Ordinanza n. 3/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell’ordinanza del responsabile di Settore Urbanistica n. 102 di data 3 dicembre 2025, con la quale, vista la relazione della Polizia Locale n. 11/2025 relativa al sopralluogo di data 17 ottobre 2025, è stato intimato ai ricorrenti lo sgombero dei materiali depositati dagli stessi in un capannone di proprietà di Pesenti Bevande srl, ubicato in via Fermi; - dell’ordinanza del responsabile di Settore Urbanistica n. 101 di data 21 novembre 2025, che ha intimato il medesimo sgombero a Pesenti Bevande srl (in qualità di proprietario del capannone) e alla dott. Federica Corti (in qualità di custode dell’immobile nella procedura esecutiva aperta davanti al Tribunale di Bergamo RGE 202/2025); - della relazione della Polizia Locale n. 11/2025 relativa al sopralluogo di data 17 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di sgombero dei materiali depositati in un capannone, precedute da una relazione della Polizia Locale
Esito
Favorevole al ricorrente (occupanti dell'immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che intimava loro lo sgombero dei materiali depositati in un capannone, nonché la precedente ordinanza rivolta al proprietario dell'immobile e al custode giudiziario. Hanno dedotto l'eccessiva brevità del termine assegnato, l'incomprensibilità dell'ordine per la sovrapposizione di due ordinanze, l'erroneo riferimento a un mutamento di destinazione d'uso e a una difformità urbanistica, trattandosi secondo la loro prospettazione di deposito temporaneo mai sfociato in attività di stoccaggio artigianale, l'incompetenza del dirigente per il richiamo a un'ordinanza contingibile e urgente e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Le ordinanze si fondavano sia sull'incompatibilità dello stoccaggio con la destinazione urbanistica dell'area a servizi pubblici e percorsi ciclopedonali, sia sulla necessità di consentire la bonifica della copertura in cemento amianto, già ordinata dal sindaco e non eseguita.
La decisione
Il TAR ha accolto solo parzialmente e in via provvisoria la domanda cautelare. Ha ritenuto non condivisibile la motivazione fondata sulla difformità urbanistica: la destinazione dell'area a servizi pubblici, finché non intervengano il decreto di esproprio o l'occupazione d'urgenza, non determina un divieto immediato dell'utilizzazione privata né impone la liberazione dell'immobile. È vietato soltanto introdurre trasformazioni capaci di rendere impossibile o significativamente più onerosa la futura opera pubblica; il deposito in un edificio esistente è invece reversibile e neutro rispetto alla realizzazione del parcheggio pubblico. L'ordine di sgombero resta tuttavia giustificato dall'interesse pubblico alla rimozione dell'amianto, considerata l'inottemperanza del proprietario e la necessità che il Comune proceda alla bonifica, anche a proprie spese con successivo recupero. Il giudice ha quindi tutelato esclusivamente l'esigenza degli occupanti di disporre di un termine più ampio, prorogando il termine per lo sgombero integrale al 31 marzo 2026. Dopo tale data il Comune potrà procedere d'ufficio, recuperando le spese nei confronti dei ricorrenti. La trattazione cautelare è stata rinviata al 9 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per una misura provvisoria di proroga del termine di sgombero.
Ordinanza contingibile e urgente n. 56 del 4 agosto 2025
Aveva imposto la rimozione della copertura in cemento amianto e dei frammenti dispersi; la necessità di dare esecuzione alla bonifica è stata ritenuta idonea a giustificare lo sgombero del capannone.
Piano Regionale Amianto
È stato richiamato per il termine di dodici mesi previsto per la bonifica in presenza di un indice di degrado pari o superiore a 45; l'indice accertato era pari a 60.
Massime di principio
- La destinazione urbanistica dell'area a servizi pubblici o a infrastrutture di interesse pubblico non determina, prima dell'adozione del decreto di esproprio o di occupazione d'urgenza, un divieto immediato di utilizzazione privata né un effetto espulsivo sull'attività in corso.
- Nelle more dell'espropriazione, l'utilizzazione privata dell'immobile è ammissibile finché non comporti trasformazioni idonee a rendere impossibile o significativamente più onerosa la futura realizzazione dell'opera pubblica; un deposito reversibile all'interno di un edificio esistente non integra, di per sé, tale limite.
- La necessità di consentire una bonifica ambientale urgente, già ordinata dall'amministrazione e non eseguita dal proprietario, può giustificare un ordine di sgombero dell'immobile quando la presenza dei materiali impedisca o ostacoli l'intervento pubblico.
- Nella tutela cautelare il giudice può bilanciare l'urgenza dell'intervento pubblico con l'interesse degli occupanti mediante una proroga limitata del termine di sgombero, senza sospendere integralmente l'ordine e consentendo, dopo la scadenza, l'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese.
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