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Ordinanza

Ordinanza n. 5211/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli n. 2777 del 21/10/2019 (R.G. 2186/2019).

Giustizia amministrativa202002311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del commissario ad acta nell'esecuzione del giudicato relativo al pagamento di somme liquidate ai sensi della legge Pinto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto, in data 1 marzo 2023, reclamo avverso l'inerzia del commissario ad acta nominato con una precedente sentenza del TAR in sostituzione dell'amministrazione resistente, per assicurare l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Napoli relativo a somme dovute ai sensi della legge Pinto. Il TAR ha rilevato che le questioni insorte successivamente alla nomina del commissario ad acta, comprese quelle omissive o inerenti all'esecuzione incompleta o non corretta, devono essere trattate dal giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio ai sensi dell'art. 114, commi 1 e 6, c.p.a. Nel corso del giudizio è entrata in vigore la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, introdotta dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede, decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il divieto per due anni di iniziare giudizi di ottemperanza e la sospensione automatica di quelli già pendenti, per i creditori interessati dalla facoltà di rinnovo della domanda di pagamento.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, riservando ogni valutazione sui profili processuali, di merito e sulle spese. Ha ritenuto che il riferimento legislativo ai "giudizi di ottemperanza" comprenda anche le fasi incidentali interne al giudizio, inclusi i reclami relativi all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione da parte del commissario ad acta. La sospensione è stata disposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla legge, con onere di eventuale riassunzione a carico della parte più diligente.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente di disporre la sospensione del giudizio in presenza della causa prevista dalla disciplina speciale applicabile.

  • art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.

    Il reclamo contro l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta costituisce una fase interna del giudizio di ottemperanza ed è devoluto al giudice dell'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una sospensione automatica, per il biennio previsto, dei giudizi di ottemperanza pendenti riguardanti i creditori individuati dalla disposizione; tale sospensione si applica anche alle fasi incidentali e ai reclami interni al giudizio.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della l. n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

Massime di principio

  • Il riferimento normativo ai "giudizi di ottemperanza" comprende anche le fasi incidentali interne al giudizio, compresi i reclami contro l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.
  • Quando una disposizione speciale stabilisce la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza pendenti, tale sospensione si estende anche ai reclami relativi all'inerzia o all'attività inesatta del commissario ad acta nominato nel medesimo giudizio.
  • Le questioni sorte dopo la nomina del commissario ad acta, anche se consistono in condotte omissive, devono essere sottoposte al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo e non introducono un autonomo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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