Cassazione Civile, Sentenza n. 30468/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimi vari avvisi di liquidazione emessi nei confronti di Gema spa per imposte ipotecarie e di bollo relative ad iscrizioni ipotecarie ottenute da Gema, quale agente locale di riscossione, in forza di ingiunzioni fiscali ex RD 631/1910. Gema aveva invocato l'esenzione prevista dall'art. 47 d.P.R. 602/73 per le iscrizioni/ipoteche richieste dal concessionario della riscossione; la CTR aveva esteso tale esenzione anche agli agenti locali che procedono mediante ingiunzione. L'Agenzia contestava che l'art.47 e l'art.77 DPR 602/73 si riferiscono al ruolo e al concessionario nazionale, non potendosi applicare per analogia alle iscrizioni eseguite in forza di ingiunzione dai concessionari locali, e richiamava il limite di compatibilità previsto dall'art.4, comma 2-sexies d.l. 209/2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito: ha rigettato il ricorso originario di Gema spa. La Corte ha ritenuto che l'art.47 d.P.R. 602/73 va interpretato restrittivamente: l'esenzione riguarda le formalità richieste dal concessionario della riscossione e, in particolare, le iscrizioni fondate sul ruolo (art.77), mentre l'ingiunzione fiscale esercitata da concessionari locali non dà diritto automaticamente a tale agevolazione. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità (tra cui Cass. nn. 18104/21 e 14043/22) e ha osservato che l'estensione alle formalità richieste dagli agenti locali prevista dalla legge di stabilità 2019 non è applicabile ratione temporis ai fatti esaminati. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 602/1973
Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche. 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto
La norma prevede esenzione per le formalità richieste dal "concessionario" della riscossione; la Corte la interpreta in senso restrittivo e non estendibile automaticamente alle iscrizioni conseguenti ad ingiunzioni fiscali operate da concessionari locali non nazionali
art. 77 d.P.R. 602/1973
Iscrizione di ipoteca. 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede
Individua il ruolo come titolo per l'iscrizione ipotecaria; la Corte utilizza tale disposizione per distinguere le ipoteche fondate su ruolo dalle iscrizioni conseguenti ad ingiunzione fiscale
art. 10 d.P.R. 602/1973 (definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario
Fornisce le definizioni utili a distinguere il concessionario nazionale (che opera tramite ruolo) dai soggetti incaricati localmente e da strumenti diversi come l'ingiunzione
art. 4, comma 2-sexies, d.l. 209/2002 conv. l. 265/2002
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili
Estende l'applicazione del Titolo II del DPR 602/73 alla riscossione mediante ingiunzione dei concessionari locali solo nei limiti della "compatibilità"; non comporta automaticamente l'applicazione delle norme agevolative (come l'art.47) se non espressamente compatibili
art. 1, comma 809, legge di stabilità 2019 (l. 160/2019)
I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto
Introduce una estensione soggettiva della gratuità alle formalità richieste dall'agente per la riscossione in termini più ampi; la Corte rileva tuttavia la non applicabilità retroattiva ai fatti anteriori alla norma (ratione temporis)
Massime di principio
- L'art.47 DPR 602/73 va interpretato restrittivamente: l'esenzione spetta alle formalità richieste dal 'concessionario' della riscossione (tipicamente il concessionario nazionale) e riguarda in particolare le iscrizioni fondate sul ruolo.
- Le iscrizioni ipotecarie ex art.77 DPR 602/73 sono strettamente connesse al ruolo; un'ingiunzione fiscale ex RD 631/1910 non costituisce automaticamente titolo equivalente per fruire delle esenzioni previste dall'art.47.
- L'estensione delle norme del Titolo II del DPR 602/73 alla riscossione mediante ingiunzione per i concessionari locali (art.4, co.2-sexies d.l.209/2002) opera solo nei limiti della compatibilità: le norme agevolative non si estendono se non espressamente compatibili o previste.
- Qualora la disciplina tributaria preveda agevolazioni o esenzioni, in caso di dubbio interpretativo si deve adottare un criterio restrittivo, soprattutto se si tratta di disposizioni esonerative dalla par condicio creditorum.
- Cambiamenti legislativi successivi (es. legge di stabilità 2019) possono modificare il regime ma hanno efficacia soltanto dal momento di entrata in vigore; per verificare l'applicabilità occorre valutare la temporalità dei fatti.
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