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Legge

L.R. Calabria 44/2011

Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non

Normativa regionaleL.R. Calabria 44/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria gli interventi a favore delle persone non autosufficienti e delle famiglie, istituendo il Fondo regionale per la non autosufficienza. Definisce destinatari, prestazioni finanziabili, programmazione distrettuale, rapporti con i Comuni e l’ASP, criteri di riparto e rendicontazione. È stata dichiarata illegittima la previsione sulla carta di soggiorno per gli extracomunitari (art. 2, co. 3).

Sostegno alle persone non autosufficienti e istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza in Calabria

Sostegno alle persone non autosufficienti e Fondo regionale per la non autosufficienza

La legge della Regione Calabria definisce un sistema di interventi sociali e sociosanitari per garantire tutela più efficace alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie, in coerenza con la normativa statale sul Fondo nazionale per le non autosufficienze e con la disciplina regionale dei servizi sociali.

Finalità e inquadramento del sistema

Il provvedimento si inserisce nel quadro della legge quadro n. 328/2000 e della legge regionale Calabria n. 23/2003 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali. L’obiettivo è potenziare la protezione sociale regionale attraverso misure di assistenza, sostegno domiciliare, presa in carico integrata e finanziamento di servizi dedicati alla non autosufficienza.

Destinatari e definizione di non autosufficienza

È considerata non autosufficiente la persona anziana, la persona con disabilità o altro soggetto che, in modo permanente o temporaneo, non sia in grado di curare autonomamente la propria persona né di mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. La valutazione dello stato di non autosufficienza è affidata alle unità di valutazione multidimensionale delle aziende sanitarie territorialmente competenti, con utilizzo della classificazione ICF dell’OMS come strumento privilegiato di valutazione del funzionamento della persona in relazione all’ambiente.

La legge prevedeva originariamente l’accesso per cittadini europei e per extracomunitari con regolare carta di soggiorno residenti in Calabria, ma tale previsione è stata dichiarata incostituzionale nella parte relativa al requisito della carta di soggiorno.

Interventi e servizi finanziabili

Le risorse del fondo finanziano un insieme ampio di interventi sociali e sociosanitari, tra cui:

  • assistenza domiciliare e aiuto personale alla persona non autosufficiente e alla famiglia, anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi;
  • attivazione e potenziamento dei Punti Unici di Accesso presso i Comuni sede di distretto socio-sanitario, per informazione, accoglienza, orientamento e semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, inclusi ricovero, dimissioni ospedaliere e dimissioni da strutture residenziali;
  • presa in carico tramite piano individualizzato di assistenza, con integrazione tra servizi sociali e sanitari e uso di nuove tecnologie;
  • servizi di sollievo alle famiglie che assistono il soggetto non autosufficiente;
  • assegno di cura alle famiglie che assistono direttamente o con supporto esterno qualificato i familiari non autosufficienti, anche per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione e favorire la permanenza al domicilio;
  • servizi per persone con disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992, orientati alla vita indipendente e all’autonomia;
  • telesoccorso e teleassistenza;
  • interventi di inserimento e integrazione scolastica;
  • prestazioni di carattere previdenziale, come oneri sociali e contributi figurativi per chi assiste persone non autosufficienti;
  • titoli per l’acquisto di servizi sociali presso soggetti accreditati.

Indirizzi regionali, accesso e criteri di riparto

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Regione deve stabilire, con deliberazione della Giunta su proposta dell’assessore competente, i criteri e le modalità per:

  • accertamento e valutazione della non autosufficienza;
  • accesso alle prestazioni, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell’assistito;
  • obiettivi e priorità di intervento;
  • riparto delle risorse del Fondo sulla base di quote capitarie ponderate tra gli ambiti territoriali;
  • verifica dei servizi e degli interventi attivati, con coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle rappresentanze delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e del Forum del Terzo Settore;
  • riconoscimento, nella realizzazione concertata degli interventi sociali, delle organizzazioni accreditate previste dalla legge regionale n. 23/2003.

Programmazione distrettuale e ruolo dei Comuni

I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative degli interventi sociali locali e partecipano alla programmazione regionale. Le funzioni sono esercitate in forma associata negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari. Per attuare gli interventi finanziati, gli ambiti territoriali elaborano nell’ambito del Piano di zona azioni specifiche per la non autosufficienza. In attesa della piena attuazione della riforma regionale, deve essere redatto un Piano distrettuale per la non autosufficienza. Il piano deve indicare almeno:

  • analisi del bisogno sociale e dell’offerta assistenziale esistente;
  • obiettivi e priorità;
  • modalità organizzative e risorse umane, finanziarie e strumentali;
  • forme di rilevazione e monitoraggio dei dati;
  • modalità di coinvolgimento delle organizzazioni accreditate. Il Piano è adottato con accordo di programma sottoscritto dai sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale.

Rapporti con l’Azienda sanitaria provinciale e integrazione sociosanitaria

I sindaci dei Comuni capofila stipulano con l’azienda sanitaria provinciale competente un accordo di programma per realizzare interventi e servizi sociosanitari integrati, con particolare riferimento all’assistenza domiciliare integrata e alle dimissioni protette. La Giunta regionale deve emanare, entro 60 giorni, un apposito atto di indirizzo per disciplinare tali finalità.

Piano assistenziale individualizzato

Sulla base del piano distrettuale e delle linee guida regionali, i servizi sociali e sanitari competenti predispongono un Piano di Assistenza Individualizzato, coinvolgendo anche l’assistito, i familiari e gli altri servizi interessati. Il P.A.I. deve individuare:

  • prestazioni sociali e sanitarie e relative tempistiche di erogazione;
  • figure professionali da impiegare;
  • risorse umane disponibili da parte di famiglia, terzo settore e comunità;
  • calendario degli incontri periodici per verificare l’andamento dell’intervento assistenziale.

Fondo regionale per la non autosufficienza e fonti di finanziamento

La legge istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, destinato a finanziare le prestazioni e i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge e dal Piano sociale regionale. Le fonti ordinarie del Fondo sono:

  • Fondo nazionale per le politiche sociali;
  • risorse regionali derivanti dalla fiscalità generale;
  • risorse degli enti locali;
  • eventuali risorse comunitarie o ulteriori risorse statali. Le risorse sono ripartite annualmente tra gli ambiti territoriali secondo i criteri della legge regionale n. 23/2003 e le ulteriori determinazioni della Giunta, tenendo conto delle linee programmatorie regionali nel settore delle politiche sociali. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni, oltre a criteri omogenei di eventuale compartecipazione ai costi.

Rendicontazione e controlli

I Comuni capofila degli ambiti territoriali devono certificare la spesa sostenuta per i servizi e gli interventi realizzati con le risorse del Fondo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Disposizioni finanziarie

Per l’esercizio in corso la legge prevede una copertura iniziale di 100.000 euro, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dei fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione. La Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di bilancio. Per gli anni successivi, la copertura è demandata alle leggi di bilancio e finanziaria, nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione potrà essere incrementata con le risorse che si renderanno disponibili a seguito delle verifiche previste dalla legge regionale n. 22/2010.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Rimane rilevante come disciplina regionale di settore, ma la previsione originaria sulla carta di soggiorno per gli extracomunitari non è più applicabile per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale.

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