Cassazione Penale, Sentenza n. 10942/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo: (1) violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e contraddittorietà della motivazione per aver valorizzato dichiarazioni di collaboratori di giustizia (chiamate in correità) ritenute vaghe o prive di riscontri individualizzanti; (2) mancata/insufficiente motivazione in ordine all'esclusione della recidiva facoltativa; (3) contraddittorietà e carenza di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, per non aver valutato elementi favorevoli (es. comportamento processuale collaborativo) e per aver dato rilievo a elementi relativi a reati per i quali il ricorrente era stato assolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (a) la responsabilità per associazione di tipo mafioso è stata ritenuta provata in base alla valutazione complessiva dei giudici di merito, che hanno fondato il loro convincimento sulla testimonianza principale del collaboratore Pasquale Rapicano, ritenuta intrinsecamente attendibile, e su molteplici riscontri esterni (altre dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni RIT 326 e RIT 9966, rinvenimento di armi ed esplosivi in casolari prossimi all'abitazione del ricorrente). La Cassazione ha confermato che i riscontri non devono essere necessariamente "autosufficienti", ma idonei, nel loro insieme, a corroborare la chiamata in correità; inoltre l'assoluzione del ricorrente per il reato di detenzione/porto di specifiche armi non escludeva il suo ruolo di custode nell'ambito dell'associazione. (b) La decisione sul diniego della esclusione della recidiva è stata ritenuta adeguatamente motivata, anche implicitamente, e il Tribunale aveva applicato un incremento di pena minimo (un mese) per la recidiva. (c) Il diniego delle attenuanti generiche è stato congruamente motivato sulla base della personalità del reo, dei numerosi precedenti e della pericolosità dimostrata; la censura è risultata generica e non specifica. Conseguenze pratiche: il rigetto del ricorso ha confermato la condanna rideterminata in appello in anni 12, mesi 1 di reclusione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede che la chiamata in correità sia corroborata da riscontri estrinseci; la Corte conferma che i riscontri possono essere di qualsiasi natura, non devono essere necessariamente "autosufficienti" e possono consistere anche in altre dichiarazioni, purché autonome e convergenti sul nucleo essenziale delle imputazioni
art. 416bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto provata l'appartenenza del ricorrente al clan D'Alessandro sulla base della ricostruzione complessiva delle prova dichiarativa e dei riscontri
art. 629, comma 2, cod. pen.
Rinvio alla fattispecie del reato di estorsione contestato in capo al ricorrente e valutato nei giudizi di merito; la sua menzione serve a collocare le condotte pregresse e la personalità del reo
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato di cassazione alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale vizio nella motivazione dei giudici di merito
art. 63, comma 4, cod. pen.
Norma sul concorso delle circostanze e sugli effetti speciali; applicata dal Tribunale per la quantificazione dell'incremento per recidiva (aumento contenuto di un mese)
art. 133 cod. pen.
Principi sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice può valorizzare l'elemento che ritiene decisivo e non è tenuto a trattare esaustivamente ogni argomento a favore
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la condanna alle spese è stata disposta
Sezioni Unite n. 20804/2012 (Aquilina)
Citata dalla difesa come massima sulla valutazione dei collaboratori di giustizia; la Corte di cassazione però ha riaffermato l'orientamento secondo cui la valutazione spetta al giudice di merito e che i riscontri possono avere diversa natura e valenza, purché valutati unitariamente
Massime di principio
- La dichiarazione di un collaboratore di giustizia (chiamata in correità) richiede, ai fini della condanna, sia l'accertamento dell'attendibilità intrinseca sia riscontri estrinseci; i riscontri possono essere eterogenei e non devono essere necessariamente prove autosufficienti
- La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti è rimessa principalmente al giudice di merito: la Cassazione verifica la coerenza logica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione, non la scelta tra ricostruzioni alternative
- I riscontri esterni possono consistere anche in altre dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, rinvenimenti materiali o elementi di contesto, purché nel loro insieme colleghino il fatto alla persona dell'imputato
- L'assoluzione per reati 'fine' (es. detenzione di specifiche armi) non impedisce automaticamente la condanna per il reato associativo: può restare coerente il ruolo associativo (es. custode di armi) pur in mancanza di prova piena di una specifica detenzione
- La motivazione sul diniego dell'esclusione della recidiva può essere anche implicita: è sufficiente che il giudice dia conto, in modo logicamente apprezzabile, dei motivi di pericolosità e della riprovevolezza della condotta
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su uno o pochi elementi ritenuti decisivi dal giudice (prevalenza di elementi negativi della personalità, gravità dei precedenti, ruolo nell'associazione); il ricorrente deve specificare elementi positivi concreti per contestare la valutazione
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione è rischioso il raffronto 'parcellizzato' dei singoli elementi: la difesa deve contestare la motivazione nel suo complesso e dimostrare la manifesta illogicità o la mancanza di motivazione
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