Regolamento (UE) 2016/434
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/434 della Commissione, del 22 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono determinati sulla base delle regole del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e dei dati giornalieri disponibili, in attuazione della disciplina dell'OCM agricola. L'atto contiene un allegato con i valori per specifici codici NC e paesi terzi, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione, ai fini del prezzo di entrata, per taluni ortofrutticoli freschi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato del regolamento. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE di settore e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Sono inclusi i prodotti individuati dai codici NC riportati nell'allegato; per le "altre origini" è utilizzato il codice ZZ.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/434 della Commissione, del 22 marzo 2016
Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, adottato in applicazione dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e contesto normativo
Il considerando 1 richiama il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione degli esiti dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, stabilisce i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il considerando 2 precisa che il valore forfettario viene calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo l'atto è destinato ad avere applicazione immediata.
Ambito oggettivo di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli freschi. L'ambito concreto è delimitato dall'allegato del regolamento, che riporta i codici NC interessati e i corrispondenti valori per paese di origine o provenienza. Il codice "ZZ" è espressamente indicato come riferito alle "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori applicabili a diversi codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione per origini quali EG, IL, MA, TR, TN, BR, CN, US, ZA, AR, CL e ZZ.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. La funzione dell'atto è fissare i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Meccanismo di determinazione
I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, che contiene i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per i codici NC elencati e per i paesi terzi indicati (tra cui EG, IL, MA, TR, TN, BR, CN, US, ZA, AR, CL e ZZ per altre origini).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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