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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03659/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione il ricorso dell'ente locale contro la sentenza della Corte d'appello era stato ritenuto improcedibile nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., sia per il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata o dei messaggi PEC, sia perché era comunque decorso più di sessanta giorni tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso. Dopo la comunicazione della proposta, nessuna rituale istanza di decisione era pervenuta entro quaranta giorni, sicché il Presidente aveva dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Successivamente la parte ricorrente aveva inviato una missiva sostenendo che la sentenza d'appello era stata notificata dalla controparte il 28 maggio 2024 e che quindi il ricorso per cassazione era tempestivo, chiedendo in sostanza l'"annullamento" del decreto di estinzione. In questa sede ha proposto ricorso per revocazione contro la proposta di definizione accelerata e contro il decreto di estinzione, senza però indicare specifici motivi di revocazione, limitandosi a riproporre le precedenti osservazioni e le censure del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Ha rilevato che la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo per errore di fatto consistente in una svista percettiva immediatamente percepibile, mentre non può essere utilizzata per contestare il rilievo di improcedibilità o manifesta infondatezza formulato nella proposta ex art. 380-bis c.p.c. Inoltre, nel caso concreto non era stata presentata nel termine di quaranta giorni una rituale istanza di decisione, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di cassazione era correttamente stata dichiarata. Non sono state liquidate spese, perché l'intimata non ha svolto difese; è stato invece dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancata tempestiva e rituale istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta comporta che il ricorso si intende rinunciato e il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto con decreto.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione è rimedio proponibile avverso sentenze o ordinanze della Cassazione solo nei casi previsti dalla legge, in particolare per errore di fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva immediatamente percepibile, idonea a indurre il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione il provvedimento va adottato secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove previsto.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il provvedimento sia fondato su una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non già quando si voglia rimettere in discussione la valutazione giuridica di improcedibilità, inammissibilità o infondatezza del ricorso.
  • La procedura di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. richiede, per evitare l'estinzione del giudizio, una tempestiva e rituale istanza di decisione nel termine assegnato; in mancanza, il ricorso si considera rinunciato e segue decreto di estinzione.
  • Non è consentito utilizzare il rimedio revocatorio per trasformarlo in un mezzo surrettizio di riesame del merito o della correttezza giuridica della declaratoria di estinzione.
  • Quando l'intimata non svolge difese nel giudizio di revocazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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