Cassazione Penale, Ordinanza n. 32683/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra due reati già oggetto di sentenze irrevocabili in esecuzione: un primo reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e un secondo reato in materia di stupefacenti. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistente il vincolo della continuazione, perché non emergevano elementi idonei a dimostrare che, già al momento della consumazione del primo reato, fosse stata programmata anche la successiva violazione della normativa sugli stupefacenti; rilevava inoltre che quest'ultima era stata commessa in concorso con soggetti estranei al sodalizio mafioso e in ambiti territoriali diversi. Nel ricorso per cassazione le censure sono state ritenute generiche e, sostanzialmente, dirette a proporre una diversa lettura del materiale probatorio e delle sentenze di merito/esecuzione, in luogo di quella adottata dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi sulla continuazione: il vincolo non può essere riconosciuto tra il reato associativo e il reato-fine quando non risulti che quest'ultimo fosse programmato, almeno nelle linee generali, sin dall'ingresso nell'associazione. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il vincolo della continuazione richiede che i diversi reati siano almeno in linea generale riconducibili a un medesimo disegno criminoso già presente al momento del primo fatto.
art. 416-bis.1 c.p.
art. 416- bis. 1. cod. pen.
La mancata contestazione dell'aggravante ad effetto speciale è stata valorizzata come elemento che escludeva, nel caso concreto, un sufficiente collegamento programmatorio tra il reato associativo e il successivo reato in materia di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione tra reato associativo e reato-fine non è configurabile quando manchi la prova che il secondo reato fosse stato programmato, almeno nelle linee generali, già al momento dell'adesione all'associazione.
- Per il riconoscimento della continuazione non basta che il reato successivo sia astrattamente coerente con gli scopi del sodalizio o ne rafforzi l'azione: occorre un preventivo programma criminoso riferibile al singolo agente.
- La diversità di soggetti concorrenti estranei al sodalizio e la commissione del fatto in ambiti territoriali differenti possono costituire indici contrari alla sussistenza di un unico disegno criminoso.
- Nel giudizio di legittimità, censure che si limitino a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio sono inammissibili se mirano a sostituire una diversa valutazione di merito a quella non illogica del giudice dell'esecuzione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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