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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/415

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 della Commissione, del 21 marzo 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

Normativa europea32016R0415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca l’accettazione dell’impegno di prezzo concesso a due produttori esportatori russi del gruppo Acron per le importazioni di nitrato di ammonio nell’Unione. La Commissione ritiene che, a seguito di mutamenti nella struttura societaria del gruppo, l’impegno sia divenuto impraticabile per l’elevato rischio di compensazione incrociata e quindi non più verificabile in modo efficace. Viene inoltre abrogata la decisione 2008/577/CE che aveva originariamente accettato l’impegno. Dal giorno successivo alla pubblicazione si applica il regime antidumping ordinario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014.

Revoca dell’accettazione di un impegno antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio prodotto da JSC Acron e JSC Dorogobuzh e abrogazione della decisione che aveva accettato tale impegno.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di nitrato di ammonio originario della Russia prodotto da JSC Acron e JSC Dorogobuzh, membri della holding "Acron", venduto al primo acquirente indipendente nell’Unione e identificato dal codice addizionale TARIC A532. Il provvedimento riguarda esclusivamente la revoca dell’impegno di prezzo precedentemente accettato dalla Commissione nell’ambito del procedimento antidumping; per effetto della revoca, torna applicabile il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014. Non disciplina invece in modo autonomo le importazioni di altri produttori o di altri paesi di origine.

Revoca dell’impegno antidumping per il nitrato di ammonio originario della Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 interviene nel quadro delle misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. La Commissione, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1225/2009, revoca l’accettazione dell’impegno di prezzo assunto da JSC Acron e JSC Dorogobuzh, ritenendo che, per effetto di mutamenti societari e dell’ingresso di Acron nel capitale di un’impresa chimica stabilita nell’Unione, l’impegno sia divenuto impraticabile da verificare.

Contesto delle misure antidumping vigenti

Le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia erano già soggette a dazio antidumping definitivo a seguito di diversi regolamenti del Consiglio e, da ultimo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014. Parallelamente, con la decisione 2008/577/CE la Commissione aveva accettato un impegno di prezzo offerto, tra gli altri, dal gruppo Acron per le vendite del prodotto al primo acquirente indipendente nell’Unione. L’impegno si basava su tre elementi: indicizzazione dei prezzi minimi secondo quotazioni pubbliche internazionali, tetto quantitativo e impegno a non vendere il prodotto agli stessi clienti dell’Unione cui Acron vende altri prodotti, salvo alcune eccezioni soggette a regimi di prezzo specifici.

Mutamento di circostanze e rischio di compensazione incrociata

La Commissione ricostruisce che, nel 2012, Acron aveva comunicato l’acquisizione di partecipazioni in un’impresa chimica con sede nell’Unione, dichiarando inizialmente che ciò non avrebbe inciso sull’attuazione dell’impegno. Elementi successivi hanno mostrato che le informazioni fornite erano incomplete, poiché l’impresa dell’Unione produce e commercializza anche concimi, incluso il nitrato di ammonio, e che la partecipazione di Acron era aumentata dopo la notifica iniziale. Secondo la Commissione, tale assetto espone a un elevato rischio di compensazione incrociata: i prezzi delle vendite di altri prodotti a clienti comuni potrebbero essere usati per neutralizzare, in modo non rilevabile con le normali verifiche, gli effetti del prezzo minimo all’importazione previsto dall’impegno.

Valutazione delle osservazioni di Acron

Acron ha presentato osservazioni scritte e ha chiesto di essere sentita, sostenendo in sintesi di aver agito in buona fede, di avere una partecipazione limitata e non di controllo nell’impresa dell’Unione, e che le norme di concorrenza impedirebbero lo scambio di informazioni sensibili necessario a una compensazione incrociata. La Commissione respinge tali argomentazioni: richiama la clausola 1 dell’impegno, secondo cui il possesso del 5 % o più delle azioni di un’altra società basta a qualificare una parte come correlata; sottolinea che il diritto della concorrenza non esclude il rischio di compensazione incrociata ai fini della verificabilità dell’impegno; osserva inoltre che la complessa struttura dei gruppi e l’assenza di fonti pubbliche sui prezzi di molti prodotti rendono impraticabile o impossibile monitorare correttamente le vendite.

Irrilevanza di meccanismi alternativi di controllo

Acron ha proposto un meccanismo alternativo di controllo, consistente nella trasmissione periodica di una relazione certificata sui flussi finanziari tra i due gruppi. La Commissione ritiene tuttavia che tale soluzione renderebbe il controllo ancora più complesso e gravoso, senza eliminare i problemi di compensazione incrociata già individuati. Ne consegue che nessuna delle osservazioni presentate modifica la valutazione secondo cui l’impegno è divenuto impraticabile.

Abrogazione della decisione e conseguenze applicative

In base all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base e alle clausole dell’impegno che consentono alla Commissione di revocarlo unilateralmente, viene dunque revocata l’accettazione dell’impegno e abrogata la decisione 2008/577/CE. La conseguenza pratica è il ripristino dell’applicazione del dazio antidumping definitivo del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 alle importazioni del prodotto fabbricato da Acron, identificato dal codice addizionale TARIC A532.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca dell’impegno di prezzo Acron

L’articolo 1 revoca l’accettazione dell’impegno relativo a JSC Acron e JSC Dorogobuzh, membri della holding "Acron", per le importazioni di nitrato di ammonio prodotto da tali società e venduto al primo acquirente indipendente nell’Unione. La revoca riguarda il codice addizionale TARIC A532.

Abrogazione della decisione 2008/577/CE

L’articolo 2 abroga la decisione 2008/577/CE, con la quale la Commissione aveva originariamente accettato l’impegno di prezzo nel procedimento antidumping relativo al nitrato di ammonio originario della Russia.

Motivo della revoca: impraticabilità dell’impegno

La Commissione conclude che, dopo le modifiche intervenute nella struttura societaria di Acron, esiste un elevato rischio di compensazione incrociata tra le vendite del produttore dell’Unione nel quale Acron ha acquisito partecipazioni e le vendite soggette all’impegno. Ciò rende la verifica dell’impegno impraticabile e di difficile attuazione ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Conseguenza tariffaria

In conseguenza della revoca dell’impegno, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 si applica alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Acron, identificato dal codice addizionale TARIC A532.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeimportazionidogane

Testo integrale

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