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Ordinanza

Ordinanza n. 14925/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202401197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamenti omissivi e commissivi del Ministero della Difesa, dedotti come causa della patologia contratta dal militare e dei conseguenti danni, nonché silenzio sulla richiesta risarcitoria amministrativa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, iure hereditatis, un'azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. nei confronti del Ministero della Difesa, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal de cuius, militare della Marina in servizio dal 6 settembre 1966 al 31 dicembre 2004, deceduto dopo avere contratto un mesotelioma pleurico. La responsabilità dell'Amministrazione è stata prospettata in relazione all'esposizione a polveri e fibre di amianto durante il servizio, in asserita assenza di adeguate misure di prevenzione tecnica e di protezione individuale, nonché per negligenza, imperizia, inadempimenti e illeciti comportamenti dell'Amministrazione. Sono stati inoltre richiesti danni biologici, danni terminali e catastrofali, danni morali ed esistenziali, oltre a danni da ritardo o da silenzio-inadempimento sulla richiesta risarcitoria avanzata in sede amministrativa. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di competenza territoriale. Ha ritenuto applicabile, essendo cessato il rapporto di pubblico impiego al momento della proposizione della domanda, il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a., e non il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. Ha quindi individuato il foro dell'efficacia spaziale della res controversa, considerando che gli effetti delle condotte amministrative dedotte si esaurivano nel territorio del Trentino-Alto Adige, ove risiedeva l'erede al momento della proposizione della domanda.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha precisato che, nelle controversie relative a rapporti di pubblico impiego, il foro speciale dell'art. 13, comma 2, c.p.a. opera quando il rapporto è ancora in corso al momento del radicamento del giudizio; se il rapporto è cessato, si applica il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Tale criterio vale anche per controversie aventi a oggetto comportamenti dell'Amministrazione e non soltanto provvedimenti impugnati. Nell'ambito dell'art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell'autorità cede a quello dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti della condotta si esauriscono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR. Nel caso concreto, la controversia riguardava la responsabilità del Ministero quale datore di lavoro del militare defunto e gli effetti delle condotte dedotte sono stati ritenuti collegati al territorio del Trentino-Alto Adige, anche in ragione della residenza dell'erede al momento della domanda. La competenza è stata pertanto devoluta al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento. È stata disposta la riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; sulle spese dovrà pronunciarsi il giudice competente dopo la riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione risarcitoria proposta iure hereditatis per i danni derivanti dall'attività e dai comportamenti dell'Amministrazione.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni

    Stabilisce il criterio ordinario di competenza territoriale, fondato sulla sede dell'autorità oppure, nei casi previsti, sull'efficacia spaziale dell'atto o comportamento.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Prevede il foro del pubblico impiego, applicabile secondo l'ordinanza alle controversie instaurate quando il rapporto di pubblico impiego è ancora in corso.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    È richiamato nel principio secondo cui le ipotesi di competenza del TAR Lazio-Roma non possono essere estese oltre quelle previste dalla legge.

  • art. 14 c.p.a.

    È richiamato insieme all'art. 13, comma 3, quale disposizione relativa a ipotesi speciali di competenza, non suscettibili di interpretazione estensiva.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Impone la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per informare le parti della possibile questione di incompetenza territoriale emersa nel corso dell'udienza.

  • art. 125 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale della logica di decentramento e prossimità nella distribuzione della competenza territoriale tra i TAR.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti un pubblico dipendente, il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. opera quando il rapporto di impiego è ancora in corso al momento della proposizione della domanda; se il rapporto è cessato, trova applicazione il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Il criterio ordinario di competenza territoriale previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a. si applica anche alle controversie aventi a oggetto comportamenti della pubblica amministrazione e non soltanto quelle relative a provvedimenti, atti o accordi.
  • I criteri della sede dell'autorità e dell'efficacia spaziale, previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., operano secondo complementarità: il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti dell'atto o del comportamento si esauriscono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso tribunale amministrativo regionale.
  • La competenza territoriale dei TAR è inderogabile e deve essere individuata sulla base di regole predeterminate; il criterio dell'efficacia spaziale non può essere utilizzato per concentrare presso il TAR Lazio-Roma controversie i cui effetti siano limitati al territorio di un diverso TAR.
  • Dichiarata l'incompetenza territoriale, il giudice deve indicare il tribunale competente e assegnare il termine per la riassunzione ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; la causa prosegue davanti al giudice dichiarato competente senza decisione nel merito della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizione

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