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Legge

L.R. Calabria 43/2011

Unione tra i Comuni.

Normativa regionaleL.R. Calabria 43/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 43/2011 fissa i limiti demografici per le unioni di comuni, prevedendo in via generale una popolazione residente superiore a 4.000 abitanti. Non si applica alcun limite minimo alle gestioni associate obbligatorie ex d.l. 138/2011 e ai comuni soggetti all’art. 14 d.l. 78/2010. È vigente dal giorno successivo alla pubblicazione.

Limiti demografici per le unioni di comuni in Calabria

Limiti demografici per le unioni di comuni in Calabria

La legge disciplina, per il solo territorio della Regione Calabria, i criteri demografici per la costituzione delle unioni tra comuni, in attuazione delle facoltà riconosciute dalla normativa statale in materia di organizzazione associata delle funzioni locali. L’obiettivo dichiarato è favorire il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, tenendo conto della conformazione del territorio calabrese.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda le unioni di comuni e si colloca nel quadro delle norme statali richiamate dalla legge regionale. La Regione esercita la propria facoltà di fissare limiti demografici minimi, con riferimento alle unioni costituite sul proprio territorio.

Regola generale sui limiti demografici

Per le unioni di comuni disciplinate dall’art. 16 del d.l. 138/2011, la popolazione residente complessiva nei territori interessati deve essere, di norma, superiore a 4.000 abitanti. La popolazione va determinata secondo i criteri previsti dall’art. 156, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

Esclusioni dal limite minimo

La legge esclude l’applicazione di un limite demografico minimo in due ipotesi:

  • per la gestione associata obbligatoria dei comuni imposta dal d.l. 138/2011;
  • per i comuni di cui all’art. 14 del d.l. 78/2010.

In tali casi non è richiesto il superamento della soglia dei 4.000 abitanti prevista in via generale.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Non contiene una disciplina temporanea o limitata a specifici esercizi finanziari; la sua applicazione è strutturale, nei limiti delle norme statali richiamate.

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