Cassazione Penale, Sentenza n. 20309/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Bari che, nel procedimento di prevenzione a carico di Domenico Rubbio, aveva confermato la confisca di vari beni (tra cui un fabbricato intestato alla moglie Natalia Compierchio, un terreno e la societa' Rubbio Auto s.r.l.) e disposto il dissequestro parziale dell'immobile (dissequestrando due terzi). I ricorrenti deducevano: 1) vizio di applicazione e mancata delimitazione temporale della pericolosita' sociale generica e mancato accertamento della congruenza temporale e quantitativa tra profitti illeciti e valore dei beni (richiamando la pronuncia Corte cost. n.24/2019 e Sezioni Unite Spinelli); 2) omessa o apparente motivazione in ordine all'esclusione da fonti lecite di specifiche somme (prestito di 15.000 euro dal padre della Compierchio; 44.000 euro da regali di nozze) e criticita' nel calcolo delle spese con il parametro mediano ISTAT senza confrontarsi con la consulenza di parte; 3) violazione di norme del d.lgs. n.159/2011 (artt. 19, 24, 26) per il mantenimento della confisca per annualita' (in particolare per pagamenti riferiti al 2020-2021) non adeguatamente circoscritte al periodo di pericolosita' ritenuto (2007-2020).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Natalia Compierchio e parzialmente fondato quello di Domenico Rubbio. Ha rilevato carenze motivazionali della Corte d'appello laddove non ha fornito un confronto argomentato e puntuale con la consulenza tecnica e con le risultanze documentali circa l'origine delle somme contestate (15.000 euro, 44.000 euro), non ha adeguatamente spiegato la congruità temporale e quantitativa tra profitti illeciti e valore dei beni confiscati in applicazione dei limiti ricavati dalla pronuncia della Corte costituzionale n.24/2019, e ha omesso di motivare sul coinvolgimento di rate relative al 2021 al di fuori del periodo ritenuto di pericolosita' (2007-2020). Per tali ragioni la sentenza di merito è stata annullata e il provvedimento rinviato ad altro giudice per nuovo giudizio con precisazione dell'obbligo di motivazione e di confrontarsi con le prove e le consulenze in atti.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Applicazione degli artt. 1, 4, 19, 24 e 26 in tema di confisca di prevenzione; la confisca per pericolosita' generica giustifica l'ablazione solo se le condotte hanno effettivamente prodotto profitti illeciti in misura ragionevolmente congrua rispetto al valore dei beni.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in ordine alla necessita' di motivazione del provvedimento impugnato; censurate omessa o apparente motivazione rispetto all'esclusione di determinate somme dalle fonti lecite.
legge 4 agosto 1956 n. 1423 art. 4, comma 11
Richiamata (unitamente all'art.10, comma 3 del d.lgs. 159/2011) per delineare i limiti della sindacabilità in Cassazione dei provvedimenti di prevenzione: la Corte di legittimità puo' sindacare la mancanza della motivazione formale ma non estendere il controllo alla mera valutazione di merito, salvo l'assenza totale del percorso motivazionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 24/2019
Ha introdotto il principio della proporzione: la confisca di prevenzione richiede la verifica che i profitti illeciti siano in quantità ragionevolmente congrua rispetto al valore dei beni confiscati.
Sezioni Unite, Spinelli (26/06/2014 n. 4880) e giurisprudenza successiva (es. Sez.6 Valenti, 12/04/2023; Sez.2 Granato, 19/04/2024; Sez. U Putignano, 27/03/2025)
Giurisprudenza richiamata per i criteri di delimitazione temporale della pericolosita' sociale e per i limiti della possibilità per terzi intestatari di contestare i presupposti della misura: il terzo può far valere la titolarità e la provenienza lecita dei beni ma non può, in via autonoma, sindacare la sussistenza della pericolosità del proposto.
Massime di principio
- In confische di prevenzione per pericolita' generica e' necessario che il giudice accerti e motivi la congruenza temporale tra i reati produttivi di profitti illeciti e gli acquisti dei beni oggetto di confisca.
- Occorre verificare la congruenza quantitativa (proporzione) tra i profitti illeciti accertati e il valore dei beni, secondo il principio stabilito dalla Corte costituzionale n.24/2019: la confisca è legittima solo nei limiti di tale proporzione.
- Il terzo intestatario (es. coniuge) puo' contestare la titolarità e la provenienza lecita del bene ma, normalmente, non puo' inefficacemente contestare i presupposti della misura (quali la pericolita' del proposto), salvo che tali questioni siano state sollevate ed utilizzabili nell'ambito dell'impugnazione proposta dal proposto stesso.
- Il giudice di merito deve confrontarsi espressamente con la documentazione e con le consulenze tecniche di parte; decisioni apodittiche o prive di confronto critico con perizie e documenti possono integrare vizio di motivazione e determinare annullamento e rinvio.
- In cassazione nei procedimenti di prevenzione la sindacabilità è limitata: il rimedio è principalmente diretto a verificare l'assenza totale della motivazione o la sua apparente inconsistenza; ma se tale 'mancanza' è accertata la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.
- Le indagini patrimoniali devono avere un perimetro temporale chiaro; non e' corretto mantenere confische su basi probatorie che si estendono a periodi non ricompresi nel lasso temporale dichiarato rilevante per la pericolita' sociale.
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