L.R. Umbria 12/2016
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il testo unico umbro sul commercio, intervenendo su esercizi di vendita, fiere, distribuzione carburanti e disciplina transitoria. Introduce nuove regole su autorizzazioni, SCIA, decadenza dei titoli, calendario fieristico e delocalizzazione post-calamità. Abroga alcuni articoli del testo unico. Alcune disposizioni fissano termini specifici, come il 31 dicembre 2017 per i piani triennali e 12 mesi per la rilocalizzazione dopo il recupero dell’immobile.
Modifiche al testo unico regionale sul commercio
Modifiche al testo unico regionale sul commercio dell’Umbria
La legge regionale Umbria 3 novembre 2016, n. 12 interviene in modo ampio sulla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, rivedendo la disciplina del commercio, delle strutture di vendita, delle fiere e degli impianti di distribuzione dei carburanti. Nel complesso aggiorna il testo unico, elimina alcuni riferimenti organizzativi ormai superati e introduce nuove regole procedurali e transitorie.
Ambito delle attività commerciali e superfici di vendita
La disciplina viene resa più flessibile quanto alla classificazione e alla gestione delle superfici interne degli esercizi. È confermato che l’attività commerciale all’ingrosso e al dettaglio può essere esercitata per i settori merceologici alimentare e non alimentare. All’interno degli esercizi le superfici attribuite ai singoli settori possono essere modificate entro la superficie di vendita totale autorizzata, mediante SCIA da presentare al SUAPE comunale, salvo quanto previsto per gli articoli 23 e 24.
Per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture superiori di tipologia M3, apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita e modifica quantitativa o qualitativa del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione comunale.
Limitazioni urbanistico-culturali e tutela dei beni culturali
Più disposizioni sono coordinate con il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le norme sulle localizzazioni, sugli insediamenti e sulle attività commerciali in aree tutelate devono essere interpretate e applicate nel rispetto dell’articolo 52 del d.lgs. 42/2004; è richiamato anche l’articolo 52, comma 1-ter, per alcune attività in aree non interdette dal Comune. Viene così rafforzato il raccordo tra disciplina commerciale e tutela dei centri storici e delle aree di pregio.
Regole su esercizi di vendita e decadenza dei titoli
Vengono disciplinati meglio i casi di decadenza dell’autorizzazione all’apertura. La decadenza opera se:
- il titolare non avvia l’attività di una media struttura di tipo M2 entro un anno dal rilascio, salvo proroga per comprovata necessità, anche connessa a titoli edilizi;
- il titolare non avvia l’attività di una media struttura di tipo M3 o di una grande struttura entro due anni dal rilascio, salvo proroga per comprovata necessità e con il limite di quanto previsto dall’articolo 24, comma 12;
- l’attività resta sospesa per oltre dodici mesi consecutivi, a prescindere dai mutamenti della titolarità, salvo proroga per comprovata necessità.
Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di tipo M1, se la sospensione supera dodici mesi consecutivi, il Comune dispone la chiusura, salvo proroga per comprovata necessità.
Vendite straordinarie e informazioni al consumatore
La normativa sulle vendite promozionali e sugli sconti viene aggiornata. Nei documenti informativi è sufficiente indicare lo sconto o il ribasso in percentuale, con possibilità di esprimerlo anche numericamente e in percentuale.
Attività fieristiche e calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
La disciplina delle fiere viene riorganizzata in modo sostanziale. La nozione di fiera promozionale comprende le manifestazioni commerciali indette e organizzate dai Comuni anche per valorizzare centri storici, aree urbane e rurali, attività culturali, economiche e sociali o specifiche tipologie merceologiche e produttive.
Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale, l’interessato deve chiedere al Comune competente, entro il 30 novembre dell’anno precedente, il riconoscimento o la conferma della qualifica ai fini dell’inserimento nel calendario regionale; trascorsi trenta giorni dalla domanda, salvo diversa comunicazione del Comune, la manifestazione si intende inserita nel calendario.
Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è predisposto dalla Giunta regionale nell’ambito delle banche dati regionali e contiene denominazione, durata, luogo e altre indicazioni. L’organizzatore trasmette la richiesta di inserimento almeno sessanta giorni prima dello svolgimento; il Comune verifica i requisiti, assegna la qualifica e trasmette i dati alla Regione entro dieci giorni. Le variazioni di luogo e data delle manifestazioni già inserite sono comunicate dal Comune alla Regione entro dieci giorni.
Per le fiere promozionali, la concessione del posteggio dura quanto la manifestazione, salvo diversa determinazione comunale, nel rispetto dell’intesa statale richiamata dalla legge.
Disciplina dei posteggi, della sosta e della cessione di gestione
La sosta e gli obblighi di spostamento nei mercati vengono ampliati: il limite passa da un’ora a due ore e viene eliminata l’eccezione che escludeva l’applicazione dei limiti quando non si presentava altro operatore sul medesimo punto.
È inoltre prevista una nuova ipotesi rilevante ai fini del trasferimento/cessione della gestione dell’attività commerciale, quando essa corrisponde all’autorizzazione di cui all’articolo 39 ed è dovuta a contratto di subaffitto.
Somministrazione di carburanti e impianti di distribuzione
La legge modifica in modo puntuale la disciplina degli impianti di distribuzione dei carburanti. Viene chiarito che le modifiche degli impianti sono soggette a SCIA:
- al SUAPE competente, per impianti stradali e per impianti ad uso privato;
- alla Regione, per impianti autostradali;
- con trasmissione anche all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane.
Alla SCIA deve essere allegata la documentazione che attesta la conformità dell’impianto al progetto e alla normativa vigente.
Per i collaudi, è precisato che non sono previsti per le modifiche soggette a SCIA e per la messa in esercizio degli impianti di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili, fermo restando il rispetto della normativa antincendio. In tali casi la regolarità dell’intervento è attestata da perizia asseverata da trasmettere ai soggetti competenti.
Norme di attuazione, convenzioni e controlli tecnici
La rubrica dell’articolo 72 è riformulata in “Norme di attuazione”. La Giunta regionale deve stipulare una specifica convenzione con ANCI Umbria, Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ufficio competente dell’Agenzia delle dogane, ARPA e Aziende unità sanitarie locali per disciplinare le modalità di effettuazione del collaudo di cui all’articolo 82.
Regime transitorio, piani e rilocalizzazione dopo calamità
Il termine per l’adozione di alcuni atti programmatori viene fissato al 31 dicembre 2017. Inoltre, il Piano triennale previsto dal testo unico deve essere approvato entro sei mesi dall’approvazione del regolamento attuativo richiamato dalla legge.
È introdotta una disciplina specifica per i casi di terremoti, alluvioni, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità o eccezionalità che rendano inagibili, anche solo in parte, i locali dell’attività commerciale. In tali casi la delocalizzazione totale o parziale è ammessa, nel rispetto della normativa ambientale, culturale e paesaggistica, tramite SCIA al SUAPE comunale corredata da autocertificazione sul mantenimento dei requisiti autorizzatori.
Il trasferimento è possibile solo in locali o strutture vicine a quelle danneggiate, dotate dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi, impiantistici e di sicurezza, con incremento massimo del 20% della superficie di vendita. Entro dodici mesi dal recupero o dalla ricostruzione dell’immobile originario, l’attività deve essere rilocalizzata.
Abrogazioni e coordinamenti normativi
Sono abrogati gli articoli 14, 27, 28 e 65 della l.r. 10/2014. Altri articoli e rubriche sono aggiornati o coordinati con la normativa regionale sopravvenuta e con i riferimenti al d.lgs. 42/2004, alla l.r. 1/2015 e al d.lgs. 59/2010.
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