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Ordinanza

Ordinanza n. 14968/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e dell'allegato che costituisce parte integrante della stessa; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, di contenuto allo stato sconosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall'art. dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta; - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente per oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 15 settembre 2022, n. 216; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente per oggetto la “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 26 ottobre 2022, n. 251; - dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GILSON ITALIA S.R.L. il 10\4\2025: per l'annullamento: - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”; - dell’Allegato parte integrante 1 alla predetta determinazione; - della nota trasmessa via PEC alla ricorrente in data 24 gennaio 2025, Prot. n. 24/01/2025.0073840.U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici - anni 2015-2018”, con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha comunicato all’azienda ricorrente l’intervenuta determinazione di cui sopra e, per l’effetto, intimato a quest’ultima di procedere al pagamento della somma di Euro 14.582,16 nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima missiva; ove occorrer possa: a) della nota trasmessa via PEC alla ricorrente in data 6 febbraio 2025, Prot. 06/02/2025.0121095.U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici - anni 2015-2018”, con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ha comunicato all’azienda ricorrente la pubblicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 03/02/2025 avente ad oggetto “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; b) della Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 03/02/2025, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” con cui è stato è stato differito al 31 dicembre 2025 il termine di pagamento delle quote di ripiano indicate nell’Allegato 1 della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.

Giustizia amministrativa202310528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e ministeriali di determinazione e richiesta del payback dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti ministeriali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa e alla determinazione delle quote di ripiano del payback per gli anni 2015-2018, nonché gli atti con cui la Regione Emilia-Romagna ha quantificato nei suoi confronti una somma dovuta e ne ha intimato il pagamento. Con motivi aggiunti sono stati impugnati la determinazione regionale del 27 novembre 2024, il relativo allegato, la nota di intimazione al pagamento e, ove occorrente, gli atti regionali di differimento del termine di pagamento. Il giudizio non è stato deciso nel merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti erano stati notificati ad almeno un controinteressato, ma che, ai fini della procedibilità, il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, individuate nelle strutture del SSN/SSR diverse dalle Regioni che avevano acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e trasmesso i relativi dati, nonché nei confronti di tutte le imprese che avevano fornito tali dispositivi.

La decisione

Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sui siti web istituzionali del Ministero della Salute e delle singole Regioni evocate in giudizio. La modalità è stata ritenuta ammissibile in ragione del numero dei destinatari e della difficoltà oggettiva di identificarli o raggiungerli individualmente. Il giudice ha ritenuto che l'art. 52, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c., consenta di prescrivere modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie e di sostituire, in tale contesto, la pubblicazione cartacea nella Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione sui siti web istituzionali, ritenuta idonea a garantire la conoscibilità dell'atto e a bilanciare l'integrità del contraddittorio con il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia. Sono state stabilite puntuali modalità di pubblicazione, contenuti dell'avviso, obblighi di conservazione online, attestazione della pubblicazione e collegamento dalla home page. Gli adempimenti devono essere compiuti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del gravame; la ricorrente deve inoltre sostenere gli eventuali costi richiesti dalle amministrazioni. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

    Richiamato quale base per la celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    può essere autorizzata la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile"

    Consente al giudice di autorizzare modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie, purché idonee a garantire la conoscibilità dell'atto e l'integrità del contraddittorio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notificazione ... per pubblici proclami

    Costituisce la base processuale per disporre la notificazione per pubblici proclami nei confronti di una pluralità di amministrazioni e controinteressati.

  • art. 151 c.p.c.

    il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge

    Attribuisce al giudice il potere di individuare una modalità alternativa di notificazione quando quella ordinaria non sia adeguata alle concrete esigenze del procedimento.

  • art. 150, comma 3, c.p.c.

    prescrive l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

    Il TAR ritiene disapplicabile tale modalità cartacea quando l'evoluzione normativa e tecnologica consenta una pubblicazione online idonea a realizzare la medesima finalità di conoscibilità con minori oneri.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici

    È la disciplina sostanziale richiamata negli atti impugnati quale fondamento del payback relativo al superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando il numero dei destinatari rende oggettivamente difficoltosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
  • Ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c., la notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate, se tale modalità è idonea a garantire la conoscibilità degli atti e l'integrità del contraddittorio.
  • La pubblicazione sui siti web istituzionali può sostituire la pubblicazione cartacea nella Gazzetta Ufficiale quando assicura la medesima finalità di conoscibilità e consente di evitare oneri economici eccessivi suscettibili di ostacolare l'accesso alla giustizia.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio deve individuare i destinatari, i contenuti dell'avviso, le modalità di pubblicazione e i termini per il deposito della prova dell'adempimento; il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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