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Legge

L.R. FVG 19/2001

Modifiche della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) recante <<Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna>>.

Normativa regionaleL.R. FVG 19/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 19/2001 modifica la precedente l.r. n. 18/2001, spostando al 1 luglio 2002 e al 28 febbraio 2002 i termini relativi alla soppressione delle Comunità montane e allo scioglimento degli organi. Regola inoltre la nomina dei Commissari straordinari e abroga gli articoli 1 e 3 della l.r. n. 18/2001. Trattandosi di disciplina legata a un’operazione ormai conclusa, oggi ha rilevanza sostanzialmente storica.

Modifiche ai termini di soppressione delle Comunità montane e abrogazione di disposizioni collegate

Modifiche alla soppressione delle Comunità montane in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 28 agosto 2001, n. 19 interviene sulla disciplina della soppressione delle Comunità montane contenuta nella precedente l.r. n. 18/2001, prorogando alcuni termini e ridefinendo le modalità di scioglimento e di gestione commissariale. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Proroga dei termini per soppressione e scioglimento

La legge sostituisce i riferimenti temporali originariamente previsti per la cessazione delle Comunità montane:

  • la data del 1 luglio 2000 è sostituita con 1 luglio 2002;
  • la data del 29 febbraio 2000 è sostituita con 28 febbraio 2002.

Il contenuto risultante rinvia quindi alla nuova scansione temporale fissata per l’attuazione della soppressione.

Individuazione degli enti destinatari delle funzioni

Per stabilire a quali enti trasferire le funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse, la legge prevede che siano sentiti preventivamente i Sindaci dei comuni compresi nei territori delle Comunità montane interessate. La consultazione dei Sindaci diventa così un passaggio obbligato del procedimento di riallocazione delle funzioni.

Scioglimento degli organi e commissariamento

A decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge, gli organi amministrativi delle Comunità montane sono sciolti. Dal medesimo momento viene prevista la nomina di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e il Commissario è designato su proposta dei Sindaci dei comuni appartenenti alla rispettiva Comunità montana.

Procedura di proposta del Commissario

Per la designazione del soggetto da proporre a Commissario straordinario:

  • il Presidente in carica di ciascuna Comunità montana deve convocare un’assemblea dei Sindaci entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • in caso di mancata convocazione, provvede il Presidente della Regione;
  • l’assemblea, presieduta dal Sindaco del comune più popoloso presente, designa a maggioranza assoluta dei componenti il soggetto da proporre entro e non oltre 20 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • se il termine decorre inutilmente, la nomina del Commissario avviene senza proposta.

Abrogazioni

La legge abroga integralmente gli articoli 1 e 3 della l.r. n. 18/2001, eliminando le relative disposizioni dall’ordinamento regionale.

Rilevanza pratica

Il provvedimento è una legge di modifica e transizione legata alla soppressione delle Comunità montane, con termini e adempimenti ormai riferiti a un assetto organizzativo storico. Per questo, pur essendo formalmente una fonte regionale, oggi ha carattere sostanzialmente superato e interesse prevalentemente ricostruttivo.

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