Cassazione Penale, Sentenza n. 16893/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Novara del 16/01/2026 che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta di immobili intestati al Trust S.A. e per equivalente su somme riconducibili a Saga s.r.l. e a Raza Awais). Le censure principali erano: assenza di fumus commissi delicti (mancanza di concreti flussi finanziari e di collegamento tra Trust, RBS Holding, Saga e i pagamenti retrocessi), erronea qualificazione delle operazioni (cessioni e acquisti immobiliari) come prive di significato economico o fittizie, mancata prova della responsabilità soggettiva/concorsuale dei singoli (De Cristofaro/Raza), difetto o carenza di motivazione circa il periculum in mora (necessità di anticipare gli effetti ablativi della confisca) e violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'ammontare del sequestro per equivalente (non tener conto dell'effettivo profitto percepito e dei pagamenti già incassati dall'Erario).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Novara. In motivazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi riguardanti il fumus commissi delicti e l'elemento soggettivo, richiamando la ricostruzione del Tribunale che ha evidenziato: trasferimento degli immobili al Trust S.A. a prezzo sottostimato e retrocessione dei pagamenti a RBS Holding sotto forma di "royalties" non comprovate; coincidenza temporale degli atti con accessi investigativi; rapporti personali e gestionali tra i soggetti coinvolti; commistione nella gestione degli immobili. La Corte ha inoltre ritenuto fondato il giudizio del Tribunale sul periculum in mora, richiamando indicatori oggettivi e soggettivi (forte esposizione debitoria, riduzione immobilizzazioni, calo del fatturato, esiguità dei pagamenti effettivamente versati all'Erario rispetto all'ampiezza del debito). Alcune questioni (es. rideterminazione del sequestro in base a quanto già percepito dall'Erario o al profitto effettivamente rimasto all'agente) sono state ritenute inammissibili per difetto di interesse o per genericità e, in parte, non proponibili per la prima volta in Cassazione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: le condotte accomunate tra più soggetti possono concorrere alla commissione del reato tributario contestato
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
norma sostanziale che configura condotte volte ad impedire o ostacolare la riscossione coattiva; la Corte conferma che si tratta di reato di pericolo concreto e basta la idoneità della condotta ad arrecare difficoltà o inefficacia alla riscossione
art. 321 cod. proc. pen.
regola i presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte verifica la legittimità del provvedimento alla luce degli elementi che giustificano il fumus e il periculum in mora
art. 325 cod. proc. pen.
limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze cautelari reali alla sola verifica di violazioni di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile o privo di requisiti minimi
art. 240 cod. pen.
richiamato nella motivazione come riferimento alla disciplina della confisca; la Corte sottolinea che il sequestro preventivo può essere giustificato per preservare l'efficacia della futura confisca
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
norma citata dalle parti in relazione agli effetti ablativi anticipati della confisca; la Corte richiede motivazione specifica sul "periculum in mora" per giustificare l'anticipazione degli effetti della confisca
art. 616 cod. proc. pen.
norma procedurale sul pagamento delle spese processuali: la Corte condanna i ricorrenti al rimborso delle spese e dispone il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di impugnazione di provvedimenti cautelari reali la Corte di cassazione esercita un sindacato limitato: non rivede liberamente la valutazione delle prove, ma controlla violazioni di legge o vizi motivazionali gravi (art. 325 c.p.p.).
- Per il delitto di ostacolo alla riscossione (art. 11 d.lgs. 74/2000) è sufficiente che la condotta sia idonea, ex ante, a rendere più difficoltosa o inefficace la procedura di riscossione: non è necessario che l'evento (l'insoddisfazione dell'Erario) si sia effettivamente verificato.
- La sussistenza del fumus commissi delicti può essere dedotta da un insieme di indizi tali da rendere plausibile l'accordo fraudolento: trasferimenti patrimoniali prossimi ad accessi ispettivi, retrocessioni di somme non documentate e commistione tra patrimoni sono indici rilevanti.
- La motivazione del periculum in mora richiede elementi concreti e specifici (es. esposizione debitoria crescente, riduzione del patrimonio, calo di fatturato, modalità di gestione che facilitano la dispersione dei beni): mera genericità o richiamo alla fungibilità del denaro non sono sufficienti.
- Le contestazioni sulla proporzionalità e sull'ammontare del sequestro per equivalente (richiedere solo quanto effettivamente profitto percepito) richiedono argomentazioni e elementi probatori specifici; in mancanza di interesse diretto o di deduzioni puntuali tali doglianze possono essere inammissibili.
- Operazioni aziendali che trasferiscono beni o flussi finanziari a entità riconducibili o collegate, soprattutto se effettuate vicino a verifiche fiscali e senza giustificazione economica plausibile, sono valutate con sospetto e possono integrare indizi di finalità elusiva.
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