Sentenza del 14/04/2015 n. 1483 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Imposte sui redditi - IVA - Accertamento basato su valore normale - Utilizzo solo valori OMI - Presunzioni semplicissime - Pretesa impositiva - Illegittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTP aveva accolto il ricorso solo parzialmente. In appello, invece, la CTR ha accolto integralmente le doglianze della società e ha annullato l'accertamento, ritenendo che il mero scostamento dai valori OMI, non corroborato da ulteriori prove concrete e pertinenti, non fosse sufficiente a fondare la rettifica delle imposte sui redditi e dell'IVA. La pretesa impositiva è stata quindi ritenuta illegittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva rettificato i corrispettivi delle compravendite immobiliari ritenendoli inferiori al valore normale sulla base dei soli valori OMI, richiamando anche ulteriori elementi che, secondo la CTR, si erano rivelati inconferenti. Il contribuente ha contestato l'insufficienza di tali elementi e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
Norme richiamate
Valori OMI e principio del valore normale nelle compravendite immobiliari
I valori OMI costituiscono elementi di riferimento e non prove automatiche del maggior corrispettivo o dell'infedeltà fiscale. Il loro mero scostamento rispetto ai prezzi dichiarati non è sufficiente, da solo, a giustificare una rettifica.
Regole sull'onere della prova dell'Amministrazione finanziaria
L'Ufficio deve fornire elementi ulteriori, concreti, pertinenti e coerenti che dimostrino l'esistenza di maggiori ricavi o corrispettivi. Presunzioni prive di adeguato supporto probatorio non possono fondare validamente l'accertamento.
Imposte sui redditi e IVA
La rettifica ai fini delle imposte dirette e dell'IVA non può fondarsi esclusivamente su parametri estimativi astratti, se non accompagnati da ulteriori elementi idonei a dimostrare l'effettivo maggior valore delle operazioni.
Massime di principio
- Il semplice scostamento tra il prezzo dichiarato in una compravendita immobiliare e i valori OMI non dimostra automaticamente l'esistenza di un maggior corrispettivo non dichiarato.
- I valori OMI possono costituire un indizio, ma devono essere accompagnati da ulteriori elementi probatori specifici, come comparabili attendibili, caratteristiche concrete dell'immobile, modalità della vendita o altri dati documentali.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento in modo puntuale e dimostrare la fondatezza della maggiore pretesa; non può trasferire integralmente sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza dell'evasione.
- Se gli ulteriori elementi richiamati nell'avviso risultano generici, inconferenti o non verificabili, l'accertamento basato sostanzialmente sui soli valori OMI è esposto all'annullamento.
- La valutazione deve essere compiuta caso per caso: i valori OMI non sono inutilizzabili in assoluto, ma non possono essere considerati una prova legale o automatica del prezzo effettivo dell'immobile.
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