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Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio finale di non ammissione della minore alla classe seconda della scuola primaria, unitamente al verbale del Consiglio di classe e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori della minore hanno impugnato il giudizio finale dell'anno scolastico 2025/2026 che disponeva la non ammissione alla classe successiva, chiedendone l'annullamento previa sospensione e, in via cautelare, l'ammissione con riserva alla classe seconda. Le censure presentavano un apprezzabile fumus boni iuris con riguardo al difetto di motivazione, sotto il profilo della mancata adeguata esplicitazione dell'eccezionalità della non ammissione e della mancata correlazione tra la valutazione finale, le difficoltà della minore e le strategie individualizzate di sostegno predisposte durante l'anno. Le doglianze, tuttavia, non contestavano specificamente la sussistenza delle difficoltà di apprendimento risultanti dagli atti né le circostanze fattuali poste a fondamento della valutazione dei docenti. I ricorrenti deducevano inoltre il periculum in mora, sostenendo che la permanenza nella classe prima avrebbe compromesso il percorso educativo della minore e che l'ammissione immediata alla classe seconda fosse necessaria per preservarlo.

La decisione

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, pur rilevando che il ricorso non appariva privo di fumus boni iuris quanto alla sufficienza della motivazione del provvedimento di non ammissione. Il periculum in mora non è stato ritenuto dimostrato: dagli atti emergevano persistenti e significative difficoltà nell'acquisizione delle competenze fondamentali in più ambiti, unite a marcate difficoltà nella comprensione e nell'uso della lingua tedesca, nonostante l'adozione e l'attuazione di misure individualizzate, tra cui un piano educativo personalizzato, il supporto di insegnanti dedicati, la riduzione delle richieste e tempi più distesi. Non è stato dimostrato che la permanenza nella classe prima avrebbe arrecato un pregiudizio grave e irreparabile; al contrario, non si poteva escludere che l'immediato passaggio alla classe seconda, senza il consolidamento delle competenze di base, avrebbe aggravato le difficoltà della minore. La misura richiesta non risultava pertanto necessaria, adeguata e proporzionata rispetto al pregiudizio allegato. Il giudice ha riservato alla fase di merito ogni valutazione sulla completezza e sufficienza della motivazione e sugli eventuali obblighi conformativi conseguenti a un possibile annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con considerazione della necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura richiesta.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri interessati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la presenza di un possibile difetto di motivazione del provvedimento scolastico di non ammissione non comporta automaticamente la concessione della tutela interinale, se non è dimostrato anche un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La motivazione della non ammissione di un alunno alla classe successiva deve consentire di comprendere l'eccezionalità della misura e la correlazione tra la valutazione finale, le difficoltà dell'alunno e le strategie individualizzate di sostegno concretamente predisposte e attuate.
  • Ai fini del periculum in mora, l'ammissione cautelare alla classe successiva non può essere disposta se non è dimostrato che il passaggio immediato costituisca lo strumento necessario per preservare il percorso educativo; occorre considerare anche il rischio che il passaggio, in assenza del consolidamento delle competenze di base, aggravi le difficoltà scolastiche.
  • Quando le censure cautelari riguardano principalmente la motivazione della valutazione scolastica e non contestano in modo specifico le risultanze fattuali sulle difficoltà di apprendimento, l'eventuale accoglimento nel merito può lasciare impregiudicata la riedizione del potere valutativo da parte dell'amministrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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