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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 134/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la sanzione amministrativa di euro 533,60 irrogata con ordinanza ingiunzione per l'affissione senza autorizzazione di una locandina su una pensilina di fermata contenente l'annuncio dello "sciopero generale 11 marzo" e recante indicazioni riferibili all'USB. La USB deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 689/1981 (responsabilità solidale) e l'erronea utilizzazione di presunzioni probatorie in violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che non risultava provata la riconducibilità dell'attività pubblicitaria alla stessa associazione e che lo sciopero era indetto da più sigle, rendendo insussistente la presunzione di proprietà o commessa a carico dell'USB.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse applicato una presunzione non suffragata dai requisiti di gravità e precisione richiesti dall'art. 2729 c.c. e che non fosse sufficiente il mero vantaggio tratto dall'affissione per configurare la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981. In particolare la Corte ha osservato che lo sciopero era stato proclamato da più sigle e che la presenza di indicazioni riferibili all'USB sulla locandina non comprovava che l'USB avesse commissionato o posseduto materialmente il manifesto. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza ingiunzione accogliendo l'opposizione originaria; ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Prevede sanzioni per le violazioni in materia di pubblicità; la Corte ricorda che le sanzioni devono essere fondate su prove degli elementi costitutivi della violazione e che la disciplina sulle sanzioni si integra con le regole generali della legge 689/1981.

  • art. 20, comma 1 d.lgs. 507/1993 (introdotto dalla legge 296/2006)

    Stabilisce che gli oneri di rimozione dei manifesti abusivi gravano sui soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo diverso accordo; rilevante ai fini della ripartizione degli oneri pratici, ma non valida da sola a dimostrare la titolarità o la commissione.

  • art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina la responsabilità solidale: il proprietario della cosa o la persona giuridica/ente è obbligata in solido con l'autore della violazione se la violazione è compiuta mediante l'uso della cosa o dal rappresentante/dipendente nell'esercizio delle funzioni. La Corte precisa che la responsabilità solidale può fondarsi sulla proprietà del mezzo o su un rapporto di affidamento/avvalimento, ma richiede la comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario e non si fonda sul mero vantaggio tratto dall'affissione.

  • artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.

    Regole sull'onere della prova e sulle presunzioni. In particolare l'art. 2729 esige che le presunzioni siano fondate su indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte ha ritenuto che il giudice di appello abbia usato una presunzione priva dei requisiti di gravità e precisione e quindi violato le regole probatorie.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale ex art. 6 l. 689/1981 non si configura per il solo fatto che un soggetto collettivo possa aver tratto vantaggio dall'affissione abusiva: è necessaria la prova che i manifesti siano stati affissi per conto del soggetto (committente/autore) o l'esistenza di un rapporto di affidamento/avvalimento che colleghi l'autore materiale all'ente.
  • La proprietà della cosa utilizzata per la violazione può giustificare la solidarietà (art. 6, comma 1), ma spetta all'amministrazione che applica la sanzione provare la titolarità della proprietà nel momento della violazione; solo dopo ciò il proprietario può dimostrare l'utilizzo contro la sua volontà.
  • Le presunzioni probatorie devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; indizi generici come la presenza di un nome o di riferimenti su un manifesto non sono automaticamente sufficienti a fondare la responsabilità del soggetto indicato, specie quando l'evento pubblicizzato sia collegato ad iniziative collettive (es. scioperi indetti da più sigle).
  • In casi analoghi la difesa utile consiste nel contestare formalmente la riconducibilità della comunicazione al soggetto sanzionato, richiedere all'amministrazione la prova documentale della commissione o della proprietà (es. ordine di stampa, fatture, consegne) e fornire evidenze di inattività o di azioni positive poste in essere per impedire l'affissione.
  • La Corte può, se opportuno, cassare la decisione di merito e decidere nel merito senza rinvio quando i fatti di causa sono sufficientemente delineati e non occorrono ulteriori accertamenti.

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