Cassazione Penale, Sentenza n. 40082/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione: il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (in particolare la dinamica della rapina e la provenienza dell'arma), la valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato Luconi (mancata verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca), la valenza probatoria dei tabulati telefonici usati per collocarlo sul luogo del fatto, nonché la valutazione degli elementi materiali sequestrati (vestiario e pistola giocattolo) e il mancato riconoscimento da parte di testimoni; inoltre censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure riproducessero questioni meramente valutative già esaminate in appello e mirassero a un nuovo esame del fatto, non consentito in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto che il quadro probatorio fosse complessivamente certo: analisi dei tabulati telefonici compatibile con gli spostamenti, riconoscimento del Luconi nelle fasi di viaggio, sequestro di indumenti compatibili con quelli della rapina e sequestro a carico di Albertini di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso compatibile con l'arma descritta; inoltre il Luconi ha ammesso le proprie responsabilità indicando Albertini come partecipante. Il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con l'assenza di elementi positivi e la presenza di elementi negativi (precedenti penali). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 05/04/2023 (sentenza a motivazione semplificata).
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla motivazione e sulle attenuanti generiche
n. 32872/2022 Rv. 283489; n. 39566/2017 Rv. 270986; n. 44071/2014 Rv. 260610
Si afferma che la concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica che evidenzi elementi positivi che giustifichino la mitigazione; l'esclusione è adeguatamente motivata se il giudice, a fronte di specifica richiesta, indica ragioni plausibili per il rigetto senza dover invalidare compiutamente gli elementi prodotti dall'imputato
Massime di principio
- Un ricorso che si limiti a riproporre contestazioni di merito già esaminate in appello è inammissibile davanti alla Corte di Cassazione: la censura deve avere rilievo di diritto e non mirare a un nuovo esame probatorio.
- I tabulati telefonici possono costituire elemento probatorio rilevante se inseriti in un quadro probatorio complessivo che li correlati ad altri riscontri (sequestri, riconoscimenti, ammissioni); discrepanti agganci a celle non necessariamente escludono la compatibilità degli spostamenti e possono essere spiegati per ragioni tecniche.
- Le dichiarazioni etero-accusatorie richiedono valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca, ma possono contribuire a fondare la responsabilità se corroborate da altri elementi probatori.
- Il sequestro di oggetti «compatibili» con l'arma utilizzata e di vestiario coerente con le descrizioni delle vittime può essere ritenuto idoneo a sostegno della ricostruzione, anche in assenza di perfetta coincidenza materiale, se il complesso probatorio supera la soglia del dubbio ragionevole.
- Sul punto delle attenuanti generiche, l'onere di motivare positivamente la loro concessione grava sull'imputato; il giudice non è tenuto a concederle per default e può negarle se emergono elementi negativi (es. precedenti) o manca prova di meritevolezza.
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