Cassazione Civile, Ordinanza n. 17971/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti di una società a ristretta base sociale, l'Amministrazione finanziaria notificava a una socia, per l'anno d'imposta 2010, un avviso di accertamento con cui le imputava un maggior reddito derivante da utili extracontabili asseritamente conseguiti dalla società e presumibilmente ripartiti tra i soci. La contribuente aveva contestato l'atto davanti al giudice tributario deducendo, in via preliminare, la nullità dell'avviso per difetto di potere di firma del funzionario sottoscrittore e, nel merito, di non aver partecipato alla gestione sociale né alla ripartizione degli utili extra bilancio. In appello la CTR aveva accolto la censura preliminare, ritenendo non provata dall'Agenzia l'esistenza di una valida delega di firma in capo al sottoscrittore dell'atto. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione solo apparente o mancante, sostenendo che la CTR avesse apoditticamente qualificato come meramente confermativo l'ordine di servizio n. 35/2013 senza spiegare perché; con il secondo deduceva omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, perché il giudice d'appello non avrebbe esaminato correttamente la documentazione agli atti dalla quale emergerebbe la conferma delle deleghe di firma già attribuite ai dirigenti interni, incluso il capo dell'ufficio controlli che aveva firmato l'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che l'ordine di servizio relativo alla delega doveva considerarsi ritualmente acquisito al giudizio e che il giudice di merito, pur potendo valorizzarlo, ha reso una motivazione solo apparente: non ha illustrato il contenuto dell'atto né dei precedenti atti richiamati, rendendo incomprensibile il percorso logico e giuridico seguito per negare la prova della delega di firma. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La denuncia della nullità della sentenza è stata ricondotta al vizio di motivazione apparente, cioè a un difetto di motivazione tale da integrare error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso o contraddittorio esame del punto decisivo resta invocabile, ma nel caso concreto il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della disciplina del processo tributario nel censurare la motivazione della sentenza di merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in combinato con l'art. 132 c.p.c. per contestare il difetto di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza sostanziale di tali ragioni determina nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione e non può essere meramente apparente.
art. 2697 c.c.
Il principio dell'onere della prova non impedisce al giudice di utilizzare tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite, comunque formatesi nel processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice può fondare il proprio convincimento su tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite al giudizio, indipendentemente da quale parte le abbia prodotte; opera infatti il principio di acquisizione, che non consente di escludere prove solo per la loro provenienza.
- Quando è contestata la validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento, la decisione deve spiegare in modo intellegibile perché gli atti prodotti a sostegno della delega di firma siano o non siano idonei a provarne l'esistenza: una mera affermazione apodittica integra motivazione apparente.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, se le argomentazioni svolte non consentono di comprendere il ragionamento decisorio e costringono l'interprete a congetture per ricostruire la ratio decidendi.
- L'esame di un documento richiamato a sostegno della delega di firma richiede che il giudice ne riporti il contenuto essenziale e spieghi la relazione logica con gli atti precedenti richiamati; in mancanza, il controllo di legittimità sulla decisione è impedito.
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