi sanitari o di tutela.

Medicina veterinaria e cani morsicatori

Le prestazioni veterinarie sono distinte in primo e secondo livello:

  • primo livello: microchip, profilassi vaccinale, cure di base, sterilizzazione e pronto soccorso;
  • secondo livello: interventi complessi, erogati da strutture universitarie o private autorizzate previa intesa con la Regione.

Sono previsti servizi di pronto intervento notturno e festivo per cani e gatti vaganti, e campagne straordinarie gratuite, in particolare per microchippatura e sterilizzazione di animali di soggetti svantaggiati o disabili e di animali impiegati negli IAA.

Per i cani morsicatori o a rischio di aggressività:

  • il servizio veterinario avvia un percorso di valutazione;
  • il proprietario deve stipulare una polizza di responsabilità civile e usare guinzaglio e museruola in area urbana e luoghi aperti al pubblico;
  • in caso di incapacità gestionale il comune può disporre sequestro e confisca;
  • il cane può essere rinunciato dal proprietario, che resta tenuto alle spese fino al cambio di proprietà;
  • se irrecuperabile, il cane può essere mantenuto o ceduto a un’associazione.

Sanzioni e destinazione dei proventi

Sono previste sanzioni amministrative differenziate per violazioni delle disposizioni sul benessere animale, la detenzione, il trasporto, l’identificazione, le strutture e l’affidamento/adozione. I proventi delle sanzioni sono destinati al bilancio regionale con vincolo per gli interventi del capo.

Avvelenamenti di animali e nuove competenze comunali/regionali

La disciplina sugli avvelenamenti viene aggiornata:

  • il medico veterinario che sospetti un avvelenamento deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario;
  • i comuni devono adottare misure di prevenzione e contrasto;
  • la Regione stabilisce misure di prevenzione e monitoraggio e aggiorna ogni due anni la lista dei prodotti velenosi soggetti a regime controllato.

Farmacie e medicinali a distanza

La legge riformula la procedura di individuazione delle zone dove collocare nuove farmacie:

  • i comuni, sentite ASL e Ordine provinciale dei farmacisti, identificano le zone;
  • la Giunta prende atto con deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Inoltre, l’ASL competente è individuata come autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali interessati.

Servizi sociali: riorganizzazione in Zone sociali e Comune capofila

La legge ridisegna l’assetto territoriale dei servizi sociali sostituendo progressivamente gli ATI con le Zone sociali, corrispondenti ai distretti sanitari.

Ruolo del comune e gestione associata

Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali. Le funzioni sono esercitate in forma associata mediante convenzione tra comuni, con eventuale delega a un Comune capofila. La convenzione deve disciplinare:

  • fini e durata;
  • consultazione degli enti;
  • rapporti finanziari;
  • obblighi e garanzie reciproche;
  • criteri di assegnazione del personale;
  • modalità di approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti sociali zonali.

Zone sociali, Ufficio di piano e Conferenza di zona

Le Zone sociali:

  • sono le articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari;
  • svolgono le funzioni di programmazione, erogazione dei servizi, accreditamento, monitoraggio e integrazione socio-sanitaria;
  • sono coordinate politicamente dalla Conferenza di zona, composta dai sindaci o loro delegati;
  • si dotano di un Ufficio di piano e di un responsabile sociale di zona;
  • trasmettono annualmente alla Giunta una relazione sulle attività svolte entro il 31 marzo.

La Conferenza di zona:

  • delibera con criteri di maggioranza dei comuni e dei residenti;
  • adotta il regolamento sociale zonale e il Piano sociale di zona.

Tavoli partecipativi e coprogettazione

Sono istituiti:

  • il Tavolo zonale di concertazione, con funzioni di partecipazione alla programmazione e valutazione;
  • i Tavoli zonali di coprogettazione, per la progettazione e la valutazione dei servizi anche tramite accordi procedimentali.

Piano sociale di zona

Il Piano sociale di zona:

  • programma interventi e servizi sociali;
  • dura tre anni;
  • contiene obiettivi, modalità organizzative, risorse e criteri di riparto;
  • per l’integrazione socio-sanitaria tiene conto del PRINA, del Piano attuativo delle aziende sanitarie regionali e del PAT di distretto;
  • per le attività socio-sanitarie integrate costituisce parte integrante del PAT.

Il procedimento prevede:

  • invio alla Giunta per il parere di coerenza con la programmazione regionale;
  • adozione tramite accordo di programma sottoscritto dai comuni della Zona sociale;
  • partecipazione di ASP, persone giuridiche di diritto privato e altri soggetti del terzo settore.

Altre modifiche in materia sociale, lavoro e partecipazione

La legge sostituisce o adegua numerosi rinvii interni alla l.r. 11/2015 per allineare la normativa alla nuova architettura delle Zone sociali e del Comune capofila. Sono inoltre ritoccate disposizioni su:

  • accreditamento e qualità dei servizi;
  • raccordo con l’ufficio di piano;
  • partecipazione delle strutture sociali e socio-sanitarie;
  • programmazione triennale del PRINA.

Norme finanziarie, transitorie e finali

La parte finale aggiorna le voci di bilancio e detta norme transitorie rilevanti.

Sul piano finanziario:

  • vengono adeguate le autorizzazioni di spesa per la SRC, per i rimborsi alle associazioni di volontariato del sangue, per gli interventi sul randagismo e per i servizi sociali legati alle Zone sociali;
  • è istituita una specifica unità previsionale per il finanziamento degli interventi di prevenzione del randagismo e delle prestazioni veterinarie.

Sul piano transitorio:

  • la Giunta deve adottare entro 120 giorni le indicazioni operative per la cessione del patrimonio mobiliare dismesso;
  • le nuove norme regolamentari sull’autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie devono essere emanate entro 60 giorni;
  • nella prima applicazione, il programma annuale di prevenzione del randagismo può essere adottato anche prima dell’approvazione del piano triennale;
  • le associazioni già iscritte al precedente albo sono automaticamente iscritte al nuovo elenco;
  • i cani già identificati con tatuaggio leggibile e iscritti all’anagrafe canina restano disciplinati dalla normativa previgente;
  • le associazioni in convenzione non iscritte al Registro regionale del volontariato devono iscriversi entro sei mesi;
  • la prima relazione sulla clausola valutativa è presentata entro il 31 luglio 2017.

Abrogazioni e decorrenze

Sono abrogate numerose disposizioni della l.r. 11/2015, in particolare quelle relative ai precedenti assetti dei servizi sociali, alle strutture sanitarie obsolete e a varie parti della disciplina del randagismo e dei controlli.

Rilevano inoltre queste decorrenze specifiche:

  • l’art. 14 della l.r. 30 marzo 2015, n. 8 è abrogato dal 1° gennaio 2017;
  • dalla stessa data si applica la disciplina sul limite di spesa del personale delle aziende sanitarie di cui al nuovo art. 47 bis;
  • il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 è abrogato dalla data di efficacia delle nuove norme regolamentari sull’autorizzazione delle strutture sanitarie.

Valutazione di attualità

La legge ha contenuto ancora utile per la parte strutturale della l.r. 11/2015, ma presenta anche numerose disposizioni ormai superate da successive evoluzioni normative e organizzative. È quindi da considerarsi parzialmente obsoleta sul piano applicativo, soprattutto per le norme transitorie e per i riferimenti a regimi organizzativi ormai consolidati o superati.

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