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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01758/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo ipotecario concesso da un istituto di credito a un soggetto che aveva garantito l’adempimento con ipoteca su un immobile di proprietà di una società poi subentrata nella garanzia reale. A seguito del pignoramento dell’immobile, il debitore e la società proprietaria hanno proposto opposizione all’esecuzione sostenendo: a) la nullità del contratto per usurarietà degli interessi; b) la violazione del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario; c) la conseguente illegittimità della procedura esecutiva e il diritto al risarcimento dei danni per segnalazione alla Centrale Rischi e trascrizione del pignoramento. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, respingendo le domande e ritenendo insussistente sia l’usura sia la violazione dell’art. 38 TUB. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 38 TUB e della delibera CICR del 24 aprile 1995, sostenendo che la Corte d’appello avesse escluso la violazione del limite di finanziabilità senza un concreto accertamento del valore dell’immobile e che, in caso di violazione, il mutuo non potesse qualificarsi fondiario con conseguente inapplicabilità dell’art. 41 TUB; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2700 c.c., per avere la Corte trascurato il valore del bene indicato nell’atto notarile di compravendita, che i ricorrenti ritenevano vincolante come atto pubblico; 3) violazione dell’art. 2 L. 108/1996, come interpretato dall’art. 1 D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2000, contestando il criterio adottato per verificare l’usura e la mancata sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori; 4) violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., assumendo che il superamento del tasso soglia avrebbe dovuto comportare la gratuità del mutuo, in contrasto con la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi privi di pregio e ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare il giudizio di fatto sul valore dell’immobile e non un errore di diritto; ha dichiarato inammissibile anche il secondo, rilevando che l’indicazione del valore nell’atto pubblico non è coperta da fede privilegiata quanto al contenuto delle dichiarazioni; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato perché contrario all’orientamento consolidato sulla verifica dell’usura degli interessi moratori e sulla non sommabilità automatica con quelli corrispettivi; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decidendi, essendo la sentenza impugnata fondata comunque sull’esclusione del superamento del tasso soglia. La società ricorrente e il suo legale rappresentante sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 TUB

    Richiede il rispetto del limite di finanziabilità ai fini della qualificazione del mutuo come fondiario; nella fattispecie la Corte d’appello ha escluso la violazione sulla base del valore di mercato dell’immobile, e la Cassazione non ha ravvisato censure ammissibili su tale accertamento.

  • art. 41 TUB

    La sua operatività era fatta dipendere dai ricorrenti dalla qualificazione del mutuo come fondiario; la censura è stata ritenuta inammissibile perché consequenziale a una contestazione di fatto non scrutinabile in cassazione.

  • art. 2 L. 108/1996

    È la norma invocata per sostenere l’usurarietà degli interessi; la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui la verifica dell’usura va compiuta secondo i criteri consolidati in tema di tasso soglia, inclusa la disciplina degli interessi moratori.

  • art. 1 D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2000

    È richiamato come norma interpretativa sull’applicabilità del tasso soglia agli interessi moratori; la Corte ha ritenuto la censura conforme a un orientamento ormai costante che ammette tale verifica autonoma.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    È richiamato per contestare la tesi secondo cui, in presenza di usura, il mutuo sarebbe integralmente gratuito; la Corte osserva che il motivo è inammissibile perché non investe la ratio decidendi e comunque è smentito dalla giurisprudenza consolidata richiamata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure sono state reputate inammissibili perché mascheravano una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte ribadisce che la fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda gli elementi estrinseci e non si estende al contenuto delle dichiarazioni, che possono essere contrastate con ogni mezzo di prova senza querela di falso.

  • art. 366 c.p.c.

    Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile anche per difetto di specificità, perché non riportava il contenuto delle clausole contrattuali e della consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, specie sulla quantificazione del valore di un bene o sulla valutazione delle prove, se la censura non individua un vero errore di diritto.
  • La fede privilegiata dell’atto pubblico copre solo la provenienza dell’atto e i fatti compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non anche la veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti in esso riportate.
  • La verifica dell’usurarietà degli interessi nei contratti di mutuo deve essere svolta secondo i criteri di legge e secondo l’orientamento consolidato, senza sovrapporre automaticamente interessi corrispettivi e moratori in un’unica sommatoria priva di base normativa.
  • Le censure di ricorso per cassazione devono essere specifiche e autosufficienti; la mancata riproduzione delle clausole contrattuali e degli esiti della consulenza tecnica può determinare l’inammissibilità del motivo.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché anche un eventuale errore su una questione priva di decisività non può condurre alla cassazione della decisione.
  • L’eventuale accertamento di usura non conduce automaticamente alla tesi della gratuità integrale del rapporto se la censura non investe in modo ammissibile il percorso argomentativo della sentenza e se il giudice di merito ha escluso il superamento del tasso soglia.

Come è indicizzato

MaterieMutuoOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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