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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20309/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Bari che, nel procedimento di prevenzione a carico di Domenico Rubbio, aveva confermato la confisca di vari beni (tra cui un fabbricato intestato alla moglie Natalia Compierchio, un terreno e la societa' Rubbio Auto s.r.l.) e disposto il dissequestro parziale dell'immobile (dissequestrando due terzi). I ricorrenti deducevano: 1) vizio di applicazione e mancata delimitazione temporale della pericolosita' sociale generica e mancato accertamento della congruenza temporale e quantitativa tra profitti illeciti e valore dei beni (richiamando la pronuncia Corte cost. n.24/2019 e Sezioni Unite Spinelli); 2) omessa o apparente motivazione in ordine all'esclusione da fonti lecite di specifiche somme (prestito di 15.000 euro dal padre della Compierchio; 44.000 euro da regali di nozze) e criticita' nel calcolo delle spese con il parametro mediano ISTAT senza confrontarsi con la consulenza di parte; 3) violazione di norme del d.lgs. n.159/2011 (artt. 19, 24, 26) per il mantenimento della confisca per annualita' (in particolare per pagamenti riferiti al 2020-2021) non adeguatamente circoscritte al periodo di pericolosita' ritenuto (2007-2020).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Natalia Compierchio e parzialmente fondato quello di Domenico Rubbio. Ha rilevato carenze motivazionali della Corte d'appello laddove non ha fornito un confronto argomentato e puntuale con la consulenza tecnica e con le risultanze documentali circa l'origine delle somme contestate (15.000 euro, 44.000 euro), non ha adeguatamente spiegato la congruità temporale e quantitativa tra profitti illeciti e valore dei beni confiscati in applicazione dei limiti ricavati dalla pronuncia della Corte costituzionale n.24/2019, e ha omesso di motivare sul coinvolgimento di rate relative al 2021 al di fuori del periodo ritenuto di pericolosita' (2007-2020). Per tali ragioni la sentenza di merito è stata annullata e il provvedimento rinviato ad altro giudice per nuovo giudizio con precisazione dell'obbligo di motivazione e di confrontarsi con le prove e le consulenze in atti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    Applicazione degli artt. 1, 4, 19, 24 e 26 in tema di confisca di prevenzione; la confisca per pericolosita' generica giustifica l'ablazione solo se le condotte hanno effettivamente prodotto profitti illeciti in misura ragionevolmente congrua rispetto al valore dei beni.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in ordine alla necessita' di motivazione del provvedimento impugnato; censurate omessa o apparente motivazione rispetto all'esclusione di determinate somme dalle fonti lecite.

  • legge 4 agosto 1956 n. 1423 art. 4, comma 11

    Richiamata (unitamente all'art.10, comma 3 del d.lgs. 159/2011) per delineare i limiti della sindacabilità in Cassazione dei provvedimenti di prevenzione: la Corte di legittimità puo' sindacare la mancanza della motivazione formale ma non estendere il controllo alla mera valutazione di merito, salvo l'assenza totale del percorso motivazionale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019

    Ha introdotto il principio della proporzione: la confisca di prevenzione richiede la verifica che i profitti illeciti siano in quantità ragionevolmente congrua rispetto al valore dei beni confiscati.

  • Sezioni Unite, Spinelli (26/06/2014 n. 4880) e giurisprudenza successiva (es. Sez.6 Valenti, 12/04/2023; Sez.2 Granato, 19/04/2024; Sez. U Putignano, 27/03/2025)

    Giurisprudenza richiamata per i criteri di delimitazione temporale della pericolosita' sociale e per i limiti della possibilità per terzi intestatari di contestare i presupposti della misura: il terzo può far valere la titolarità e la provenienza lecita dei beni ma non può, in via autonoma, sindacare la sussistenza della pericolosità del proposto.

Massime di principio

  • In confische di prevenzione per pericolita' generica e' necessario che il giudice accerti e motivi la congruenza temporale tra i reati produttivi di profitti illeciti e gli acquisti dei beni oggetto di confisca.
  • Occorre verificare la congruenza quantitativa (proporzione) tra i profitti illeciti accertati e il valore dei beni, secondo il principio stabilito dalla Corte costituzionale n.24/2019: la confisca è legittima solo nei limiti di tale proporzione.
  • Il terzo intestatario (es. coniuge) puo' contestare la titolarità e la provenienza lecita del bene ma, normalmente, non puo' inefficacemente contestare i presupposti della misura (quali la pericolita' del proposto), salvo che tali questioni siano state sollevate ed utilizzabili nell'ambito dell'impugnazione proposta dal proposto stesso.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi espressamente con la documentazione e con le consulenze tecniche di parte; decisioni apodittiche o prive di confronto critico con perizie e documenti possono integrare vizio di motivazione e determinare annullamento e rinvio.
  • In cassazione nei procedimenti di prevenzione la sindacabilità è limitata: il rimedio è principalmente diretto a verificare l'assenza totale della motivazione o la sua apparente inconsistenza; ma se tale 'mancanza' è accertata la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.
  • Le indagini patrimoniali devono avere un perimetro temporale chiaro; non e' corretto mantenere confische su basi probatorie che si estendono a periodi non ricompresi nel lasso temporale dichiarato rilevante per la pericolita' sociale.

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