Regolamento (UE) 2016/433
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/433 della Commissione, del 22 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N8 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, per gli Stati Uniti, l’elenco delle aree da cui sono consentite nell’Unione le importazioni e il transito di determinati prodotti a base di pollame ai sensi del regolamento (CE) n. 798/2008. La modifica è motivata dalla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H7N8 nello Stato dell’Indiana e dalle misure di contenimento adottate dalle autorità statunitensi. La Commissione, tenendo conto delle informazioni epidemiologiche aggiornate e dell’accordo UE-USA sulla regionalizzazione, restringe il divieto alle sole parti sottoposte a restrizioni veterinarie e indica una data di riapertura per le aree interessate.
Modifica dell’elenco delle zone degli Stati Uniti autorizzate all’importazione e al transito nell’UE di determinati prodotti a base di pollame, in relazione a un focolaio di influenza aviaria H7N8 nello Stato dell’Indiana.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. La modifica riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d’America nell’allegato I, parte 1, con specifico riferimento allo Stato dell’Indiana e alle aree territoriali indicate nell’allegato (contee di Dubois e Martin). Il regolamento incide sui certificati veterinari e sulle condizioni di ammissibilità delle partite provenienti da tali zone; non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna la regionalizzazione e le date di chiusura/apertura per le aree colpite. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’elenco delle zone degli Stati Uniti autorizzate per le importazioni di prodotti a base di pollame
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La finalità è aggiornare la voce relativa agli Stati Uniti in ragione di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N8 verificatosi nello Stato dell’Indiana.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
Il regolamento (CE) n. 798/2008 consente importazioni e transito solo dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1, e richiede che tali aree soddisfino specifiche condizioni sanitarie per essere considerate indenni da HPAI. Gli Stati Uniti erano iscritti nell’elenco per l’intero territorio, ma il 15 gennaio 2016 è stato confermato un focolaio nello Stato dell’Indiana. In applicazione dell’accordo UE-USA sulla regionalizzazione e sulla base delle informazioni aggiornate trasmesse dalle autorità statunitensi, la Commissione ritiene opportuno limitare il divieto alle sole aree sottoposte a restrizioni veterinarie.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 modifica la parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione. La voce degli Stati Uniti è aggiornata con riferimento allo Stato dell’Indiana, identificato come US-2.21.1, e viene sostituita la precedente indicazione territoriale.
Aree interessate e date rilevanti
La voce modificata riguarda in particolare:
- la contea di Dubois;
- la contea di Martin.
Nella tabella sono riportate una data di chiusura pari al 15.1.2016 e una data di apertura pari al 1.5.2016. Ciò indica il periodo in cui le aree colpite non possono essere considerate indenni da HPAI e durante il quale non è consentita l’introduzione nell’Unione dei prodotti a base di pollame interessati provenienti da tali zone.
Certificazione veterinaria e condizioni specifiche
L’allegato richiama il sistema di certificazione veterinaria previsto dal regolamento (CE) n. 798/2008, nonché le condizioni specifiche collegate alla sorveglianza dell’influenza aviaria, alla vaccinazione e alla lotta contro la salmonella. Le codifiche e i modelli di certificato indicati nella tabella servono a delimitare con precisione i tipi di prodotti e le garanzie sanitarie richieste.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 dispone che la parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificata secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sulla voce relativa agli Stati Uniti d’America nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati per le importazioni e il transito di prodotti a base di pollame.
Regionalizzazione e restrizione territoriale per l’Indiana
L’allegato sostituisce la voce US-2.21.1 relativa allo Stato dell’Indiana, limitando le restrizioni alle contee di Dubois e Martin. La misura riflette la valutazione della Commissione sulle informazioni veterinarie trasmesse dagli Stati Uniti e sull’accordo UE-USA che prevede il rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione.
Date di chiusura e riapertura delle aree interessate
Nella voce modificata sono indicate una data di chiusura del 15.1.2016 e una data di apertura del 1.5.2016 per le aree interessate, con conseguente individuazione del periodo durante il quale tali zone non sono considerate indenni da HPAI e non sono autorizzate per le importazioni dei prodotti in questione.
Riferimenti alle condizioni veterinarie applicabili
La tabella dell’allegato richiama i certificati veterinari e le condizioni specifiche applicabili alla categoria di prodotti interessata, incluse le indicazioni su sorveglianza dell’influenza aviaria, vaccinazione e lotta contro la salmonella, secondo le codifiche del regolamento (CE) n. 798/2008.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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