Sentenza n. 2604/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato al Ministero l'emissione della carta docente e l'accredito di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Palermo, recante condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'emissione della carta docente e all'assegnazione, in suo favore, della somma complessiva di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi maturati dal momento dell'accredito fino al saldo. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Il Ministero si è costituito, ma non ha dato integrale esecuzione alla pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., rilevando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivare su istanza della parte e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera quale ausiliario obbligatorio del giudice e non può rifiutare l'incarico né essere impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Il deposito degli atti del commissario deve avvenire esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, mediante l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile per analogia, anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001, la regola dell'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione resistente, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il titolo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle pubbliche amministrazioni deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva, come verificato dal TAR nel caso concreto.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente è stata ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, l'amministrazione non vi ha dato integrale esecuzione e, per le condanne pecuniarie, è inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di mancata esecuzione spontanea del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva, subordinandone l'intervento all'istanza della parte interessata.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo svolge un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza devono essere trasmessi attraverso il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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