Sentenza del 22/07/2016 n. 15182 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva dichiarato tardivo il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, favorevole alla contribuente, relativa a un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2003-2006. Il Comune ha sostenuto che il termine per proporre appello doveva considerarsi sospeso ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 39/2009, convertito dalla L. n. 77/2009, a causa del terremoto del 6 aprile 2009, poiché il difensore dell'ente aveva lo studio professionale all'Aquila.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo applicabile la sospensione dei termini processuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 anche ai difensori con studio nei territori colpiti dal sisma, sebbene gli avvocati non fossero espressamente menzionati dalla norma. Considerata tale sospensione, l'appello notificato il 26 ottobre 2009 era tempestivo, poiché il termine scadeva il 29 ottobre 2009. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR del Molise, in diversa composizione, per esaminare il merito e regolare le spese.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla L. 24 giugno 2009, n. 77
Sospensione dei termini perentori processuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 a favore dei soggetti residenti, aventi sede operativa o esercenti attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni e territori colpiti dal sisma.
La Corte ha interpretato la disposizione estensivamente, ritenendo che la sospensione operasse anche a favore degli avvocati che, alla data del 5 aprile 2009, avevano lo studio professionale nei territori colpiti dal terremoto, così da consentire loro di superare le difficoltà organizzative derivanti dall'evento sismico.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il Comune ha rubricato il motivo come violazione di legge; la Corte ha precisato che, trattandosi della violazione di una regola processuale sui termini di impugnazione, la censura sarebbe stata più correttamente riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma ha comunque esaminato e accolto il motivo.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La disposizione è richiamata dalla Corte quale corretta base processuale per denunciare la violazione di una norma che disciplina il procedimento e i termini per proporre impugnazione.
Massime di principio
- Le sospensioni straordinarie dei termini processuali previste in situazioni emergenziali possono essere interpretate in modo funzionale alla loro finalità, includendo anche i difensori direttamente colpiti dall'evento, quando ciò sia coerente con il testo e con lo scopo della norma.
- Per verificare la tempestività di un'impugnazione occorre calcolare il termine ordinario considerando tutte le sospensioni normative applicabili e la posizione concreta della parte o del suo difensore.
- La mancata indicazione espressa degli avvocati tra i beneficiari di una sospensione non esclude necessariamente la loro inclusione, se il difensore dimostra di avere lo studio o l'attività professionale nel territorio interessato e la ratio della norma è quella di compensare le difficoltà causate dall'emergenza.
- La cassazione della sentenza per errata declaratoria di tardività non comporta automaticamente la vittoria nel merito: la causa viene normalmente rinviata al giudice competente per l'esame delle ulteriori questioni.
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