Cassazione Civile, Ordinanza n. 01362/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il soggetto istante aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare, in via chirografaria, di un credito risarcitorio fondato sull’art. 1669 c.c. per asseriti difetti costruttivi di un immobile di sua proprietà, imputati all’appaltatore poi fallito. Il giudice delegato aveva escluso l’ammissione per difetto di prova; in sede di opposizione ex art. 98 l. fall. il Tribunale aveva invece accolto la domanda e ammesso il credito, ma aveva dichiarato irripetibili le spese di lite, nonostante la contumacia della curatela. Con il ricorso per cassazione il creditore ha censurato esclusivamente la regolazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata condanna del fallimento soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla curatela, chiarendo che la chiusura del fallimento non determina improcedibilità del ricorso per cassazione contro il decreto reso sull’opposizione allo stato passivo, poiché tale evento integra una mera causa di interruzione non rilevante in sede di legittimità. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la sola contumacia della parte convenuta non costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione o la declaratoria di irripetibilità delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come modificato e interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Novara, in diversa composizione, per nuovo esame della regolazione delle spese del giudizio di opposizione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
richiamato come fondamento sostanziale della pretesa risarcitoria per gravi difetti dell’opera edilizia
art. 98 l. fall.
norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, procedimento strettamente connesso alla procedura concorsuale
art. 91 c.p.c.
richiamato quale regola generale sulla soccombenza e sulla rifusione delle spese
art. 92 c.p.c.
interpretato nel senso che la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma, come delineati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e non per la mera contumacia della controparte
d.l. n. 132 del 2014
indicato come fonte della modifica dell’art. 92 c.p.c. che restringe i presupposti della compensazione
L. n. 162 del 2014
legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014 richiamata per la disciplina delle spese
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata per la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
d.lgs. n. 5 del 2006
richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla improcedibilità dell’opposizione in caso di revoca del fallimento
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la chiusura del fallimento intervenuta medio tempore non determina improcedibilità del ricorso per cassazione: essa costituisce una causa di interruzione del processo non rilevante in sede di legittimità.
- La compensazione o la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite non può fondarsi sul solo fatto che la parte convenuta sia rimasta contumace; occorrono i presupposti tipizzati dall’art. 92 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- In tema di spese processuali, la statuizione del giudice deve essere ancorata a criteri conformi al principio di soccombenza, salvo specifiche e motivate eccezioni previste dalla legge.
- L’opposizione allo stato passivo ha natura di accertamento endoconcorsuale del credito ed è strettamente collegata alla procedura fallimentare, ma la mera chiusura della procedura non incide automaticamente sul giudizio di legittimità già instaurato.
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