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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10942/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo: (1) violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e contraddittorietà della motivazione per aver valorizzato dichiarazioni di collaboratori di giustizia (chiamate in correità) ritenute vaghe o prive di riscontri individualizzanti; (2) mancata/insufficiente motivazione in ordine all'esclusione della recidiva facoltativa; (3) contraddittorietà e carenza di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, per non aver valutato elementi favorevoli (es. comportamento processuale collaborativo) e per aver dato rilievo a elementi relativi a reati per i quali il ricorrente era stato assolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (a) la responsabilità per associazione di tipo mafioso è stata ritenuta provata in base alla valutazione complessiva dei giudici di merito, che hanno fondato il loro convincimento sulla testimonianza principale del collaboratore Pasquale Rapicano, ritenuta intrinsecamente attendibile, e su molteplici riscontri esterni (altre dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni RIT 326 e RIT 9966, rinvenimento di armi ed esplosivi in casolari prossimi all'abitazione del ricorrente). La Cassazione ha confermato che i riscontri non devono essere necessariamente "autosufficienti", ma idonei, nel loro insieme, a corroborare la chiamata in correità; inoltre l'assoluzione del ricorrente per il reato di detenzione/porto di specifiche armi non escludeva il suo ruolo di custode nell'ambito dell'associazione. (b) La decisione sul diniego della esclusione della recidiva è stata ritenuta adeguatamente motivata, anche implicitamente, e il Tribunale aveva applicato un incremento di pena minimo (un mese) per la recidiva. (c) Il diniego delle attenuanti generiche è stato congruamente motivato sulla base della personalità del reo, dei numerosi precedenti e della pericolosità dimostrata; la censura è risultata generica e non specifica. Conseguenze pratiche: il rigetto del ricorso ha confermato la condanna rideterminata in appello in anni 12, mesi 1 di reclusione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiede che la chiamata in correità sia corroborata da riscontri estrinseci; la Corte conferma che i riscontri possono essere di qualsiasi natura, non devono essere necessariamente "autosufficienti" e possono consistere anche in altre dichiarazioni, purché autonome e convergenti sul nucleo essenziale delle imputazioni

  • art. 416bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto provata l'appartenenza del ricorrente al clan D'Alessandro sulla base della ricostruzione complessiva delle prova dichiarativa e dei riscontri

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Rinvio alla fattispecie del reato di estorsione contestato in capo al ricorrente e valutato nei giudizi di merito; la sua menzione serve a collocare le condotte pregresse e la personalità del reo

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di cassazione alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale vizio nella motivazione dei giudici di merito

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Norma sul concorso delle circostanze e sugli effetti speciali; applicata dal Tribunale per la quantificazione dell'incremento per recidiva (aumento contenuto di un mese)

  • art. 133 cod. pen.

    Principi sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il giudice può valorizzare l'elemento che ritiene decisivo e non è tenuto a trattare esaustivamente ogni argomento a favore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la condanna alle spese è stata disposta

  • Sezioni Unite n. 20804/2012 (Aquilina)

    Citata dalla difesa come massima sulla valutazione dei collaboratori di giustizia; la Corte di cassazione però ha riaffermato l'orientamento secondo cui la valutazione spetta al giudice di merito e che i riscontri possono avere diversa natura e valenza, purché valutati unitariamente

Massime di principio

  • La dichiarazione di un collaboratore di giustizia (chiamata in correità) richiede, ai fini della condanna, sia l'accertamento dell'attendibilità intrinseca sia riscontri estrinseci; i riscontri possono essere eterogenei e non devono essere necessariamente prove autosufficienti
  • La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti è rimessa principalmente al giudice di merito: la Cassazione verifica la coerenza logica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione, non la scelta tra ricostruzioni alternative
  • I riscontri esterni possono consistere anche in altre dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, rinvenimenti materiali o elementi di contesto, purché nel loro insieme colleghino il fatto alla persona dell'imputato
  • L'assoluzione per reati 'fine' (es. detenzione di specifiche armi) non impedisce automaticamente la condanna per il reato associativo: può restare coerente il ruolo associativo (es. custode di armi) pur in mancanza di prova piena di una specifica detenzione
  • La motivazione sul diniego dell'esclusione della recidiva può essere anche implicita: è sufficiente che il giudice dia conto, in modo logicamente apprezzabile, dei motivi di pericolosità e della riprovevolezza della condotta
  • Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su uno o pochi elementi ritenuti decisivi dal giudice (prevalenza di elementi negativi della personalità, gravità dei precedenti, ruolo nell'associazione); il ricorrente deve specificare elementi positivi concreti per contestare la valutazione
  • Nelle impugnazioni per vizio di motivazione è rischioso il raffronto 'parcellizzato' dei singoli elementi: la difesa deve contestare la motivazione nel suo complesso e dimostrare la manifesta illogicità o la mancanza di motivazione

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