L.R. Umbria 13/2016
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 1/2015 su definizioni edilizie, disciplina degli interventi, pianificazione, paesaggio, spazio rurale, opere pubbliche, espropri, sanatorie e ricostruzione post-sisma. Introduce anche norme transitorie per PRG non approvati e per la ricostruzione nelle zone terremotate dal 24 agosto 2016. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche al Testo unico umbro sul governo del territorio
Modifiche al Testo unico umbro sul governo del territorio
La legge regionale Umbria 23 novembre 2016, n. 13 interviene in modo esteso sulla l.r. 1/2015, adeguandone definizioni, procedure urbanistiche, disciplina degli interventi edilizi, tutele paesaggistiche, regime sanzionatorio e disposizioni transitorie. Resta applicabile esclusivamente nel territorio della Regione Umbria.
Finalità generali e coordinamento normativo
Il provvedimento rivede il testo unico sul governo del territorio per coordinare la disciplina regionale con i vincoli paesaggistici, con la normativa statale edilizia, con le norme tecniche di settore e con i procedimenti SUAP, espropriativi e di ricostruzione post-sisma. Viene anche ribadita la prevalenza gerarchica del PPR rispetto agli altri strumenti richiamati.
Definizioni edilizie, manutenzione straordinaria e ristrutturazione
La legge amplia e precisa alcune definizioni del testo unico:
- la manutenzione straordinaria viene riferita agli edifici e non più alle sole unità immobiliari;
- è ricompreso il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con opere, anche con variazione delle superfici e del carico urbanistico, purché senza modificare volumetria complessiva e destinazione d’uso;
- sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, se sia accertabile la preesistente consistenza;
- per gli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, demolizione e ricostruzione o ripristino di edifici crollati sono ristrutturazione edilizia solo se è rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Inoltre, le definizioni di “edificio” e “isolato edilizio” non rilevano ai fini della protezione civile e della disciplina sismica del Titolo VI, Capo VI, restando ferme le norme tecniche ministeriali.
Pianificazione territoriale, paesaggistica e partecipazione ministeriale
Numerosi interventi riguardano la pianificazione:
- si ridefinisce il ruolo del governo del territorio nel testo unico;
- si rimuove un riferimento alla valorizzazione del paesaggio in una delle disposizioni di principio;
- si sostituisce il richiamo a valori paesaggistici, architettonici e storico-tipologici con quello ai valori territoriali in una norma di coordinamento;
- si inserisce espressamente la prevalenza gerarchica del PPR nel rapporto con il PST;
- si aggiorna la disciplina di alcune funzioni di programmazione, richiamando anche la pianificazione paesaggistica.
È inoltre rafforzata la partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti relativi al PPR e agli atti connessi.
Contenuti del PPR, del PST e criteri di valutazione
La legge integra i criteri di pianificazione paesaggistica e territoriale:
- si richiama il tenere conto dei valori paesaggistici e architettonici in una specifica disposizione del PPR;
- si chiarisce che la ricognizione di determinati ambiti sostituisce la precedente formulazione di “individuazione”;
- nei criteri progettuali e pianificatori si valorizza anche il contesto urbano circostante.
Sono soppressi o modificati alcuni passaggi procedurali e pubblicitari, tra cui l’eliminazione della pubblicazione su almeno due quotidiani locali per un procedimento urbanistico.
Ambiti di riqualificazione, premialità e SUC
La disciplina delle aree di riqualificazione e programmazione edilizia viene aggiornata soprattutto sul fronte della premialità:
- gli interventi possono riguardare anche manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio;
- la premialità è espressa in SUC e il relativo valore è determinato secondo le modalità dell’art. 48;
- il Comune può motivatamente ridurre la SUC premiale in base al degrado dell’ambito di ARP interessato;
- per gli interventi misti, la premialità è riconoscibile solo se gli interventi su edifici o isolati edilizi incidono almeno per l’80% del costo totale.
Centri storici, delimitazioni ARP e disciplina procedurale
Nei centri storici è rafforzato il principio dell’obbligatorietà del piano attuativo, salvo i casi di attuazione diretta espressamente ammessi. La delimitazione dell’ARP deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e all’albo pretorio; se avviene in sede di piano attuativo o titolo abilitativo condizionato, deposito e pubblicazione seguono la procedura dell’art. 56 con tempi ridotti della metà.
Spazio rurale, attività agricole e manufatti connessi
La legge interviene sulla disciplina dello spazio rurale:
- sostituisce il riferimento alle “zone agricole” con quello allo “spazio rurale”;
- modifica le regole sulle recinzioni, limitandole a quelle strettamente necessarie per motivi di sicurezza e per la protezione di edifici e attrezzature funzionali, anche zootecniche;
- introduce una deroga che consente, per determinate proprietà di Comunanze o Università agrarie, il computo di terreni a praterie naturali e pascoli permanenti sotto i 1.300 metri per ricoveri di ovini e bovini, con densità edilizia massima di 20 mq per ettaro e superficie complessiva non superiore a 100 ettari, esclusi boschi, parchi e aree naturali protette;
- chiarisce che il vincolo di asservimento dei terreni decade con l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che cambiano la destinazione agricola dell’area.
Interventi edilizi, titoli abilitativi e attività libera
La disciplina degli interventi edilizi viene estesa e precisata:
- alcune opere su edifici o parti di essi, nonché quelle per sostituire o eliminare materiali inquinanti, rientrano in specifiche fattispecie di attività o titolo abilitativo, con il limite di non coinvolgere le parti strutturali e nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 81/2008;
- sono ricompresi gli impianti solari termici e fotovoltaici, anche collocati a terra al servizio degli edifici, se realizzati fuori dagli insediamenti indicati dal regolamento regionale;
- per reti di distribuzione di energia elettrica fino a 30.000 volt, si distingue tra attività edilizia libera entro 1.000 metri dagli impianti autorizzati e SCIA oltre tale limite; se vi sono procedure espropriative, si applica l’autorizzazione ordinaria;
- la manutenzione ordinaria di reti e impianti esistenti, inclusa la sostituzione di componenti per evoluzione tecnologica o pericolo, rientra nell’attività libera.
Procedimenti SUAP, varianti e destinazioni d’uso
Per gli insediamenti produttivi o per servizi realizzati tramite procedimento SUAP, la modifica della destinazione d’uso, quando non vi sia contiguità con gli insediamenti esistenti nei casi previsti, deve passare attraverso il medesimo procedimento SUAP e le regole del comma 6 oppure mediante variante.
Espropri, pubblicità e partecipazione degli interessati
La legge aggiorna varie disposizioni in materia espropriativa e partecipativa:
- per le opere relative alle reti escursionistiche, se conformi allo strumento urbanistico generale, la localizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità possono avvenire in sede di approvazione del progetto definitivo o esecutivo, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- gli interessati possono presentare osservazioni entro i termini previsti dalla normativa regionale e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- in alcune procedure è richiamata la possibilità di approvare progetti definitivi o esecutivi;
- i soggetti privati titolari di poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate, mentre per le attività preparatorie possono usare società di servizi.
Sanatorie e disciplina dell’abuso edilizio
Viene modificata la disciplina della sanatoria:
- la sanatoria richiede la conformità alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della domanda, oltre alla non contrarietà agli strumenti adottati;
- il richiamo alla sanatoria è esteso, per il solo mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, a una specifica fattispecie;
- per alcune procedure di sanatoria è escluso il silenzio assenso previsto altrove nella legge.
Regime dei pozzi, derivazioni idriche e acque pubbliche
Per i pozzi ad uso domestico e non domestico, la legge stabilisce che per quelli non domestici resta necessaria l’autorizzazione di settore; l’autorità competente decide entro 45 giorni dalla richiesta o in conferenza di servizi. Inoltre, per la piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzi autorizzati, la domanda di concessione ordinaria vale anche come richiesta di autorizzazione provvisoria annuale all’attingimento fino alla conclusione del procedimento, con decisione entro 30 giorni.
Norme in materia di paesaggio, aree boscate e vincoli
La disciplina delle aree boscate viene resa più articolata:
- il divieto di nuovi interventi edilizi non si applica anche alle aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico provvedimentale ricadenti in alcune aree tutelate dal d.lgs. 42/2004, restando fermi i vincoli paesaggistici e le disposizioni specifiche di tutela;
- nella valutazione degli interventi si richiama più volte il contesto urbano circostante;
- per alcune distanze urbanistiche si mantiene fermo il rispetto delle norme del codice civile, oltre alle disposizioni integrative da prevedere negli strumenti attuativi.
Norme tecniche, infrastrutture e reti
Sono introdotte o corrette disposizioni su infrastrutture e reti:
- per l’espropriazione, si richiama il calcolo dell’indennità secondo una specifica disposizione del testo unico;
- è disciplinata la rete di interesse regionale e il suo rapporto con la rete complessiva;
- il riferimento al carattere di interesse interregionale viene esteso in una disposizione sulle infrastrutture;
- per le infrastrutture di reti escursionistiche, alcune opere possono essere dichiarate di pubblica utilità in sede di progetto definitivo o esecutivo.
Disposizioni speciali per la ricostruzione dopo il sisma del 24 agosto 2016
È introdotto un articolo speciale per la ricostruzione nelle zone terremotate:
- riguarda gli edifici destinati ad attività produttive del settore agroalimentare danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e ubicati nei comuni individuati dalla normativa nazionale;
- la ricostruzione, anche tramite ristrutturazione edilizia o urbanistica, avviene con permesso di costruire;
- è possibile utilizzare aree contigue al lotto edificabile con diversa destinazione d’uso, senza che ciò costituisca variante urbanistica;
- gli interventi sono ammessi anche in deroga alla disciplina dello spazio rurale;
- restano fermi i vincoli su aree boscate, paesaggio, ambiente e igiene;
- non possono superare volume e altezza degli edifici esistenti;
- è consentita la previsione di aree per parcheggi e dotazioni territoriali e funzionali al servizio delle attività.
Norme transitorie e riviviscenza
La legge contiene una specifica disciplina transitoria:
- per i PRG parte strutturale dei comuni con meno di 10.000 abitanti, adottati ai sensi della l.r. 11/2005 e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della legge, i Comuni possono applicare la normativa sul dimensionamento degli insediamenti e sul consumo di suolo vigente al momento dell’adozione;
- viene inoltre disposto il ritorno in vigore dell’art. 66 della l.r. 11/2005, escluso dall’abrogazione generale richiamata nella l.r. 1/2015.
Abrogazioni e soppressioni puntuali
Sono previsti anche interventi di abrogazione o soppressione di singole disposizioni del testo unico, tra cui l’abrogazione integrale dell’art. 258 e la soppressione di specifici commi o lettere di articoli vari. Tali interventi servono ad allineare la disciplina vigente alla nuova formulazione del testo unico.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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