Sentenza del 29/12/2016 n. 27319 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1996-1999. L'accertamento si fondava su un processo verbale della Guardia di Finanza e sulle movimentazioni bancarie, dalle quali l'Ufficio aveva desunto maggiori ricavi non dichiarati e operazioni non fatturate ai fini IVA. L'Agenzia contestava sia l'esclusione dei prelevamenti bancari non giustificati dalla presunzione di maggiori ricavi, sia l'insufficienza della motivazione con cui la CTR aveva ritenuto che la loro inclusione producesse un risultato economico anomalo. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: il giudizio riguardava una società di persone, ma non erano stati chiamati in causa tutti i soci, il cui reddito è unitariamente collegato a quello della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rimesso le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona, che dovrà integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 e procedere a un nuovo esame della controversia. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
La norma disciplina le indagini finanziarie e le presunzioni derivanti dai dati dei conti bancari, tema sollevato dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai prelevamenti non giustificati.
Costituzione, art. 53
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione al principio di capacità contributiva e alla legittimità della determinazione presuntiva del reddito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
La Corte lo richiama per affermare l'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone e dei relativi soci, fondamento del litisconsorzio necessario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari; nel caso concreto, tutti i soci della società di persone devono partecipare al giudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 2
In combinazione con l'art. 330 c.p.c., consente di ritenere valida la notificazione presso la sede o il domicilio indicati nel precedente grado quando non siano state fornite nuove indicazioni nel giudizio di appello.
Codice di procedura civile, artt. 330, 138, comma 2, e 141
Le norme sono state applicate per ritenere valida la notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il difensore domiciliatario, anche se questi abbia rifiutato di ricevere l'atto dichiarando di non rappresentare più la parte, quando tale variazione non sia stata comunicata in modo utile al notificante.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, la partecipazione al giudizio di tutti i soci è normalmente necessaria. L'omessa chiamata anche di uno solo determina la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando viene rilevato un vizio processuale che rende nullo l'intero giudizio, il giudice può arrestare l'esame delle questioni sostanziali, come la validità delle presunzioni bancarie o la motivazione dell'accertamento, e rimettere la causa al primo giudice.
- La notifica presso il difensore costituito o presso il domicilio precedentemente indicato può restare valida anche se il difensore rifiuta l'atto dichiarando la cessazione dell'incarico, se tale circostanza non è stata comunicata tempestivamente o in modo da consentire una diversa notificazione.
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio prevale sulle contestazioni di merito: prima di valutare se prelevamenti e versamenti bancari fondino presunzioni di maggiori ricavi, occorre verificare che tutti i soggetti necessari siano stati correttamente coinvolti.
- La decisione non stabilisce definitivamente se i prelevamenti bancari costituiscano maggiori ricavi: su questo punto il giudizio dovrà essere nuovamente esaminato dopo la regolare partecipazione di tutti i soci.
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