Sentenza n. 1753/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all'accredito di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero l'11 luglio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24 e aveva condannato il Ministero all'erogazione complessiva di € 2.000,00 mediante accredito sulla Carta. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza perché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione, era munita di efficacia esecutiva senza necessità di formula esecutiva, era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l'importo di € 2.000,00. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere esclusa in presenza di altre ragioni ostative, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità. Nel caso concreto ha valorizzato la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e la rilevanza del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata esclusa per la presenza di ragioni ostative, tra cui la nomina del commissario ad acta e la complessità dell'adempimento.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha rilevato che tale termine era decorso inutilmente.
art. 479 c.p.c.
A seguito della modifica richiamata in sentenza, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disposizione è richiamata quale fonte della modifica dell'art. 479 c.p.c. relativa all'efficacia esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Fondamento normativo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Richiamato per evidenziare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo conformativo o condannatorio, quando l'Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Ai fini dell'ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni consentono di procedere all'esecuzione del giudicato, purché sia comprovato anche il passaggio in giudicato della pronuncia.
- In presenza di inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore termine successivo, attribuendogli anche il compito di reperire e impegnare le risorse necessarie.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate in concreto in relazione alla complessità dell'adempimento, ai vincoli e alle condizioni della finanza pubblica e all'adozione di strumenti alternativi quali la nomina del commissario ad acta.
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