Regolamento (UE) 2016/435
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/435 della Commissione, del 22 marzo 2016, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per uno specifico contingente tariffario nel settore dello zucchero. La revoca è giustificata dalla disponibilità di quantitativi resi liberi dalla comunicazione di titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Revoca della sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per il contingente tariffario n. 09.4321 nel settore dello zucchero.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione relative al numero d'ordine 09.4321 nell'ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 per prodotti del settore dello zucchero. Incide sugli operatori che presentano tali domande e sulle autorità che gestiscono il contingente. Non disciplina altri contingenti né modifica in generale il regime dei titoli di importazione, ma interviene solo sulla sospensione precedentemente disposta per il numero d'ordine indicato.
Revoca della sospensione delle domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/435 interviene nel quadro della gestione dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 per il settore dello zucchero. La Commissione prende atto della disponibilità di nuovi quantitativi, derivanti dalla comunicazione di titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati, e revoca quindi una sospensione precedentemente disposta.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull'articolo 188, paragrafi 1 e 3, che attribuisce alla Commissione competenze in materia di gestione dei contingenti tariffari agricoli. Il considerando richiama inoltre il regolamento (CE) n. 891/2009, che ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1733, che aveva sospeso la presentazione di domande per il numero d'ordine 09.4321 a decorrere dal 29 settembre 2015.
Ambito materiale della misura
La disciplina riguarda esclusivamente il numero d'ordine 09.4321 nel quadro dei contingenti tariffari dello zucchero. Non introduce nuovi contingenti, né modifica in generale la struttura del regime: si limita a riaprire la possibilità di presentare domande di titoli di importazione per quel contingente specifico.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 revoca espressamente la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relativa al numero d'ordine 09.4321. La revoca opera con riferimento alla sospensione stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1733, che viene così superata per effetto della disponibilità dei quantitativi liberati.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, soluzione motivata dall'esigenza di efficacia immediata della misura. Come di regola per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca della sospensione per il numero d'ordine 09.4321
L'articolo 1 dispone la revoca della sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relativa al numero d'ordine 09.4321, che era stata stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1733. La misura si fonda sulla disponibilità di quantitativi nuovamente utilizzabili per tale contingente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009.
Entrata in vigore immediata
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire l'efficacia della misura. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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