Regolamento (UE) 2024/363
Regolamento delegato (UE) 2024/363 della Commissione, dell’11 ottobre 2023, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione agli indici di riferimento TONA e SOFR cui sono collegati taluni contratti derivati OTC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2024/363 aggiorna il quadro tecnico dell’obbligo di compensazione per taluni derivati OTC su tassi di interesse, accompagnando la transizione dai benchmark storici verso i nuovi tassi privi di rischio SOFR e TONA. La modifica interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/2205, inserendo nuove categorie di contratti soggetti all’obbligo di compensazione e sopprimendo una categoria non più coerente con il nuovo assetto di mercato. L’applicazione delle nuove categorie decorre dall’11 febbraio 2024.
Modifica l’elenco delle categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all’obbligo di compensazione, includendo nuove categorie legate ai tassi di riferimento SOFR e TONA e adeguando la decorrenza dell’obbligo.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti derivati OTC su tassi di interesse rientranti nel regolamento delegato (UE) 2015/2205, come modificato, con particolare riferimento alle categorie indicate nell’allegato, tabella 4, righe E.4.1 ed E.4.2. Riguarda le controparti soggette all’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e opera nell’intero ambito territoriale dell’Unione europea; è inoltre rilevante ai fini del SEE. Non introduce esclusioni generali nuove, ma mantiene l’eccezione richiamata dall’articolo 3, paragrafo 1 ter, e prevede una deroga specifica per la decorrenza dell’obbligo sulle nuove categorie.
Modifica delle norme tecniche sull’obbligo di compensazione per i derivati OTC su tassi di interesse
Il regolamento delegato (UE) 2024/363 interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/2205, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione. La finalità è adeguare il perimetro delle categorie di derivati OTC soggette a clearing alla transizione dei mercati dai benchmark storici ai tassi privi di rischio, in particolare SOFR per il dollaro USA e TONA per lo yen giapponese.
Contesto regolatorio e ratio dell’intervento
Il regolamento si colloca nel più ampio processo di dismissione di EONIA e LIBOR, già richiamato dalle precedenti modifiche al regolamento delegato (UE) 2015/2205, in particolare dal regolamento delegato (UE) 2022/750. I considerando evidenziano che la cessazione del LIBOR JPY è intervenuta alla fine del 2021 e che la pubblicazione delle restanti scadenze del LIBOR USD è cessata nel giugno 2023. Le autorità europee hanno inoltre incoraggiato le controparti ad abbandonare tali benchmark nei nuovi contratti entro il 31 dicembre 2021.
Ambito di applicazione sostanziale
Le modifiche riguardano i contratti derivati OTC su tassi di interesse che ricadono nelle categorie individuate dall’allegato del regolamento delegato (UE) 2015/2205. In concreto, vengono aggiunte nuove categorie collegate ai tassi SOFR e TONA, già presenti nei mercati e oggetto di compensazione presso talune CCP. La valutazione dell’ESMA ha confermato che tali categorie soddisfano i criteri essenziali per l’applicazione dell’obbligo di compensazione, cioè standardizzazione, volume, liquidità e disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi.
Nuove categorie introdotte nell’allegato
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2015/2205 è modificato in due punti:
- è soppressa la riga relativa alla voce D.4.3;
- sono inserite due nuove righe nella tabella 4:
- E.4.1: OIS collegati a SOFR, denominati in USD, con scadenza 7D-50Y, a valuta unica, tasso costante o variabile;
- E.4.2: OIS collegati a TONA, denominati in JPY, con scadenza 7D-30Y, a valuta unica, tasso costante o variabile.
Decorrenza dell’obbligo di compensazione
Il nuovo paragrafo 1 quater dell’articolo 3 stabilisce che, per i contratti appartenenti alle categorie E.4.1 ed E.4.2, l’obbligo di compensazione decorre dall’11 febbraio 2024. La norma opera in deroga alla disciplina generale del paragrafo 1, ferma restando l’esclusione dei contratti di cui al paragrafo 1 ter. Il regolamento specifica che non è necessaria una fase ulteriore di introduzione progressiva, poiché le controparti hanno già avuto tempo per adeguarsi alla transizione dei benchmark e molte dispongono già di infrastrutture di clearing per strumenti analoghi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento della nuova decorrenza per l’obbligo di compensazione
All’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 è inserito il paragrafo 1 quater: in deroga al paragrafo 1 e con esclusione dei contratti di cui al paragrafo 1 ter, per i contratti appartenenti alle categorie di cui all’allegato, tabella 4, righe E.4.1 ed E.4.2, l’obbligo di compensazione decorre dall’11 febbraio 2024.
Aggiornamento dell’elenco delle categorie soggette a compensazione
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2015/2205 è modificato: è soppressa la riga relativa alla voce D.4.3 e sono inserite due nuove categorie di derivati OTC su tassi di interesse OIS, collegate ai benchmark SOFR in USD e TONA in JPY, con scadenze rispettivamente 7D-50Y e 7D-30Y, per contratti a valuta unica e con tasso costante o variabile.
Contesto della transizione dei benchmark
Le modifiche sono motivate dalla transizione dai riferimenti EONIA e LIBOR verso nuovi tassi privi di rischio. Il regolamento richiama la cessazione del LIBOR JPY e di taluni fixing del LIBOR USD, nonché l’esigenza di allineare l’obbligo di compensazione alle categorie di derivati OTC ormai standardizzate e liquide sui nuovi benchmark SOFR e TONA.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2185
- Regolamento · 10 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2110
- Regolamento · 10 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2164
- Regolamento · 10 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2167
- Regolamento · 10 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2171
- Regolamento · 10 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2173
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →