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Legge

L.R. Calabria 46/2011

Ripianamento perdite esercizio 2010 Aeroporto S. Anna S.p.A.

Normativa regionaleL.R. Calabria 46/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza per il solo esercizio finanziario 2011 una spesa di 111.166 euro, in proporzione alla partecipazione regionale del 14,11%, per concorrere al ripianamento delle perdite 2010 di Aeroporto Sant'Anna S.p.A. Le risorse sono coperte con riduzione di pari importo del fondo investimenti del bilancio 2011. La Giunta è autorizzata agli atti conseguenti.

Ripianamento perdite 2010 Aeroporto Sant'Anna S.p.A.

Ripianamento perdite esercizio 2010 Aeroporto Sant’Anna S.p.A.

La legge regionale disciplina un intervento finanziario straordinario della Regione Calabria a favore di Aeroporto Sant’Anna S.p.A., limitato all’esercizio 2011. Il provvedimento serve a concorrere al ripianamento delle perdite maturate nel 2010 dalla società, connesso all’abbattimento del capitale sociale e alla sua ricostituzione al minimo legale.

Finalità e destinatario dell’intervento

L’intervento è destinato esclusivamente alla società Aeroporto Sant’Anna S.p.A., le cui perdite dell’anno 2010 risultano accertate nell’assemblea dei soci del 28 giugno 2011. La Regione interviene in misura proporzionale alla propria partecipazione nel capitale sociale, pari al 14,11 per cento.

Misura del contributo regionale

Per il solo esercizio finanziario 2011 è autorizzata una spesa di euro 111.166,00. La somma costituisce la quota di competenza regionale per il ripianamento delle perdite e deve essere allocata in apposita unità previsionale di base del bilancio 2011.

Copertura finanziaria

La copertura dell’onere è assicurata mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto all’UPB 8.1.01.02, capitolo 7001201, del bilancio 2011, relativo al fondo per gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi successivi all’approvazione del bilancio e recanti spese per investimenti. La norma precisa che tale capitolo presenta la necessaria disponibilità.

Poteri della Giunta regionale

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche e integrazioni necessarie al documento tecnico previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. È inoltre incaricata di compiere tutti gli atti necessari per effettuare il versamento della quota a carico della Regione.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’efficacia sostanziale della disposizione finanziaria è tuttavia circoscritta al bilancio e all’esercizio finanziario 2011, per un intervento una tantum ormai esaurito.

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