Cassazione Civile, Ordinanza n. 21641/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il reddito d'impresa della società per il periodo d'imposta 2009, disconoscendo la deducibilità dei costi sostenuti per la sponsorizzazione, con il marchio aziendale, di un'associazione sportiva dilettantistica. L'Ufficio ha ritenuto che tali esborsi non fossero spese di pubblicità ma spese di rappresentanza, deducibili solo nei limiti dell'art. 108, comma 2, TUIR, contestando inoltre l'effettività delle prestazioni e, in sostanza, la congruità/inerenza dei costi. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, e la CGT di secondo grado aveva confermato la decisione, valorizzando la mancata prova dell'effettività delle prestazioni e ritenendo non decisivo l'esito del parallelo procedimento penale a carico del legale rappresentante. In Cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) omessa valutazione della documentazione prodotta per dimostrare l'effettività delle prestazioni; (2) omesso esame di tre specifici motivi di appello relativi a duplicazione dell'imposizione, decadenza dell'azione accertativa e sanzioni; (3) omessa pronuncia e acritica adesione alla sentenza di primo grado sulla non inerenza dei costi, nonostante l'Ufficio avesse contestato solo la sovrafatturazione e non la natura di costi di pubblicità; (4) erroneo mancato rilievo alla sentenza penale di non luogo a procedere intervenuta in favore del legale rappresentante.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva sovrapposto il tema della natura dei costi di sponsorizzazione con quello della loro adeguatezza o congruità, mentre dall'impostazione dell'Ufficio emergeva una contestazione centrata sull'eccessiva onerosità/inerenza e non sulla qualificazione ontologica dei costi come pubblicitari. Ha quindi affermato che i costi di sponsorizzazione, quando finalizzati alla promozione del marchio e dei prodotti, non si confondono con le spese di rappresentanza; la verifica deve riguardare l'inerenza in senso qualitativo e, se del caso, la macroscopica antieconomicità come possibile indice, ma non una riqualificazione automatica in rappresentanza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il primo è stato rigettato perché la censura mirava a un riesame del merito e risultava generica; il quarto è stato rigettato perché la sentenza penale richiamata era una sentenza di non luogo a procedere e non una sentenza assolutoria dibattimentale irrevocabile, presupposta dalla disciplina evocata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge e per censurare, nei limiti consentiti, l'errore di diritto nella sentenza impugnata.
art. 108, comma 2, TUIR
Richiamato come norma che limita la deducibilità delle spese di rappresentanza; la Corte ribadisce che essa non si applica automaticamente alle spese di sponsorizzazione, se queste hanno natura pubblicitaria e risultano inerenti.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
Norma ratione temporis richiamata dalla giurisprudenza precedente come disciplina delle spese di rappresentanza, poi sostanzialmente confluita nell'art. 108, comma 2, TUIR.
art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002
È richiamato per affermare che, nei casi previsti dalla disposizione, le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, a determinate condizioni.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
È il parametro invocato in uno dei motivi di appello per contestare la tempestività/legittimità dell'accertamento, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000
È il reato tributario richiamato in relazione al procedimento penale a carico del legale rappresentante; la Corte ha escluso che la sentenza di non luogo a procedere produca gli effetti evocati dalla ricorrente.
art. 21-bis l. n. 74 del 2000
La Corte osserva che la disciplina favorevole richiamata presuppone una sentenza assolutoria dibattimentale irrevocabile, non una sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione, per la loro funzione economica, non coincidono con le spese di rappresentanza: se sono dirette a promuovere marchi, prodotti o l'attività d'impresa, vanno qualificate secondo la loro effettiva finalità pubblicitaria e non riqualificate automaticamente come rappresentanza.
- Ai fini della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, il controllo sulla inerenza deve essere qualitativo e riferito alla connessione potenziale o indiretta con l'attività d'impresa; la mera insufficienza del ritorno economico non è di per sé decisiva, salvo che l'Amministrazione dimostri una macroscopica antieconomicità come indice di assenza di connessione.
- Quando l'Ufficio contesta in concreto la congruità o l'antieconomicità della spesa, il giudice non può trasformare tale contestazione in una diversa qualificazione giuridica del costo come spesa di rappresentanza senza verificare la reale natura dell'esborso e la base fattuale della pretesa fiscale.
- In cassazione non è consentito ottenere un nuovo esame del merito mediante censure generiche sulla mancata valorizzazione della documentazione, se non vengono specificati i documenti decisivi asseritamente trascurati e il vizio dedotto si risolve nella richiesta di rivalutazione probatoria.
- La sentenza penale rilevante ai fini dell'art. 21-bis l. n. 74 del 2000 è quella assolutoria dibattimentale irrevocabile; una sentenza di non luogo a procedere non produce lo stesso effetto preclusivo o probatorio nel giudizio tributario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21422/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21436/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21440/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →