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Legge

L.R. Calabria 45/2011

Modifica della legge regionale n. 11 del 26 febbraio 2010 “Interventi regionali di

Normativa regionaleL.R. Calabria 45/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina calabrese del fondo di solidarietà per familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi per incidenti sul lavoro. Precisa i casi ammessi, i beneficiari e gli importi dei contributi una tantum, stabilendo la copertura finanziaria per il solo esercizio 2011. È una modifica di una legge del 2010 e non introduce una disciplina autonoma oltre a quella vigente.

Modifica degli interventi regionali di solidarietà per familiari di lavoratori deceduti o invalidi da infortuni sul lavoro

Modifica degli interventi regionali di solidarietà per infortuni sul lavoro

La legge regionale Calabria n. 45 del 20 dicembre 2011 interviene sulla legge regionale n. 11 del 26 febbraio 2010, aggiornandone la disciplina relativa al Fondo di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro. La norma definisce in modo più puntuale finalità, beneficiari, importi e copertura finanziaria del contributo.

Finalità del Fondo e ambito di applicazione

Il Fondo è destinato all’erogazione di un contributo una tantum, non tassabile, a titolo di assistenza sociale. L’erogazione avviene indipendentemente dall’accertamento di responsabilità in ordine all’evento e il contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali.

La disciplina si applica nei seguenti casi:

  • eventi verificatisi sul luogo di lavoro in Calabria;
  • eventi verificatisi sul luogo di lavoro fuori dal territorio calabrese, purché relativi a lavoratori residenti in Calabria e a condizione che non risultino già ammessi a prestazioni analoghe previste da questa legge.

Beneficiari

I beneficiari del contributo sono:

  • i lavoratori autonomi o subordinati che abbiano subito la perdita della capacità lavorativa nella misura del 100 per cento;
  • in caso di decesso del lavoratore, il coniuge, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati; in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle minori di età o fiscalmente a carico.

Misura del contributo

La legge ridetermina gli importi del contributo in relazione alla situazione familiare del beneficiario. Sono previsti:

  • euro 20.000,00 per il lavoratore autonomo o subordinato;
  • euro 20.000,00 per il coniuge senza figli;
  • euro 22.000,00 per il coniuge con un figlio;
  • euro 23.500,00 per il coniuge con due figli;
  • euro 25.000,00 per il coniuge con tre o più figli;
  • euro 22.000,00 per un figlio in assenza del coniuge;
  • euro 23.500,00 per due figli in assenza del coniuge;
  • euro 25.000,00 per tre o più figli in assenza del coniuge;
  • euro 20.000,00 per i fratelli e le sorelle minori di età e fiscalmente a carico, in mancanza dei soggetti precedenti.

Ulteriore coordinamento della disciplina

Viene sostituito il richiamo contenuto nella disciplina originaria, precisando che il riferimento riguarda il lavoratore che ha subito la perdita della capacità lavorativa al 100 per cento per incidente avvenuto sul luogo di lavoro. Viene inoltre abrogato il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 11/2010.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di euro 160.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, a carico delle risorse dell’UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione del bilancio 2011.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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