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Legge

L.R. FVG 18/2001

Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

Normativa regionaleL.R. FVG 18/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 18/2001 disciplina la soppressione delle Comunità montane, la nomina dei commissari liquidatori e il trasferimento delle funzioni, oltre a prevedere una delega istruttoria per le domande di agevolazione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. Contiene anche una norma sugli indennizzi ai coordinatori dei servizi sociali, poi abrogata. Alcune previsioni richiamano termini già scaduti al momento della legge.

Soppressione delle Comunità montane e istruttoria agevolazioni del Fondo montagna

Soppressione delle Comunità montane e misure collegate

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene principalmente sulla riorganizzazione delle Comunità montane e sulle procedure di gestione delle iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. Il testo consolidato mostra però che varie disposizioni sono state successivamente abrogate e, per la parte residua, la disciplina ha natura storica e transitoria.

Indennizzo forfetario per i coordinatori dei servizi sociali

La legge prevedeva che, dalla sua entrata in vigore, l’indennizzo forfetario già riconosciuto dall’articolo 21 della legge regionale 32/1997 spettasse anche:

  • ai Coordinatori dei servizi sociali;
  • ai responsabili delle strutture operative nominati con contratto di diritto privato,
  • purché provenienti da fuori regione.

Questa previsione risulta espressamente abrogata e quindi non è più applicabile.

Soppressione delle Comunità montane

La norma disponeva la soppressione delle Comunità montane previste dalle leggi regionali vigenti, con decorrenza dall’1 luglio 2000. In conseguenza della soppressione:

  • le funzioni delle Comunità montane dovevano essere trasferite agli enti da individuare con successiva legge regionale;
  • la futura legge avrebbe dovuto disciplinare anche i rapporti patrimoniali ed الاقتصادي-finanziari tra Comunità montane ed enti interessati;
  • la stessa legge avrebbe dovuto regolare l’assegnazione del personale.

Il testo contiene anche un rinvio a una legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000, termine che risulta già spirato rispetto all’entrata in vigore della legge, confermando la natura ormai superata della disciplina.

Commissari liquidatori e procedura di designazione

Per ciascuna Comunità montana era prevista la nomina di un commissario liquidatore con decorrenza 1 luglio 2000, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa. La nomina avveniva su proposta dei Sindaci dei Comuni facenti parte della rispettiva Comunità montana.

La procedura prevedeva inoltre che:

  • il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana convocasse un’assemblea dei Sindaci entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • in caso di mancata convocazione, provvedesse il Presidente della Giunta regionale;
  • l’Assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso presente, designasse a maggioranza assoluta il soggetto da proporre come commissario entro 40 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario avvenisse prescindendo dalla proposta.

Anche questa disciplina ha carattere transitorio e storicamente riferito alla fase di liquidazione delle Comunità montane.

Istruttoria delle domande di agevolazione per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna

La legge introduceva, tramite modifica della legge regionale 10/1997, una facoltà per l’Amministrazione regionale di affidare con convenzione, nei casi di iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna caratterizzate da una consistente pluralità di beneficiari, l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione a soggetti esterni, in particolare:

  • Enti montani;
  • Agemont S.p.A.;
  • società consortili costituite nell’ambito dell’iniziativa comunitaria LEADER;
  • istituti di credito.

L’incarico esterno poteva comprendere anche:

  • il controllo della documentazione di spesa;
  • l’obliterazione della documentazione di spesa;
  • l’accertamento della realizzazione delle iniziative.

I costi delle convenzioni gravavano sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, fermo restando il potere di controllo dell’Amministrazione regionale. Anche questa disposizione risulta poi abrogata e non ha più applicazione pratica.

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